§ 1.6.Z22 – Regolamento 7 marzo 2005, n. 382.
Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/03/2005
Numero:382


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Prodotti ammissibili all’aiuto.
Art.  4. Esclusione.
Art.  5. Riconoscimento delle imprese di trasformazione.
Art.  6. Riconoscimento degli acquirenti di foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinazione.
Art.  7. Rilascio e revoca dei riconoscimenti.
Art.  8. Obblighi relativi alla fabbricazione dei foraggi.
Art.  9. Obblighi relativi all’ammissione e all’uscita dei prodotti.
Art.  10. Pesatura, prelievo di campioni e analisi dei foraggi essiccati.
Art.  11. Pesatura dei foraggi e misurazione del tenore di umidità dei foraggi da disidratare.
Art.  12. Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione.
Art.  13. Documenti giustificativi della contabilità di magazzino.
Art.  14. Contratti.
Art.  15. Dichiarazioni di consegna.
Art.  16. Data del contratto o della dichiarazione.
Art.  17. Comunicazioni.
Art.  18. Data di presentazione delle domande.
Art.  19. Contenuto delle domande.
Art.  20. Anticipi.
Art.  21. Importo definitivo dell’aiuto.
Art.  22. Tasso di cambio.
Art.  23. Principi generali dei controlli.
Art.  24. Controlli amministrativi.
Art.  25. Controlli in loco.
Art.  26. Controlli in loco presso le imprese di trasformazione.
Art.  27. Controlli in loco degli altri interessati.
Art.  28. Relazione di controllo.
Art.  29. Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione.
Art.  30. Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di mancata osservanza di determinate condizioni relative al riconoscimento da parte delle imprese di trasformazione e degli acquirenti riconosciuti.
Art.  31. Forza maggiore e circostanze eccezionali.
Art.  32. Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri.
Art.  33. Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.
Art.  34. Scorte al 31 marzo 2005.
Art. 34 bis.  Scorte al 31 marzo 2006
Art.  35. Periodo transitorio facoltativo
Art.  36. Disposizione relativa alla campagna 2004/2005.
Art.  37. Entrata in vigore.


§ 1.6.Z22 – Regolamento 7 marzo 2005, n. 382.

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

(G.U.U.E. 8 marzo 2005, n. L 61).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, in particolare l'articolo 20,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Poiché il regolamento (CE) n. 1786/2003 ha sostituito il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio è opportuno adottare nuove modalità di applicazione. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

     (2) Per ragioni di chiarezza è opportuno formulare una serie di definizioni.

     (3) Tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003, occorre stabilire la qualità minima dei prodotti di cui trattasi, espressa dal tenore di umidità e di proteine. Visti gli usi commerciali, occorre differenziare il tenore di umidità a seconda dei processi di fabbricazione.

     (4) È opportuno escludere dal beneficio degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi ottenuti su superfici che già beneficiano di uno degli aiuti previsti al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (5) A norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1786/2003, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema di ispezione che consenta di verificare, per ogni impresa o acquirente di foraggi da disidratare, l’osservanza delle condizioni definite dallo stesso regolamento. Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l’osservanza delle condizioni che danno diritto all’aiuto, occorre prevedere che le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi da disidratare siano sottoposti ad una procedura di riconoscimento. Per questo è opportuno definire le indicazioni che devono figurare nelle domande di aiuto, nella contabilità di magazzino e nelle dichiarazioni di consegna delle imprese di trasformazione. Occorre infine precisare gli altri documenti giustificativi da fornire.

     (6) L’osservanza dei requisiti relativi alla qualità dei foraggi essiccati deve essere oggetto di controlli rigorosi basati sul prelievo regolare di campioni dei prodotti finiti che escono dall’impresa. Qualora tali prodotti siano mescolati con altre materie il prelievo dei campioni deve precedere tale operazione.

     (7) Per verificare la corrispondenza tra i quantitativi di materie prime consegnate alle imprese e i quantitativi di foraggi essiccati usciti, è necessario che le imprese suddette eseguano sistematicamente la pesatura dei foraggi da trasformare e determinino il loro tenore di umidità.

     (8) Per facilitare la commercializzazione dei foraggi da trasformare e consentire alle competenti autorità di effettuare i controlli necessari per verificare il diritto all’aiuto, è necessario che i contratti tra le imprese e gli agricoltori siano stipulati prima della consegna delle materie prime e depositati presso le autorità competenti entro una data determinata, onde consentire a queste ultime di conoscere il volume prevedibile della produzione. A tale scopo è indispensabile che i contratti siano stipulati per iscritto e che vi figurino, in particolare, la data di stipulazione, la campagna di commercializzazione, il nome e l’indirizzo dei contraenti, la natura dei prodotti da trasformare e gli estremi della particella agricola su cui sono stati coltivati i foraggi da trasformare.

     (9) In certi casi i contratti non si applicano e le imprese di trasformazione devono presentare dichiarazioni di consegna soggette alle condizioni vigenti per i contratti stessi.

     (10) Per garantire un’applicazione uniforme del regime di aiuti, occorre definire le modalità di versamento degli stessi.

