§ 1.6.S21 – Regolamento 2 agosto 2004, n. 1409.
Regolamento (CE) n. 1409/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:02/08/2004
Numero:1409


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.S21 – Regolamento 2 agosto 2004, n. 1409.

Regolamento (CE) n. 1409/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/04, 2004/05 e 2005/06, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96.

(G.U.U.E. 3 agosto 2004, n. L 256).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l’articolo 22, paragrafo 2, l’articolo 26, paragrafo 1, l’articolo 38, paragrafo 6 l’articolo 39, paragrafo 6, e l’articolo 41, secondo comma,

     visto il regolamento (CEE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, in particolare l’articolo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L’esperienza acquisita nei primi mesi di applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione  dimostra la necessità di migliorare le modalità comuni di gestione previste da detto regolamento.

     (2) Per consentire il rispetto nelle migliori condizioni degli obblighi previsti dal protocollo n. 3 sullo zucchero ACP (Stati dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico) accluso all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna, è opportuno modificare le disposizioni relative alla percentuale della cauzione relativa ai titoli e le disposizioni concernenti la data di inizio del periodo di consegna.

     (3) Al fine di gestire in modo efficace le importazioni realizzate nell’ambito dei contingenti o degli accordi in questione, risulta necessario creare un meccanismo che incoraggi gli operatori a rendere rapidamente all’organismo emittente i titoli non utilizzati di modo che i quantitativi corrispondenti possano essere riallocati.

     (4) Inoltre, è opportuno prevedere, con periodicità settimanale, le misure necessarie per permettere alla Commissione, da un lato, di contabilizzare i dati relativi ai titoli rilasciati e, dall’altro, di informare gli Stati membri e gli operatori interessati in merito alla situazione di ciascun contingente o obbligo di consegna.

     (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1159/2003.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1159/2003 è così modificato:

     1) Nell’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera k):

     «k) “giorno lavorativo”, il giorno lavorativo della Commissione».

     2) L’articolo 4 è così modificato:

     a) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per ogni 100 kg del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo, la cauzione relativa ai titoli è pari a:

     — 0,30 EUR per lo zucchero preferenziale speciale e lo zucchero concessioni CXL,

     — 2 EUR per lo zucchero preferenziale ACP-India.»

     b) Al paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituto dal seguente:

     «In deroga al primo comma, qualora per un paese esportatore sia raggiunto il limite dell’obbligo di consegna relativo ad un periodo di consegna per lo zucchero preferenziale ACP-India, le domande di titoli d’importazione per il periodo di consegna successivo possono essere presentate otto settimane prima del primo giorno della campagna di commercializzazione in questione.»

     c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

     «5. In deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000:

     a) se il titolo è reso all’organismo emittente nel corso dei primi sessanta giorni della sua validità, la cauzione da incamerare è ridotta del 50 %;

     b) se il titolo è reso all’organismo emittente a decorrere dal sessantunesimo giorno della sua validità e sino al quindicesimo giorno successivo alla sua data di scadenza, la cauzione da incamerare è ridotta del 25 %.

     6. Fatti salvi i limiti quantitativi degli obblighi di consegna fissati in virtù dell’articolo 9 e dei contingenti di cui agli articoli 16 e 22, i quantitativi che figurano in titoli resi conformemente al paragrafo 5 possono essere riallocati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente al quantitativo settimanale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, i quantitativi per i quali sono stati resi i titoli dalla data della loro precedente comunicazione al riguardo.»

     3) Il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 5

     1. Le domande di titolo d’importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana. Tali domande devono indicare la campagna o il periodo di consegna cui fanno riferimento. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, eventualmente espressi in equivalente zucchero bianco, per i quali sono state presentate domande di titolo d’importazione nel corso della settimana precedente, specificando la campagna di commercializzazione di cui trattasi e i quantitativi per paese d’origine.

     2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli d’importazione.

     3. Se le domande di titoli raggiungono o superano il quantitativo che forma oggetto dell’obbligo di consegna stabilito per ciascuno dei paesi interessati a norma dell’articolo 9 per lo zucchero preferenziale ACP-India o il contingente di cui trattasi per lo zucchero preferenziale speciale o per lo zucchero concessioni CXL, la Commissione limita, se del caso, il rilascio dei titoli proporzionalmente al quantitativo disponibile e/o informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite in questione.

     4. Se la contabilizzazione di cui al paragrafo 2 rivela che alcuni quantitativi di zucchero sono ancora disponibili per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale ACP-India o per contingenti di zucchero preferenziale speciale o di zucchero concessioni CXL, per i quali il limite era già stato raggiunto, la Commissione informa gli Stati membri che il limite non è più raggiunto.

     5. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, purché la Commissione non abbia adottato, in tale periodo, le misure indicate al paragrafo 3.

     6. Congiuntamente alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, separatamente per ciascun contingente o obbligo di consegna e per ciascun paese d’origine, i quantitativi di zucchero per cui sono stati rilasciati i titoli di importazione nel corso della settimana precedente.»

     4) Nell’articolo 7, punto 1), è soppressa la lettera a).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.