Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 19/11/2001 |
Numero: | 852 |
Sommario |
Art. 1. Sono adottate le decisioni definitive sulle importazioni relative delle sostanze chimiche dicloruro di etilene e ossido di etilene specificate nei formulari di risposta del paese importatore di [...] |
Art. 2. L'allegato della decisione 2000/657/CE è modificato in conformità all'allegato II della presente decisione |
§ 20.6.198 - Decisione 19 novembre 2001, n. 852.
Decisione n. 2001/852/CE della Commissione recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 4 dicembre 2001, n. L 318).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2455/92, per ogni singolo prodotto chimico cui si applica la procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) la Commissione decide se la Comunità ne autorizza o vieta l'importazione, stabilendo eventualmente condizioni specifiche.
(2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati come organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari della convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) per taluni prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale, firmata a Rotterdam il 10 settembre 1998, in particolare la risoluzione sugli accordi provvisori.
(3) Nel sistema della procedura PIC provvisoria sono state introdotte due nuove sostanze chimiche (il dicloruro di etilene e l'ossido di etilene) da utilizzare come pesticidi. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo da parte del segretariato ad interim che le ha trasmesse sotto forma di documenti di supporto alla decisione.
(4) In qualità di autorità comune designata la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria le decisioni concernenti i prodotti chimici per conto della Comunità e degli Stati membri.
(5) Il segretariato provvisorio ha chiesto ai paesi che aderiscono al sistema PIC di utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per dare informazioni sulle rispettive decisioni relative alle importazioni.
(6) La Commissione è tenuta a ricorrere, laddove possibile, alle procedure comunitarie esistenti e a vegliare affinché le risposte non siano incompatibili con la legislazione comunitaria in vigore. Tuttavia, la Commissione deve anche tenere conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposte dagli Stati membri in attesa di una decisione della Comunità.
(7) Le sostanze dicloruro di etilene e ossido di etilene sono vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario, in particolare a norma della
(8) Le sostanze lindano e paratione (etilparatione) sono disciplinate a livello comunitario, in particolare mediante la
(9) Mediante le decisioni 2000/801/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del lindano nell'allegato I della
(10) Le decisioni sulle importazioni relative alle formulazioni di pesticidi lindano e paratione (etilparatione) di cui alla
(11) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della
decide:
Sono adottate le decisioni definitive sulle importazioni relative delle sostanze chimiche dicloruro di etilene e ossido di etilene specificate nei formulari di risposta del paese importatore di cui all'allegato I.
L'allegato della
Allegato I
Decisioni definitive sulle importazioni relative alle sostanze chimiche dicloruro di etilene e ossido di etilene
(Omissis).
Allegato II
Decisioni provvisorie rivedute relative alle importazioni delle sostanze chimiche lindano e paratione (etilparatione) che sostituiscono le precedenti decisioni provvisorie di cui alla
Le decisioni provvisorie relative alle importazioni delle sostanze chimiche lindano e paratione (etilparatione) di cui all'allegato della
(Omissis).