Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 16/10/2000 |
Numero: | 657 |
§ 20.6.202 – Decisione 16 ottobre 2000, n. 657.
Decisione n. 2000/657/CE della Commissione che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 27 ottobre 2000, n. L 275).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 spetta alla Commissione decidere se autorizzare, eventualmente a condizioni specifiche, oppure vietare l'importazione di ogni singolo prodotto chimico soggetto alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC - "Prior Informed Consent").
(2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ("UNEP") e la FAO sono stati designati come organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari della convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale, in particolare la risoluzione sugli accordi interinali.
(3) Alcuni prodotti chimici, tra cui antiparassitari o formulati di antiparassitari, sui quali la Commissione ha ricevuto informazioni dal segretariato ad interim in forma di documenti di orientamento per le decisioni, sono stati aggiunti a quelli soggetti alla procedura PIC provvisoria.
(4) La Commissione, come autorità comune designata, è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria le proprie decisioni, per conto della Comunità e degli Stati membri.
(5) Il segretariato ad interim ha invitato le parti che aderiscono alla procedura PIC ad utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per dare informazioni sulle rispettive decisioni in materia di importazioni.
(6) La Commissione è tenuta a ricorrere, laddove possibile, alle procedure comunitarie esistenti e a vegliare affinché le risposte non siano incompatibili con la legislazione comunitaria in vigore. Tuttavia, la Commissione deve anche tenere conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposte dagli Stati membri in attesa di una decisione della Comunità.
(7) Le sostanze binapacril, captafol, esaclorobenzene, pentaclorofenolo e toxafene sono vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario, in particolare a norma della
(8) La sostanze 2,4,5-T, clorobenzilato, lindano, metamidofos, paration-metile, monocrotofos, paratione e fosfamidone sono disciplinate a livello comunitario, in particolare dalla
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della
decide:
Articolo unico.
Sono adottate le decisioni sulle importazioni relative alle sostanze chimiche 2,4,5-T, binapacril, captafol, clorobenzilato, esaclorobenzene, lindano, metamidofos, paration-metile, monocrotofos, paratione, pentaclorofenolo, fosfamidone e toxafene, di cui ai formulari di risposta del paese importatore allegati alla presente decisione.
Allegato [1]
(Omissis).
[1] Allegato già modificato dall'allegato II della