     (11) Il regolamento (CE) n. 1786/2003 ha previsto una serie di controlli da effettuare ad ogni fase del processo di produzione, anche mediante il ricorso al sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno che i controlli relativi all’identificazione delle particelle agricole siano collegati ai controlli effettuati nell’ambito di detto sistema.

     (12) Poiché si tratta di un regime elencato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti sono tenute ad eseguire controlli incrociati delle particelle agricole indicate nei contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna con quelle dichiarate dai produttori nella domanda unica di aiuto, onde evitare l’erogazione di aiuti non giustificati.

     (13) Per garantire il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1786/2003 e dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il diritto all’aiuto, per sanzionare eventuali abusi è opportuno fissare riduzioni ed esclusioni dell’aiuto, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei problemi particolari che dovessero insorgere per forza maggiore o in presenza di circostanze eccezionali. È opportuno che le riduzioni ed esclusioni siano ponderate in funzione della gravità dell’irregolarità commessa e possano andare fino all’esclusione totale dal beneficio dell’aiuto per un periodo determinato.

     (14) Ai fini di una corretta gestione del mercato dei foraggi essiccati, è necessario che la Commissione riceva regolarmente determinate informazioni.

     (15) Per preparare la relazione sul settore, prevista per il 2008 a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1786/2003, è opportuno disporre la trasmissione di comunicazioni relative alle superfici foraggere e al consumo energetico connesso alla produzione di foraggi essiccati.

     (16) A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1786/2003 occorre prevedere una misura transitoria relativa alle scorte in giacenza al 31 marzo 2005.

     (17) In caso di applicazione del periodo transitorio facoltativo di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è opportuno stabilire le condizioni relative all’aiuto secondo quanto disposto da detto articolo.

     (18) Poiché il regolamento (CE) n. 1786/2003 si applica a decorrere dal 1° aprile 2005, data di inizio della campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

     (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO 1

OGGETTO, DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL’AIUTO

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) «foraggi essiccati», i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1786/2003, distinti nelle seguenti categorie:

     a) «foraggi disidratati», ossia i prodotti di cui alla lettera a), primo e terzo comma, del summenzionato articolo, essiccati artificialmente al calore; ivi compresi gli «altri simili prodotti da foraggio» ossia tutti i prodotti erbacei da foraggio essiccati artificialmente al calore di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare:

     — le leguminose erbacee,

     — le graminacee erbacee,

     — i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all’allegato IX, punto I, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     b) «foraggi essiccati al sole», ossia i prodotti di cui all’articolo 1, lettera a), secondo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1786/2003, essiccati secondo una tecnica diversa dall’essiccazione artificiale al calore e macinati;

     c) «concentrati di proteine», ossia i prodotti di cui all’articolo 1, lettera b), primo comma, del regolamento (CE) n. 1786/2003;

     d) «prodotti disidratati», ossia i prodotti di cui all’articolo 1, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1786/2003;

     2) «impresa di trasformazione», l’impresa di trasformazione di foraggi essiccati ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, nella quale si proceda:

     a) alla disidratazione dei foraggi freschi, utilizzando un essiccatoio conforme ai seguenti requisiti:

     — funzionante con una temperatura dell’aria all’entrata non inferiore a 250 °C; tuttavia per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell’aria all’entrata non inferiore a 110 °C, che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell’inizio della campagna di commercializzazione 1999/2000, non è fatto obbligo di conformità a tale requisito,

     — la durata di passaggio dei foraggi da disidratare non è superiore a 3 ore,

     — in caso di essiccazione per strati di foraggio, lo spessore di ciascuno strato non è superiore a 1 metro;

     b) alla macinazione dei foraggi essiccati al sole;

     c) alla fabbricazione di concentrati di proteine;

     3) «acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare», ogni persona fisica o giuridica ai sensi dell’articolo 10, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione;

     4) «partita», una quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall’impresa di trasformazione in una sola volta;

     5) «miscela», un prodotto destinato all’alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall’impresa di trasformazione, e «aggiunte».

     Le «aggiunte» sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove.

     Tuttavia, un foraggio essiccato contenente aggiunte nel limite massimo del 3% del peso totale del prodotto finito non è considerato una miscela, purché il tenore di azoto totale rispetto alla sostanza secca dell’aggiunta non superi il 2,4 %;

     6) «particelle agricole», le particelle identificate secondo il sistema di identificazione delle particelle agricole nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione;

     7) «domanda unica di aiuto», la domanda di aiuto di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) n. 796/2004;

     8) «destinatario finale di una partita di foraggi essiccati», l’ultima persona che abbia ricevuto la partita nella stessa forma che aveva al momento di uscita dall’impresa di trasformazione, che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l’alimentazione degli animali.

 

     Art. 3. Prodotti ammissibili all’aiuto.

     Ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono ammissibili al beneficio dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi essiccati rispondenti ai requisiti previsti in materia di commercializzazione dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, che:

     a) escano dal perimetro dell’impresa di trasformazione, tal quali o sotto forma di miscela, oppure, qualora non possano essere immagazzinati entro detto perimetro, da ogni luogo di deposito all’esterno di esso che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente riconosciuto dall’autorità competente;

     b) al momento dell’uscita dall’impresa di trasformazione, presentino le seguenti caratteristiche:

     i) tenore massimo di umidità del:

     — 12 % per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati,

     — 14 % per gli altri foraggi disidratati;

     ii) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, del:

     — 15 % per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole e i prodotti disidratati,

     — 45 % per i concentrati di proteine.

     Il diritto all’aiuto è limitato ai quantitativi di prodotti ottenuti dall’essiccazione dei foraggi prodotti su particelle utilizzate a scopi agricoli ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

     Art. 4. Esclusione.

     Sono esclusi dal beneficio dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi ottenuti su superfici che beneficiano di un regime di aiuto contemplato al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     Tuttavia, sulle superfici che beneficiano di un aiuto alle sementi di cui al capitolo 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’esclusione dal beneficio dell’aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati è limitata alle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi.

     D’altro canto, le superfici che beneficiano di un pagamento per superficie per i seminativi, di cui al capitolo 10 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono beneficiare dell’aiuto per la trasformazione in foraggi essiccati purché siano state completamente seminate a seminativi secondo le condizioni locali.

 

CAPITOLO 2

IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

E ACQUIRENTI DI FORAGGI DA ESSICCARE E/O DA MACINARE

 

     Art. 5. Riconoscimento delle imprese di trasformazione.

     Ai fini del riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, punto 2), l’impresa di trasformazione:

     a) trasmette all’autorità competente un fascicolo contenente:

     i) la descrizione del perimetro dell’impresa di trasformazione, con l’indicazione precisa dei luoghi che servono per l’ammissione dei prodotti da trasformare e di quelli destinati all’uscita dei foraggi essiccati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti, nonché dei luoghi in cui si trovano i laboratori di trasformazione;

     ii) la descrizione degli impianti tecnici, segnatamente dei forni per la disidratazione e degli impianti di macinazione, con indicazione della capacità di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento, e degli impianti per la pesatura, per effettuare le operazioni di cui all’articolo 2, punto 2);

     iii) l’elenco delle aggiunte addizionate prima o durante il processo di disidratazione, nonché l’elenco indicativo degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti;

     iv) i modelli di registri della contabilità di magazzino di cui all’articolo 12;

     b) mette a disposizione dell’autorità competente la propria contabilità finanziaria e di magazzino, aggiornate;

     c) agevola le operazioni di controllo;

     d) rispetta le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1786/2003 e dal presente regolamento.

     Qualora modifichi uno o più elementi del fascicolo di cui al primo comma, lettera a), l’impresa di trasformazione ne informa l’autorità competente entro 10 giorni di calendario per ottenere la conferma del riconoscimento.

 

     Art. 6. Riconoscimento degli acquirenti di foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinazione.

     Ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 2, punto 3), l’acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare:

     a) tiene un registro dei prodotti nel quale riporta almeno gli acquisti e le vendite giornalieri, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto stipulato con il produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, l’impresa di trasformazione destinataria;

     b) mette a disposizione dell’autorità competente la propria contabilità finanziaria e di magazzino, aggiornate;

     c) agevola le operazioni di controllo;

     d) rispetta le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1786/2003 e dal presente regolamento.

 

     Art. 7. Rilascio e revoca dei riconoscimenti.

     Gli interessati chiedono i riconoscimenti di cui all’articolo 2, punti 2) e 3), prima dell’inizio della campagna di commercializzazione.

     L’autorità competente di ogni Stato membro concede i riconoscimenti prima dell’inizio della campagna di commercializzazione. In casi eccezionali l’autorità competente può concedere un riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a due mesi dall’inizio della campagna considerata. In tal caso l’impresa è considerata riconosciuta sino alla concessione del riconoscimento definitivo da parte dell’autorità competente.

     Fatto salvo l’articolo 30, qualora cessino di essere soddisfatte una o più condizioni di cui agli articoli 5 o 6, l’autorità competente revoca il riconoscimento a meno che l’impresa di trasformazione o l’acquirente di foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinazione si facciano parte diligente entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema per adempiere nuovamente alle suddette condizioni.

 

     Art. 8. Obblighi relativi alla fabbricazione dei foraggi.

     Qualora un’impresa di trasformazione proceda alla preparazione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall’altro, di foraggi essiccati al sole:

     a) la preparazione dei foraggi disidratati deve essere eseguita in locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole;

     b) i prodotti ottenuti da queste due lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi diversi;

     c) è vietato miscelare tra loro, all’interno dell’impresa, foraggi disidratati con foraggi essiccati al sole.

 

     Art. 9. Obblighi relativi all’ammissione e all’uscita dei prodotti. [1]

     Prima di ammettere nel suo perimetro prodotti diversi dai foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinatura, per la fabbricazione di miscele, l’impresa di trasformazione informa l’autorità competente dello Stato membro interessato specificando la natura e i quantitativi di tali prodotti.

