§ 1.6.G24 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1163.
Regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/06/2002
Numero:1163


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 1501/95 è sostituito dal seguente:
Art. 2. 


§ 1.6.G24 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1163.

Regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali.

(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001, stabilisce all'articolo 3 che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di detto regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata, in particolare i documenti da fornire per apportare la prova di arrivo a destinazione delle merci.

     (2) In caso di restituzione all'esportazione differenziata, l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che la parte della restituzione calcolata in particolare utilizzando il tasso di restituzione più basso venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001, ha previsto alcune deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 in seguito ad un accordo commerciale concluso nel 2000, concernente la soppressione delle restituzioni per il frumento tenero, le farine e le crusche esportati verso la Polonia.

     (4) Recentemente sono stati conclusi tra la Commissione e, rispettivamente, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania (paesi baltici), accordi commerciali che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni per la maggior parte dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2002, prevede all'articolo 7 bis un regime particolare applicabile alle esportazioni verso la Polonia e i paesi baltici.

     (6) Occorre pertanto tenere presente questo regime specifico, che deve entrare in vigore il 1° luglio 2002, onde non imporre agli esportatori oneri finanziari inutili negli scambi commerciali con i paesi terzi di cui trattasi. A tal fine, per determinare il tasso di restituzione più basso non si prende in considerazione la mancata fissazione della restituzione per la destinazione specifica in questione.

     (7) È necessario pertanto modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1501/95 che prevedono deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 al fine di tener conto dei nuovi accordi commerciali conclusi con i paesi baltici.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il testo dell'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 1501/95 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. [1]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° luglio 2002.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1324/2002.