§ 1.5.C17 - Decisione 9 luglio 2001, n. 520.
Decisione n. 2001/520/CE della Commissione concernente la non iscrizione del paration nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/07/2001
Numero:520


Sommario
Art. 1.      Il paration non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
Art. 2.      Gli Stati membri procurano che
Art. 3.      Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e [...]
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C17 - Decisione 9 luglio 2001, n. 520.

Decisione n. 2001/520/CE della Commissione concernente la non iscrizione del paration nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. L 187).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/36/CE della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

     visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (3) Il paration è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

     (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 30 novembre 1998 l'Italia, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

     (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (Cheminova) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (6) La relazione presentata dall'Italia è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame è stato concluso il 12 dicembre 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al paration, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti al paration, il destino e il comportamento della sostanza nell'ambiente nonché i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio.

     (8) Il principale notificante ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetterà ulteriori informazioni.

     (9) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

     (10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti paration, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

     (11) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio.

     (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Il paration non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri procurano che:

     1) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti paration siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;

     2) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti paration.

 

     Art. 3.

     Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.