§ 20.6.198 - Decisione 19 novembre 2001, n. 852.
Decisione n. 2001/852/CE della Commissione recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:19/11/2001
Numero:852


Sommario
Art. 1.      Sono adottate le decisioni definitive sulle importazioni relative delle sostanze chimiche dicloruro di etilene e ossido di etilene specificate nei formulari di risposta del paese importatore di [...]
Art. 2.      L'allegato della decisione 2000/657/CE è modificato in conformità all'allegato II della presente decisione


§ 20.6.198 - Decisione 19 novembre 2001, n. 852.

Decisione n. 2001/852/CE della Commissione recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 4 dicembre 2001, n. L 318).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2247/98 della Commissione, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2455/92, per ogni singolo prodotto chimico cui si applica la procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) la Commissione decide se la Comunità ne autorizza o vieta l'importazione, stabilendo eventualmente condizioni specifiche.

     (2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati come organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari della convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) per taluni prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale, firmata a Rotterdam il 10 settembre 1998, in particolare la risoluzione sugli accordi provvisori.

     (3) Nel sistema della procedura PIC provvisoria sono state introdotte due nuove sostanze chimiche (il dicloruro di etilene e l'ossido di etilene) da utilizzare come pesticidi. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo da parte del segretariato ad interim che le ha trasmesse sotto forma di documenti di supporto alla decisione.

     (4) In qualità di autorità comune designata la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria le decisioni concernenti i prodotti chimici per conto della Comunità e degli Stati membri.

     (5) Il segretariato provvisorio ha chiesto ai paesi che aderiscono al sistema PIC di utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per dare informazioni sulle rispettive decisioni relative alle importazioni.

     (6) La Commissione è tenuta a ricorrere, laddove possibile, alle procedure comunitarie esistenti e a vegliare affinché le risposte non siano incompatibili con la legislazione comunitaria in vigore. Tuttavia, la Commissione deve anche tenere conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposte dagli Stati membri in attesa di una decisione della Comunità.

     (7) Le sostanze dicloruro di etilene e ossido di etilene sono vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario, in particolare a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Pertanto occorre adottare una decisione definitiva sull'importazione di tali sostanze.

     (8) Le sostanze lindano e paratione (etilparatione) sono disciplinate a livello comunitario, in particolare mediante la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione, e mediante la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, che prevedono entrambe un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri possono adottare decisioni nazionali in merito alle sostanze e ai prodotti che rientrano nel loro campo di applicazione, in attesa di una decisione della Comunità.

     (9) Mediante le decisioni 2000/801/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del lindano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, nonché la decisione 2001/520/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione del paratione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva queste sostanze sono state eliminate dall'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio e di conseguenza le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari che le contengono sono state revocate. Esse figurano peraltro anche nel programma di valutazione delle sostanze esistenti stabilito dalla direttiva 98/8/CE, ma è probabile che si possa adottare una decisione definitiva solo nel 2008, una volta conclusa la valutazione dell'uso di tali sostanze nei biocidi.

     (10) Le decisioni sulle importazioni relative alle formulazioni di pesticidi lindano e paratione (etilparatione) di cui alla decisione 2000/657/CE della Commissione, che erano state presentate come decisioni provvisorie in attesa di una decisione della Comunità, devono essere opportunamente modificate.

     (11) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,

     decide:

 

Art. 1.

     Sono adottate le decisioni definitive sulle importazioni relative delle sostanze chimiche dicloruro di etilene e ossido di etilene specificate nei formulari di risposta del paese importatore di cui all'allegato I.

 

     Art. 2.

     L'allegato della decisione 2000/657/CE è modificato in conformità all'allegato II della presente decisione.

 

 

Allegato I

Decisioni definitive sulle importazioni relative alle sostanze chimiche dicloruro di etilene e ossido di etilene

     (Omissis).

 

 

Allegato II

Decisioni provvisorie rivedute relative alle importazioni delle sostanze chimiche lindano e paratione (etilparatione) che sostituiscono le precedenti decisioni provvisorie di cui alla decisione 2000/657/CE della Commissione

     Le decisioni provvisorie relative alle importazioni delle sostanze chimiche lindano e paratione (etilparatione) di cui all'allegato della decisione 2000/657/CE sono sostituite dalle decisioni provvisorie rivedute di cui ai seguenti formulari per la risposta del paese importatore.

     (Omissis).