§ 1.6.Z99 – Regolamento 14 aprile 2005, n. 568.
Regolamento (CE) n. 568/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/04/2005
Numero:568


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.Z99 – Regolamento 14 aprile 2005, n. 568.

Regolamento (CE) n. 568/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96.

(G.U.U.E. 15 aprile 2005, n. L 97).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 2, e l’articolo 39, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), in particolare l’articolo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L’esperienza acquisita nel corso della campagna di commercializzazione 2003/2004, che ha costituito il primo periodo di consegna in cui era applicabile il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione (3), ha dimostrato la necessità di migliorare le modalità di gestione previste da detto regolamento, segnatamente per quanto riguarda la determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero preferenziale ACP-India.

     (2) Al fine di garantire la prevedibilità necessaria per il corretto funzionamento delle operazioni commerciali, è opportuno che, prima dell’inizio del periodo di consegna considerato, la Commissione stabilisca in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna secondo la procedura prevista all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     (3) Durante il periodo di consegna, quando si dispone di maggiori informazioni sulle consegne effettuate negli anni precedenti, è opportuno fissare tali quantitativi con riserva di eventuali modifiche in funzione dei dati definitivi. Inoltre, fatte salve le indagini da realizzare, è necessario stabilire un metodo per il trattamento, ai fini della determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna, dei quantitativi nominali dei titoli di importazione per i quali non si è potuta constatare l’effettiva importazione nella Comunità.

     (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1159/2003.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 9

     1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di ciascun paese esportatore interessato, in conformità degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

     2. I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per un periodo di consegna:

     a) sono stabiliti in via provvisoria anteriormente al 1o maggio precedente il periodo in questione;

     b) sono adottati anteriormente al 1o febbraio del periodo in questione;

     c) sono eventualmente modificati nel corso del periodo in questione, se necessario in funzione di nuove informazioni e segnatamente per risolvere casi particolari debitamente giustificati.

     Gli obblighi di consegna considerati per il rilascio dei titoli di cui all’articolo 4 corrispondono ai quantitativi determinati in virtù del primo comma, modificati, ove del caso, in conformità delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP e dell’accordo India.

     3. I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna sono determinati in conformità degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, tenendo conto in particolare:

     a) delle consegne effettivamente constatate nel corso dei precedenti periodi di consegna;

     b) dei quantitativi dichiarati come quantitativi che non hanno potuto essere consegnati, conformemente all’articolo 7 del protocollo ACP e dell’accordo India.

     Qualora i quantitativi nominali per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione superino i quantitativi delle consegne effettivamente constatate per i precedenti periodi di consegna, fatti salvi i risultati delle indagini da realizzare da parte delle autorità competenti, i quantitativi nominali dei titoli per i quali non è stato possibile constatare l’effettiva importazione nella Comunità sono aggiunti ai quantitativi di cui al primo comma, lettera a).

     4. Le modifiche previste al paragrafo 2, lettera c), possono comportare trasferimenti di quantitativi tra due periodi di consegna consecutivi, sempreché ciò non provochi perturbazioni del regime di approvvigionamento previsto all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     5. Il totale dei quantitativi relativi agli obblighi di consegna per i vari paesi esportatori interessati e per ciascun periodo di consegna è importato come zucchero preferenziale ACP-India nel quadro degli obblighi di consegna a dazio zero.

     L’obbligo di consegna per le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 reca il seguente numero d’ordine: “zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321”.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.