Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 09/07/2001 |
Numero: | 520 |
Sommario |
Art. 1. Il paration non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE |
Art. 2. Gli Stati membri procurano che |
Art. 3. Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e [...] |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.C17 - Decisione 9 luglio 2001, n. 520.
Decisione n. 2001/520/CE della Commissione concernente la non iscrizione del paration nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. L 187).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della
(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(3) Il paration è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.
(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del
(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (Cheminova) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(6) La relazione presentata dall'Italia è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame è stato concluso il 12 dicembre 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al paration, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(8) Il principale notificante ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetterà ulteriori informazioni.
(9) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della
(10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti paration, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della
(11) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della
(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Il paration non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della
Gli Stati membri procurano che:
1) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti paration siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;
2) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della
Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.