     Quando l’ammissione riguarda foraggi che sono stati essiccati e/o macinati da un’altra impresa di trasformazione, l’impresa indica inoltre all’autorità competente l’origine e la destinazione dei prodotti. In tal caso, l’ammissione può aver luogo soltanto sotto il controllo dell’autorità competente e alle condizioni da questa fissate.

     I foraggi essiccati usciti da un’impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima solo per esservi nuovamente imballati sotto il controllo dell’autorità competente e alle condizioni da questa fissate.

     I prodotti ammessi o riammessi nel perimetro dell’impresa di trasformazione a norma del presente articolo non possono essere depositati insieme ai foraggi essiccati e/o macinati dalla stessa impresa. Essi sono inoltre registrati nella contabilità dell’impresa a norma dell’articolo 12, paragrafo 1.

 

     Art. 10. Pesatura, prelievo di campioni e analisi dei foraggi essiccati.

     1. L’impresa di trasformazione procede al prelievo di campioni e alla determinazione del peso dei foraggi essiccati, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003, al momento della loro uscita dall’impresa.

     Tuttavia, se i foraggi essiccati vengono miscelati all’interno dell’impresa di trasformazione, il prelievo di campioni e la pesatura si effettuano prima di preparare la miscela.

     Qualora la miscela sia preparata prima o durante l’essiccazione, dopo l’essiccazione viene prelevato un campione; esso è accompagnato da un’avvertenza che indica che si tratta di una miscela e precisa la natura dell’aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d’incorporazione nel prodotto finito.

     2. L’autorità competente può esigere che ogni impresa di trasformazione le notifichi, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita o miscelatura di foraggi essiccati, precisandone la data e le quantità, onde permetterle di effettuare i controlli necessari.

     L’autorità competente procede regolarmente al prelievo di campioni e alla pesatura di almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati usciti dall’impresa e di almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati miscelati nel corso di ogni campagna.

     3. Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali, di cui all’articolo 3, sono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 tonnellate per ogni partita di foraggi essiccati usciti dall’impresa di trasformazione o miscelati nell’impresa stessa, secondo il metodo definito dalle direttive 76/371/CEE, 71/393/CEE e 72/199/CEE della Commissione. In caso di uscita dall’impresa o di miscelatura di più partite che risultino di qualità uniforme dal punto di vista delle specie che la compongono, del tenore di umidità e del contenuto proteico ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 110 tonnellate, si procede al prelievo di un campione per partita. L’analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni.

 

     Art. 11. Pesatura dei foraggi e misurazione del tenore di umidità dei foraggi da disidratare.

     1. Le imprese di trasformazione verificano, mediante pesatura sistematica, i quantitativi esatti di foraggi da disidratare e di foraggi essiccati al sole loro consegnati a scopo di trasformazione.

     2. L’obbligo di pesatura sistematica non si applica alle imprese di trasformazione con una produzione non superiore a 1 000 tonnellate per campagna, che dimostrino all’autorità dello Stato membro di non avere la possibilità di ricorrere ad una pesa pubblica situata in un raggio di 5 km. In tal caso, i quantitativi consegnati possono essere determinanti applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall’autorità competente dello Stato membro stesso.

     3. Il tenore medio di umidità dei quantitativi di foraggi da disidratare viene misurato dall’impresa di trasformazione confrontando i quantitativi utilizzati con i quantitativi di foraggi essiccati ottenuti.

     4. Entro la fine del primo mese di ogni trimestre, le imprese di trasformazione comunicano all’autorità competente il tenore medio di umidità di cui al paragrafo 3, rilevato nel corso del trimestre precedente sui foraggi da disidratare da esse trasformati.

 

     Art. 12. Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione.

     1. La contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione, di cui all’articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1786/2003, è tenuta in parallelo con la contabilità finanziaria e permette di seguire giorno per giorno:

     a) i quantitativi di prodotti che entrano nell’impresa per essere disidratati e/o macinati, con l’indicazione per ogni consegna:

     — della data di entrata;

     — della quantità;

     — della specie o delle specie di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per i foraggi da disidratare e, se pertinente, di quelli essiccati al sole;

     — del tenore di umidità constatato sui foraggi da disidratare;

     — dei riferimenti del contratto e/o della dichiarazione di consegna di cui agli articoli 14 o 15 del presente regolamento;

     b) dei quantitativi prodotti e dei quantitativi eventuali delle aggiunte utilizzate nella fabbricazione;

     c) dei quantitativi usciti con indicazione, per ogni partita, della data di uscita, del tenore di umidità e di proteine constatati;

     d) dei quantitativi di foraggi essiccati per i quali un’impresa di trasformazione abbia già beneficiato dell’aiuto, che vengono ammessi o riammessi nel perimetro dell’impresa;

     e) dei quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna;

     f) dei prodotti che sono stati miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati dall’impresa, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito.

     2. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati.

     3. L’impresa che disidratati o tratti anche prodotti diversi dai foraggi essiccati, tiene una contabilità di magazzino separata per queste altre attività di disidratazione o di lavorazione.

