Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 15/03/2006 |
Numero: | 432 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1331 - Regolamento 15 marzo 2006, n. 432.
Regolamento (CE) n. 432/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
(G.U.U.E. 16 marzo 2006, n. L 79).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’esperienza acquisita nell’applicazione del
(2) Poiché l’aiuto previsto all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del
(3) È opportuno sostituire il riferimento ai massimali di cui all’allegato VII, punto D, del
(4) Occorre apportare alcuni adeguamenti all’allegato I per poter ottenere un bilancio attendibile del consumo di energia.
(5) Occorre pertanto modificare il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per I cereali e i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All’articolo 9, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
«I foraggi essiccati usciti da un’impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima solo per esservi nuovamente imballati sotto il controllo dell’autorità competente e alle condizioni da questa fissate.»
2) L’articolo 33, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) al primo comma è aggiunta la seguente frase:
«Tali comunicazioni non comprendono i quantitativi di cui agli articoli 34 e 34 bis del presente regolamento.»;
b) al secondo comma sono aggiunte le seguenti frasi:
«Per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, tali quantitativi non comprendono i quantitativi di cui agli articoli 34 e 34 bis. Entro il 31 maggio 2006, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza presso le imprese di trasformazione al 31 marzo 2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell’articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell’aiuto di cui all’articolo 4 del
3) È inserito il seguente articolo 34 bis:
«Articolo 34 bis. Scorte al 31 marzo 2006
1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’articolo 3, lettera a), del presente regolamento entro il 31 marzo 2006, possono beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell’aiuto di cui all’articolo 4 del
a) rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento;
b) escano dall’impresa di trasformazione sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento;
c) siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006;
d) siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.
2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.»
4) L’articolo 35 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 35. Periodo transitorio facoltativo
1. Gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo a norma dell’articolo 71 del
L’aiuto è fissato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili e nei limiti del massimale di bilancio indicato nell’allegato IV del
Per quantitativi potenzialmente ammissibili si intende la somma dei quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto previsto all’articolo 4 del
2. Qualora l’impresa di trasformazione si approvvigioni in foraggi provenienti da un altro Stato membro, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del
3. L’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del
L’aiuto è versato alle imprese di trasformazione entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione pubblica i relativi importi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto dopo la data di pubblicazione, il pagamento è effettuato entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconoscimento dell’ammissibilità.
Le imprese di trasformazione trasferiscono l’aiuto ai produttori entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data del versamento.»
5) L’allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione di foraggi disidratati
Stato membro:
Campagna di commercializzazione:
|
Voce |
Unità |
Quantità |
a |
Produzione di foraggi disidratati |
Tonnellata di foraggi disidratati |
|
b |
Umidità media all’entrata |
% |
|
c |
Umidità media all’uscita |
% |
|
d |
Temperatura media dell’aria all’entrata dell’essiccatoio |
grado Celsius |
|
e |
Consumo specifico medio |
megajoule per chilogrammo di foraggi disidratati |
|
Compilare per ogni tipo di combustibile utilizzato (1):
Tipo di combustibile:
f |
Potere calorico specifico medio |
megajoule per tonnellata di combustibile |
|
g |
Quantità utilizzata |
tonnellata di combustibile |
|
h |
Energia prodotta |
megajoule |
|
(1) Gas, carbone, lignite, gasolio, biomassa, ecc.»