§ 20.6.562 - Regolamento 25 giugno 2009, n. 554.
Regolamento (CE) n. 554/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 per quanto riguarda i contingenti tariffari per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:25/06/2009
Numero:554


Sommario
Art. 1. La parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.6.562 - Regolamento 25 giugno 2009, n. 554.

Regolamento (CE) n. 554/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 per quanto riguarda i contingenti tariffari per taluni vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(G.U.U.E. 26 giugno 2009, n. L 164)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1], in particolare l’articolo 7,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea [2] (di seguito "il protocollo") è stato firmato il 18 febbraio 2008. È stato approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri tramite decisione 2008/438/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione [3] ed è stato applicato provvisoriamente dal 1 gennaio 2007.

 

(2) L’articolo 5 del protocollo e l’allegato VIII prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per taluni vini, in recipienti di capacità superiore a 2 litri, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con effetto dal 1 gennaio 2007.

 

(3) Al fine di applicare i contingenti tariffari per il vino previsti nel protocollo, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia [4].

 

(4) Le suddivisioni TARIC per alcune sottovoci della nomenclatura combinata (NC) sono state modificate dal 1 luglio 2007. Le suddivisioni TARIC per tali codici NC della parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 dovrebbero pertanto essere adeguate di conseguenza.

 

(5) Poiché il protocollo si applica dal 1 gennaio 2007, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

 

(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

La parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

 

[2] GU L 99 del 10.4.2008, pag. 2.

 

[3] GU L 155 del 13.6.2008, pag. 15.

 

[4] GU L 345 del 29.12.2001, pag. 35.

 

 

ALLEGATO

 

"PARTE II: EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

 

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente annuale (in hl)

Dazio applicabile al contingente |

 

 

 

 

 

 

09.1558

ex22041019

98 [1]

Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

49000 [2]

Esenzione |

 

 

 

 

 

 

ex22041099

 

98 [1] |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22042110

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042179

 

79, 80 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042180

 

79, 80 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042184

 

59, 70 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042185

 

79, 80 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042194

 

20 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042198

 

20 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042199

 

10 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1559

22042910

| Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

350000 [3]

Esenzione |

 

 

 

 

 

 

 

22042965

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042975

 

10 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22042983

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042984

 

20 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042994

 

20 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042998

 

20 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex22042999

 

10 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Questa suddivisione TARIC si applica dal 1 luglio 2007.

 

[2] A decorrere dal 1 gennaio 2008, questo volume contingentale aumenterà di 6000 hl l’anno.

 

[3] A decorrere dal 1 gennaio 2008, questo volume contingentale diminuirà di 6000 hl l’anno."