 

     Art. 13. Documenti giustificativi della contabilità di magazzino.

     1. Le imprese di trasformazione mettono a disposizione dell’autorità competente, a sua richiesta, i documenti giustificativi seguenti:

     a) gli elementi che consentano di determinare la capacità di produzione dell’impresa;

     b) l’indicazione della scorta di combustibile esistente nell’impresa all’inizio e alla fine del periodo di produzione;

     c) le fatture d’acquisto del combustibile e le bollette relative al consumo di elettricità durante il periodo di produzione;

     d) l’indicazione delle ore di funzionamento degli essiccatoi e, per i foraggi essiccati al sole, dei tritaforaggi;

     e) un bilancio completo del consumo di energia, in base all’allegato I;

     f) i contratti e/o le dichiarazioni di consegna.

     2. Le imprese di trasformazione che vendono i loro prodotti mettono a disposizione dell’autorità competente, oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, le fatture di acquisto dei foraggi da essiccare e/o da macinare, nonché le fatture di vendita dei foraggi essiccati, con indicazione, in particolare, della quantità e della composizione del prodotto venduto e del nome e indirizzo dell’acquirente.

     Le imprese che trasformano la produzione dei loro soci e consegnano loro i foraggi essiccati mettono a disposizione dell’autorità competente, oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, i buoni di uscita o qualsiasi altro documento contabile riconosciuto dall’autorità competente, con indicazione della quantità e della composizione del prodotto consegnato nonché del nome dei consegnatari.

     Le imprese che producono foraggi essiccati per conto dell’agricoltore e gli consegnano tale produzione mettono a disposizione dell’autorità competente, oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, le fatture delle spese di produzione, con indicazione, in particolare, della quantità e della composizione dei foraggi essiccati prodotti e del nome dell’agricoltore.

 

CAPITOLO 3

CONTRATTI E DICHIARAZIONI DI CONSEGNA

 

     Art. 14. Contratti.

     1. Ogni contratto di cui all’articolo 10, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (CE) n. 1786/2003, oltre alle indicazioni specificate all’articolo 12 di detto regolamento, reca:

     a) il nome, il cognome e l’indirizzo delle parti contraenti;

     b) la data di stipulazione;

     c) la campagna di commercializzazione;

     d) la o le specie di foraggi da trasformare, nonché il loro quantitativo prevedibile;

     e) l’identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.

     2. Qualora un’impresa di trasformazione esegua un contratto di lavorazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003, concluso con un produttore agricolo indipendente oppure con uno o più dei propri soci, tale contratto deve inoltre indicare:

     a) il prodotto finito da consegnare,

     b) le spese a carico del produttore.

 

     Art. 15. Dichiarazioni di consegna.

     1. Nel caso di un’impresa che trasformi la propria produzione oppure, ove si tratti di un’associazione, quella dei suoi aderenti, viene compilata una dichiarazione di consegna contenente almeno le indicazioni seguenti:

     a) la data di consegna ovvero una data indicativa qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione è stata presentata all’autorità competente;

     b) i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l’arrivo;

     c) la o le specie di foraggi da trasformare;

     d) se del caso, nome e indirizzo del membro dell’associazione conferente;

     e) l’identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.

     2. Nel caso di un’impresa che sia stata approvvigionata da un acquirente riconosciuto, viene compilata una dichiarazione di consegna contenente almeno le indicazioni seguenti:

     a) i dati che consentano di identificare l’acquirente riconosciuto;

     b) la data di consegna ovvero una data indicativa qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione è stata presentata all’autorità competente;

     c) i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l’arrivo, ripartiti secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti e i produttori, con l’indicazione dei riferimenti di detti contratti;

     d) la o le specie di foraggi da trasformare;

     e) l’identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o presentata una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.

 

     Art. 16. Data del contratto o della dichiarazione.

     I contratti e le dichiarazioni di consegna, di cui agli articoli 14 e 15, sono redatti per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna.

     Gli Stati membri possono fissare tuttavia un termine compreso tra 2 e 8 giorni lavorativi precedenti la data di consegna.

 

     Art. 17. Comunicazioni.

     Le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinazione trasmettono all’autorità competente, entro il 15 di ogni mese, un elenco riepilogativo dei contratti stipulati nel corso del mese precedente e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente.

     L’elenco comprende in particolare:

     a) l’identità del contraente con cui l’impresa di trasformazione ha concluso un contratto o dell’acquirente riconosciuto, oppure del dichiarante nel caso di un’impresa che trasforma la propria produzione, o di un’associazione che trasforma la produzione dei propri soci;

     b) la data del contratto o della dichiarazione di consegna;

     c) i riferimenti dell’identificazione delle particelle agricole;

     d) i riferimenti della domanda unica di aiuto.

     L’autorità competente può chiedere la trasmissione dell’elenco per via elettronica.

 

CAPITOLO 4

DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO DELL’AIUTO

 

     Art. 18. Data di presentazione delle domande.

