§ 41.1.91 - D.L. 31 ottobre 1979, n. 536.
Trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:31/10/1979
Numero:536


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 41.1.91 - D.L. 31 ottobre 1979, n. 536. [1]

Trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(G.U. 31 ottobre 1979, n. 287).

 

Art. 1. [2]

     Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie, previsto dall'articolo 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è attuato in conformità delle seguenti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'art. 34 della Costituzione.

     All'accertamento della situazione economico-finanziaria delle singole opere universitarie esistente al 31 ottobre 1979, provvede una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     La commissione, costituita da dieci membri, cinque dei quali designati dal Ministro della pubblica istruzione e cinque designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13, L. 16 maggio 1970, n. 281, accerta, nel termine perentorio di novanta giorni, la situazione economico-finanziaria delle singole opere universitarie e gestioni collegate.

     I disavanzi eventualmente accertati sono assunti a carico del bilancio statale ed alla loro copertura si provvede in sede di previsione del bilancio per il 1981.

     Gli eventuali avanzi di amministrazione sono conteggiati, per le singole regioni, in sede di erogazione del fondo comune di cui all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni finanziari 1981 e successivi [3].

     Le regioni assicurano la continuità delle prestazioni erogate dalle opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a favore degli studenti universitari. Per garantire la continuità delle suddette prestazioni, le opere continuano a svolgere la loro normale attività, in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1979, fino a quando le regioni non avranno differentemente provveduto.

     Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del personale delle opere universitarie e a definirne lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.

     Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del precedente comma, al predetto personale continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; le regioni provvedono all'amministrazione e all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi.

     Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del settimo comma, al personale predetto continua ad applicarsi anche la disposizione dell'art. 21, terzo comma, L. 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini dell'equiparazione, prevista dallo stesso articolo, per il caso in cui il trattamento del personale universitario venga modificato.

     Per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura contributiva delle opere universitarie previste da disposizioni di legge, a partire dal 1° novembre 1979 si applica il disposto dell'art. 120 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano di proprietà delle opere sono definiti con la legge-quadro sul diritto allo studio. In ogni caso, e fino all'entrata in vigore di quest'ultima legge, le regioni possono continuare ad utilizzare i beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle opere.

     Ove occorra, l'utilizzazione dei beni di cui al precedente comma deve avvenire alle condizioni previste dai rapporti contrattuali esistenti in quanto stipulati o dal diritto all'uso del bene che deriva da una utilizzazione dello stesso senza contestazione da almeno dodici mesi. In questo secondo caso le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a regolarizzare mediante contratto l'uso del bene.

     L'accantonamento della somma di Lire 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 281, e maggiorato secondo i criteri previsti dall'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito tra le regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, e tenuto conto delle finalità cui detti fondi erano destinati e della consistenza dei servizi erogati.

     Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in aumento al fondo comune in relazione alle funzioni delle opere trasferite alle regioni, determinato secondo quanto disposto dall'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito fra le regioni interessate con il procedimento e in base ai criteri indicati nel comma precedente.

     Prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma settimo è fatto divieto di assumere ulteriori unità di personale non previste nelle rispettive piante organiche delle opere.

     Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del settimo comma, i membri dimissionari e scaduti dei consigli di amministrazione vengono sostituiti con nomina del presidente della regione su proposta del rettore, sentito il consiglio di amministrazione dell'università.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1979, n. 642 (G.U. 28 dicembre 1979, n. 351).

[2] Articolo sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1979, n. 642.

[3] Comma così modificato dall'art. 36 della L. 30 maggio 1981, n. 119.