§ 14.3.87 - Regolamento 28 marzo 2001, n. 602.
Regolamento (CE) n. 602/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto concerne le condizioni di pagamento della restituzione all'esportazione per i prodotti dei codici NC 1001 90, 1101, 1102 e ex 2302
(G.U.C.E. 29 marzo 2001, n. L 89)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001, stabilisce all'articolo 3 che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di questo regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata, e in particolare i documenti da fornire per comprovare che le merci sono arrivate a destinazione.
(2) In caso di restituzione all'esportazione differenziata l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che la parte della restituzione calcolata in particolare utilizzando il tasso di restituzione più basso venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
(3) Il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia. L'abolizione delle restituzioni per il frumento tenero, le farine e le crusche esportate verso la Polonia costituisce una delle concessioni previste.
(4) Il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001, prevede all'articolo 7 bis, l'obbligo, per l'operatore, di presentare alle autorità competenti, al momento dell'importazione in Polonia di alcuni prodotti dei codici NC 1001 90, 1101, 1102 ed ex 2302, copia certificata del titolo di esportazione e della corrispondente dichiarazione di esportazione. Nel titolo di esportazione figurano indicazioni specifiche volte a garantire che i prodotti in questione non abbiano beneficiato di una restituzione all'esportazione. Le autorità polacche si sono impegnate a verificare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95.
(5) Questo regime specifico, entrato in vigore il 1° marzo 2001, va tenuto in considerazione nell'applicare le succitate disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 per non imporre agli esportatori oneri finanziari inutili negli scambi commerciali con i paesi terzi. A tal fine non si prende in considerazione, nel determinare il tasso di restituzione più basso, la mancata fissazione della restituzione per la destinazione specifica in questione.
(6) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98, stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali. Occorre pertanto adeguare questo regolamento inserendovi le necessarie deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999.
(7) Occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Nel regolamento (CE) n. 1501/95 è aggiunto il seguente articolo 13 bis:
"Art. 13 bis.
1. Qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per la Polonia e in deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti dei codici NC 1001 90, 1101, 1102 ed ex 2302.
2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti dei codici NC 1001 90, 1101, 1102 ed ex 2302 destinati alla Polonia non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999."
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° marzo 2001.