     1. Per poter fruire dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003, l’impresa di trasformazione presenta una domanda di aiuto relativa ai quantitativi usciti dall’impresa nel corso di un dato mese, al più tardi entro 45 giorni dalla fine del mese in parola.

     2. Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali:

     a) se una domanda è presentata dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l’importo a cui l’impresa avrebbe avuto diritto se la domanda fosse stata presentata entro i termini prescritti è ridotto dell’1% per giorno lavorativo di ritardo;

     b) se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda si considera irricevibile.

     3. In deroga al paragrafo 1, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, non possono essere presentate domande di aiuto per una determinata campagna dopo il 30 aprile successivo alla fine di detta campagna [2].

 

     Art. 19. Contenuto delle domande.

     1. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti informazioni:

     a) nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente;

     b) quantitativi per i quali è chiesto l’aiuto, suddivisi per partita;

     c) data in cui ogni partita è uscita dal perimetro dell’impresa;

     d) indicazione che per ogni partita sono stati prelevati dei campioni, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, al momento dell’uscita dall’impresa di trasformazione o al momento della fabbricazione, nell’impresa stessa, della miscela di foraggi essiccati, nonché qualsiasi informazione necessaria per l’identificazione dei predetti campioni;

     e) indicazione, per ogni partita, di tutte le eventuali aggiunte, precisandone la natura, la denominazione, il tenore di sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca, nonché i rispettivi tassi di incorporazione nel prodotto finito;

     f) in caso di miscela, l’indicazione per partita del tenore della miscela in proteine grezze totali di foraggi essiccati nell’impresa, previa detrazione del tenore di sostanza azotata totale conferito dalle aggiunte.

     2. L’aiuto da corrispondere ad un’impresa di trasformazione riguarda esclusivamente i foraggi essiccati e/o macinati nella medesima, previa deduzione del peso di tutte le aggiunte.

 

     Art. 20. Anticipi.

     1. Per poter beneficiare dell’anticipo a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1786/2003, il richiedente correda la domanda di aiuto di un attestato che certifica la costituzione della cauzione ivi prevista.

     2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare il diritto all’aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 21. Importo definitivo dell’aiuto.

     1. La Commissione stabilisce l’importo definitivo dell’aiuto fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003, secondo la procedura ivi prevista all’articolo 18, paragrafo 2. Tale importo è calcolato in base alle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

     2. Qualora in seguito a successive verifiche uno o più Stati membri procedano ad una seconda comunicazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, debitamente motivata, contenente dati rettificati più elevati rispetto alla prima comunicazione, i dati rettificati potranno essere presi in considerazione soltanto se non incidono sull’importo definitivo dell’aiuto calcolato in base alla prima comunicazione. I quantitativi di foraggi essiccati non presi in considerazione in applicazione di quanto precede saranno imputati alla campagna successiva.

     3. Il saldo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1786/2003 è versato, se del caso, entro sessanta giorni dalla data in cui la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’importo definitivo dell’aiuto per la campagna di commercializzazione considerata.

 

     Art. 22. Tasso di cambio.

     Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 ha luogo il primo giorno del mese di uscita di una data partita di foraggi dal perimetro dell’impresa di trasformazione riconosciuta.

 

CAPITOLO 5

CONTROLLI

 

     Art. 23. Principi generali dei controlli.

     1. I controlli amministrativi e i controlli in loco previsti dal presente regolamento perseguono lo scopo di garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione dell’aiuto.

     2. Le domande di aiuto sono respinte qualora l’impresa di trasformazione impedisca la realizzazione del controllo in loco.

 

     Art. 24. Controlli amministrativi.

     1. I controlli amministrativi perseguono lo scopo di permettere di accertare le irregolarità, in particolare attraverso controlli incrociati.

     Le autorità competenti procedono a controlli incrociati tra le particelle agricole dichiarate nella domanda unica di aiuto, nei contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna e le particelle di riferimento figuranti nel sistema di identificazione delle particelle agricole, per verificare l’ammissibilità all’aiuto delle superfici in quanto tali ed evitare la concessione ingiustificata di aiuti.

     2. Alla comunicazione delle irregolarità accertate attraverso i controlli incrociati fanno seguito le procedure amministrative appropriate ed eventualmente un controllo in loco.

 

     Art. 25. Controlli in loco.

     1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso di durata limitata allo stretto necessario, senza compromettere la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

     2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente.

     3. Qualora i controlli in loco evidenzino irregolarità significative in una data regione o in un’impresa di trasformazione, l’autorità competente intensifica i controlli in loco sulle imprese coinvolte, in numero, frequenza e portata, durante l’anno in corso e l’anno successivo.

     4. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per la selezione del campione di controllo. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

 

     Art. 26. Controlli in loco presso le imprese di trasformazione.

     1. Almeno una volta per campagna le autorità competenti procedono alla verifica della contabilità di magazzino di cui all’articolo 12 presso tutte le imprese di trasformazione, con particolare attenzione alla corrispondenza tra la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria.

     2. Le autorità competenti verificano a campione i documenti giustificativi della contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione. Tuttavia, per le nuove imprese riconosciute, la verifica riguarda tutte le domande presentate durante il primo anno di attività.

