Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 28/06/2002 |
Numero: | 1163 |
Sommario |
Art. 1. Il testo dell'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 1501/95 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. |
§ 1.6.G24 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1163.
Regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali.
(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) In caso di restituzione all'esportazione differenziata, l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del
(3) Il
(4) Recentemente sono stati conclusi tra la Commissione e, rispettivamente, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania (paesi baltici), accordi commerciali che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni per la maggior parte dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.
(5) Il
(6) Occorre pertanto tenere presente questo regime specifico, che deve entrare in vigore il 1° luglio 2002, onde non imporre agli esportatori oneri finanziari inutili negli scambi commerciali con i paesi terzi di cui trattasi. A tal fine, per determinare il tasso di restituzione più basso non si prende in considerazione la mancata fissazione della restituzione per la destinazione specifica in questione.
(7) È necessario pertanto modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1501/95 che prevedono deroghe al
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,
ha adottato il presente regolamento:
Il testo dell'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 1501/95 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° luglio 2002.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del