§ 14.5.555 – Regolamento 8 marzo 2004, n. 492.
Regolamento (CE) n. 492/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:08/03/2004
Numero:492


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.555 – Regolamento 8 marzo 2004, n. 492.

Regolamento (CE) n. 492/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India.

(G.U.U.E. 18 marzo 2004, n. L 80).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare gli articoli 8 e 9,

     visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, in particolare gli articoli 13 e 15, vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

 

     (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/ 2002 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Lo stesso giorno, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1339/2002, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

     (2) Nell'ambito dei procedimenti in questione, la Commissione ha accettato, con la decisione 2002/611/CE, un impegno di prezzo offerto dalla società indiana Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd (in appresso: la «società»).

     (3) Le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India ed esportato nella Comunità dalla società (codice addizionale TARIC A 398) sono state esentate dai dazi compensativo e antidumping ai sensi degli articoli 2 del regolamento (CE) n. 1338/2002 e del regolamento (CE) n. 1339/2002.

 

B. REVOCA VOLONTARIA DI UN IMPEGNO

 

     (4) Nel dicembre 2003, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd ha manifestato alla Commissione la propria intenzione di revocare volontariamente l'impegno.

     (5) Conseguentemente, la decisione 2002/611/CE è stata abrogata.

 

C. DAZI COMPENSATIVO E ANTIDUMPING DEFINITIVI

 

     (6) L'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno offerto dalla società si è conclusa con i) l'accertamento definitivo delle sovvenzioni e del pregiudizio nel regolamento (CE) n. 1338/2002; e con ii) l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio nel regolamento (CE) n. 1339/2002.

     (7) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 e dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, le aliquote del dazio compensativo e del dazio antidumping da istituire sulle importazioni del prodotto fabbricato ed esportato dalla società devono essere stabilite in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Pertanto, sulla base del considerando 67 del regolamento (CE) n. 1338/2002 e del considerando 46 del regolamento (CE) n. 1339/2002, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio compensativo definitivo al livello del 7,1 % ad valorem e l'aliquota del dazio antidumping definitivo al livello del 18,3 % ad valorem.

 

D. MODIFICA DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1338/2002 e (CE) N. 1339/2002

 

     (8) In considerazione di quanto sopra, occorre abrogare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1338/2002 e l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1339/2002 nonché i relativi allegati.

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Sono abrogati l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1338/2002.

 

          Art. 2.

     Sono abrogati l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1339/2002.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.