Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 19/11/2004 |
Numero: | 1991 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.U23 – Regolamento 19 novembre 2004, n. 1991.
Regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
(G.U.U.E. 20 novembre 2004, n. L 344).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 3 bis, primo comma, della
(2) L’articolo 6, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a), della
(3) L’allegato VII, sezione D, punto 1, e l’allegato VIII, sezione F, punto 1, del
(4) Occorre modificare di conseguenza il
(5) Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 25 novembre 2004, data limite di recepimento della
(6) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L’articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le indicazioni obbligatorie relative all’importatore, al numero della partita, nonché agli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis, della
b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III bis della
2) All’articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, si applicano con le dovute distinzioni alle menzioni obbligatorie di cui all’articolo 12.».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 2004.