 

     Art. 27. Controlli in loco degli altri interessati.

     1. Le autorità competenti eseguono regolarmente controlli supplementari presso i fornitori della materia prima, nonché presso gli operatori cui sono stati consegnati i foraggi essiccati.

     I controlli vertono:

     a) sul 5% almeno delle partite oggetto di una domanda di aiuto per verificare la tracciabilità fino al destinatario finale;

     b) sul 5% almeno dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per verificare la particella di provenienza dei prodotti conferiti alle imprese di trasformazione.

     2. Gli operatori oggetto di controlli in loco sono selezionati dalle autorità competenti in base ad un’analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti fattori:

     a) dell’importo dell’aiuto;

     b) dell’andamento degli aiuti rispetto all’anno precedente;

     c) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

     d) di altri parametri definiti dagli Stati membri.

     L’autorità competente procede ogni anno ad una valutazione dell’efficacia dei parametri di analisi dei rischi utilizzati nel corso degli anni precedenti.

     3. L’autorità competente conserva sistematicamente traccia dei motivi che l’hanno indotta a selezionare un agricoltore ai fini del controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.

 

     Art. 28. Relazione di controllo.

     1. Per ogni controllo in loco viene stilata una relazione di controllo che dà conto con precisione dei diversi aspetti del controllo.

     2. Il soggetto controllato può firmare la relazione e aggiungere osservazioni e riceve una copia della relazione di controllo.

 

CAPITOLO 6

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

 

     Art. 29. Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione.

     Qualora la quantità di foraggi essiccati indicata in una o varie domande di aiuto sia superiore al quantitativo ammissibile a norma dell’articolo 3, si applicano le seguenti regole:

     a) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20 % dei quantitativi ammissibili, l’importo dell’aiuto è calcolato in base al quantitativo ammissibile, ridotto del doppio della differenza constatata;

     b) se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 20 % dei quantitativi ammissibili, la domanda di aiuto è respinta;

     c) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20 % dei quantitativi ammissibili, ma fa seguito ad una prima constatazione analoga eseguita nel corso della stessa campagna, la domanda di aiuto è respinta;

     d) se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 50 % dei quantitativi ammissibili o se si constati nuovamente una differenza superiore al 20 % ed inferiore al 50 % nel corso della stessa campagna di commercializzazione, non sono concessi aiuti per la campagna in corso.

     L’importo da recuperare è prelevato dai pagamenti degli aiuti a cui all’impresa ha diritto in base alle domande di aiuto presentate nel corso della campagna successiva a quella dell’accertamento.

     Ove si constati che le irregolarità di cui al primo comma sono state commesse deliberatamente dall’impresa di trasformazione, il beneficiario è escluso dall’aiuto per la campagna in corso e per la campagna successiva.

 

     Art. 30. Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di mancata osservanza di determinate condizioni relative al riconoscimento da parte delle imprese di trasformazione e degli acquirenti riconosciuti.

     Ove si constati che la contabilità di magazzino non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12 oppure non sia possibile accertare la corrispondenza tra contabilità di magazzino, contabilità finanziaria e documenti giustificativi, ferme restando le riduzioni e le esclusioni di cui all’articolo 29, all’impresa di trasformazione è imposta una riduzione di entità compresa tra il 10 % e il 30 % dell’importo dell’aiuto richiesto per la campagna in corso, in funzione della gravità dell’inadempienza constatata.

     Ove nei due anni successivi alla prima constatazione vengano nuovamente accertate le stesse irregolarità, l’autorità competente procede alla revoca del riconoscimento dell’impresa di trasformazione per un periodo che va da un minimo di una campagna ad un massimo di tre campagne.

 

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 31. Forza maggiore e circostanze eccezionali.

     I casi di forza maggiore ovvero le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono esserle comunicati per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’impresa di trasformazione sia in grado di farlo.

 

     Art. 32. Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri.

     1. Gli Stati membri adottano le misure supplementari eventualmente necessarie per la corretta applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e si prestano reciproca assistenza per l’esecuzione dei controlli previsti dal presente regolamento. Al riguardo, ove le riduzioni od esclusioni pertinenti non siano previste dal presente regolamento, gli Stati membri possono applicare sanzioni nazionali appropriate nei confronti delle imprese di trasformazione o altri operatori della filiera commerciale, come agricoltori o acquirenti che prendono parte alla procedura di concessione degli aiuti, allo scopo di garantire il rispetto delle condizioni di erogazione dell’aiuto.

     2. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l’efficacia dei controlli e permettere di verificare l’autenticità dei documenti presentati e l’esattezza dei dati che si scambiano.

 

     Art. 33. Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.

     1. All’inizio di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali, nel trimestre precedente, sono state presentate domande per l’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003, ripartendo detti quantitativi per mese di uscita dall’impresa. Tali comunicazioni non comprendono i quantitativi di cui agli articoli 34 e 34 bis del presente regolamento.

