§ 1.6.1331 - Regolamento 15 marzo 2006, n. 432.
Regolamento (CE) n. 432/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:15/03/2006
Numero:432


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1331 - Regolamento 15 marzo 2006, n. 432.

Regolamento (CE) n. 432/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

(G.U.U.E. 16 marzo 2006, n. L 79).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, in particolare l’articolo 20,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

     considerando quanto segue:

      (1) L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione ha dimostrato la necessità di precisare la formulazione dell’articolo 9, terzo comma, di detto regolamento.

      (2) Poiché l’aiuto previsto all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna in corso e dato che, conformemente all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 382/2005, una parte dei foraggi essiccati usciti dalle imprese di trasformazione durante la campagna di commercializzazione 2005/2006 è già stata imputata alla campagna di commercializzazione 2004/2005, l’aiuto per la campagna 2005/2006 verrebbe fissato in base a quantitativi non rappresentativi della produzione effettiva della campagna di commercializzazione 2005/2006. Occorre pertanto introdurre misure transitorie per le scorte giacenti al 31 marzo 2006. Per evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori, tali misure devono essere applicate a tutti gli Stati membri. È necessario disporre la notifica delle scorte che sono oggetto di dette misure.

      (3) È opportuno sostituire il riferimento ai massimali di cui all’allegato VII, punto D, del regolamento (CE) n. 1782/2003 con un riferimento ai massimali che figurano nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento.

      (4) Occorre apportare alcuni adeguamenti all’allegato I per poter ottenere un bilancio attendibile del consumo di energia.

      (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 382/2005.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per I cereali e i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 382/2005 è così modificato:

     1) All’articolo 9, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

     «I foraggi essiccati usciti da un’impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima solo per esservi nuovamente imballati sotto il controllo dell’autorità competente e alle condizioni da questa fissate.»

     2) L’articolo 33, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) al primo comma è aggiunta la seguente frase:

     «Tali comunicazioni non comprendono i quantitativi di cui agli articoli 34 e 34 bis del presente regolamento.»;

     b) al secondo comma sono aggiunte le seguenti frasi:

     «Per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, tali quantitativi non comprendono i quantitativi di cui agli articoli 34 e 34 bis. Entro il 31 maggio 2006, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza presso le imprese di trasformazione al 31 marzo 2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell’articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003

     3) È inserito il seguente articolo 34 bis:

     «Articolo 34 bis. Scorte al 31 marzo 2006

     1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’articolo 3, lettera a), del presente regolamento entro il 31 marzo 2006, possono beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché:

     a) rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento;

     b) escano dall’impresa di trasformazione sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento;

     c) siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006;

     d) siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.

     2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.»

     4) L’articolo 35 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 35. Periodo transitorio facoltativo

     1. Gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo a norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano alle imprese di trasformazione, perché lo trasferiscano ai produttori, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai quantitativi ammissibili per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

     L’aiuto è fissato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili e nei limiti del massimale di bilancio indicato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione.

     Per quantitativi potenzialmente ammissibili si intende la somma dei quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto previsto all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006 e dei quantitativi prodotti durante la campagna di commercializzazione 2005/2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell’articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, del suddetto aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. I quantitativi potenzialmente ammissibili non comprendono i quantitativi di cui all’articolo 34.

     2. Qualora l’impresa di trasformazione si approvvigioni in foraggi provenienti da un altro Stato membro, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato alle imprese di trasformazione affinché lo trasferiscano ai produttori soltanto se questi ultimi si trovano in uno Stato membro che applica il periodo transitorio facoltativo.

     3. L’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003.

     L’aiuto è versato alle imprese di trasformazione entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione pubblica i relativi importi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto dopo la data di pubblicazione, il pagamento è effettuato entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconoscimento dell’ammissibilità.

     Le imprese di trasformazione trasferiscono l’aiuto ai produttori entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data del versamento.»

     5) L’allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione di foraggi disidratati

 

     Stato membro:

     Campagna di commercializzazione:

 

 

Voce

Unità

Quantità

a

Produzione di foraggi disidratati

Tonnellata di foraggi disidratati

 

b

Umidità media all’entrata

%

 

c

Umidità media all’uscita

%

 

d

Temperatura media dell’aria all’entrata dell’essiccatoio

grado Celsius

 

e

Consumo specifico medio

megajoule per chilogrammo di foraggi disidratati

 

 

     Compilare per ogni tipo di combustibile utilizzato (1):

     Tipo di combustibile:

 

f

Potere calorico specifico medio

megajoule per tonnellata di combustibile

 

g

Quantità utilizzata

tonnellata di combustibile

 

h

Energia prodotta

megajoule

 

 

(1) Gas, carbone, lignite, gasolio, biomassa, ecc.»