     Entro il 31 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali il diritto dell’aiuto è stato riconosciuto durante la campagna di commercializzazione precedente. Per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, tali quantitativi non comprendono i quantitativi di cui agli articoli 34 e 34 bis. Entro il 31 maggio 2006, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza presso le imprese di trasformazione al 31 marzo 2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell’articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     La comunicazione dei dati di cui al primo e al secondo comma è ripartita in base alle categorie di cui all’articolo 2, punto 1). La Commissione utilizza tali dati per accertare il rispetto del quantitativo massimo garantito. [3]

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro il 30 aprile di ogni anno, la stima dei quantitativi di foraggi essiccati in giacenza presso le imprese di trasformazione al 31 marzo dello stesso anno;

     b) entro il 30 aprile 2005, i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo 2005, che beneficiano del disposto dell’articolo 34;

     c) entro il 31 maggio di ogni anno, il numero di riconoscimenti nuovi, di riconoscimenti ritirati e di riconoscimenti provvisori per la campagna di commercializzazione precedente;

     d) entro il 31 maggio di ogni anno, statistiche relative ai controlli effettuati a norma degli articoli da 23 a 28 e alle riduzioni ed esclusioni applicate a norma degli articoli 29, 30 e 31, per la campagna di commercializzazione precedente, secondo l’allegato III;

     e) entro il 31 maggio di ogni anno, un bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati, secondo l’allegato I, e l’andamento delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi, secondo l’allegato II, per la campagna di commercializzazione precedente;

     f) nel corso del mese successivo al termine di ogni semestre, i tenori medi di umidità constatati nel corso del semestre precedente sui foraggi da disidratare e comunicati dalle imprese di trasformazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 4;

     g) entro il 1° maggio 2005, le misure adottate per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 e del presente regolamento, in particolare le sanzioni nazionali previste a norma dell’articolo 30 del presente regolamento.

 

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 34. Scorte al 31 marzo 2005.

     1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’articolo 3, lettera a), del presente regolamento, anteriormente al 31 marzo 2005, possono beneficiare dell’aiuto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, purché:

     a) rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento;

     b) escano dall’impresa di trasformazione sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento;

     c) siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2004/2005;

     d) siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.

     2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

 

     Art. 34 bis. Scorte al 31 marzo 2006 [4]

     1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’articolo 3, lettera a), del presente regolamento entro il 31 marzo 2006, possono beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché:

     a) rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento;

     b) escano dall’impresa di trasformazione sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento;

     c) siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006;

     d) siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.

     2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

 

     Art. 35. Periodo transitorio facoltativo [5]

     1. Gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo a norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano alle imprese di trasformazione, perché lo trasferiscano ai produttori, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai quantitativi ammissibili per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

     L’aiuto è fissato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili e nei limiti del massimale di bilancio indicato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione.

     Per quantitativi potenzialmente ammissibili si intende la somma dei quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto previsto all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006 e dei quantitativi prodotti durante la campagna di commercializzazione 2005/2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell’articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, del suddetto aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. I quantitativi potenzialmente ammissibili non comprendono i quantitativi di cui all’articolo 34.

     2. Qualora l’impresa di trasformazione si approvvigioni in foraggi provenienti da un altro Stato membro, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato alle imprese di trasformazione affinché lo trasferiscano ai produttori soltanto se questi ultimi si trovano in uno Stato membro che applica il periodo transitorio facoltativo.

     3. L’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003.

     L’aiuto è versato alle imprese di trasformazione entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione pubblica i relativi importi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto dopo la data di pubblicazione, il pagamento è effettuato entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconoscimento dell’ammissibilità.

     Le imprese di trasformazione trasferiscono l’aiuto ai produttori entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data del versamento.

 

     Art. 36. Disposizione relativa alla campagna 2004/2005.

     Il regolamento (CE) n. 785/95 è abrogato.

     Tuttavia, le disposizioni di tale regolamento applicabili per la gestione del regime di aiuto in vigore nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005 restano in vigore sino alla chiusura definitiva dei conti di detta campagna.

 

     Art. 37. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2005.

 

 

ALLEGATO I [6]

Bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione di foraggi disidratati

 

     Stato membro:

     Campagna di commercializzazione:

 

 

Voce

Unità

Quantità

a

Produzione di foraggi disidratati

Tonnellata di foraggi disidratati

 

b

Umidità media all’entrata

%

 

c

Umidità media all’uscita

%

 

d

Temperatura media dell’aria all’entrata dell’essiccatoio

grado Celsius

 

e

Consumo specifico medio

megajoule per chilogrammo di foraggi disidratati

 

 

     Compilare per ogni tipo di combustibile utilizzato (1):

     Tipo di combustibile:

 

f

Potere calorico specifico medio

megajoule per tonnellata di combustibile

 

g

Quantità utilizzata

tonnellata di combustibile

 

h

Energia prodotta

megajoule

 

 

(1) Gas, carbone, lignite, gasolio, biomassa, ecc.

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 432/2006.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 230/2009.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 432/2006.

[4] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 432/2006.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 432/2006.

[6] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 432/2006.