Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 30/11/2009 |
Numero: | 1122 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli Stati membri |
Art. 4. Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale |
Art. 5. Identificazione degli agricoltori |
Art. 6. Identificazione delle parcelle agricole |
Art. 7. Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto |
Art. 8. Sistema di controllo in materia di condizionalità |
Art. 9. Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli sulla condizionalità |
Art. 10. Disposizioni generali relative alla domanda unica |
Art. 11. Data di presentazione della domanda unica |
Art. 12. Contenuto della domanda unica |
Art. 13. Prescrizioni specifiche riguardanti la domanda unica e le dichiarazioni relative a usi particolari delle superfici |
Art. 14. Modifiche della domanda unica |
Art. 15. Assegnazione o aumento di diritti all’aiuto |
Art. 16. Prescrizioni relative alle domande di aiuto per animale |
Art. 17. Prescrizioni relative alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero e al pagamento distinto per i prodotti [...] |
Art. 18. Prescrizioni relative alle domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale |
Art. 19. Domande da parte di fondi di mutualizzazione |
Art. 20. Semplificazione delle procedure |
Art. 21. Correzione di errori palesi |
Art. 22. Deroga al termine ultimo per la presentazione |
Art. 23. Presentazione tardiva delle domande |
Art. 24. Presentazione tardiva delle domande per l’assegnazione di diritti all’aiuto |
Art. 25. Revoca delle domande di aiuto |
Art. 26. Principi generali |
Art. 27. Preavviso dei controlli in loco |
Art. 28. Verifiche incrociate |
Art. 29. Controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico |
Art. 30. Percentuale di controlli |
Art. 31. Selezione del campione di controllo |
Art. 32. Relazione di controllo |
Art. 33. Elementi dei controlli in loco |
Art. 34. Determinazione delle superfici |
Art. 35. Telerilevamento |
Art. 36. Controlli in loco relativi ai diritti speciali |
Art. 37. Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi |
Art. 38. Controlli in loco relativi alle organizzazioni interprofessionali riconosciute |
Art. 39. Controlli in loco relativi ai fabbricanti di zucchero |
Art. 40. Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa |
Art. 41. Tempi di esecuzione dei controlli in loco |
Art. 42. Elementi dei controlli in loco |
Art. 43. Esecuzione dei controlli in loco nei macelli |
Art. 44. Controlli relativi ai premi concessi dopo l’esportazione |
Art. 45. Disposizioni particolari relative alla relazione di controllo |
Art. 46. Disposizioni particolari relative al sostegno specifico |
Art. 47. Disposizioni generali relative alla condizionalità |
Art. 48. Autorità di controllo competente |
Art. 49. Controlli amministrativi |
Art. 50. Percentuale minima di controlli |
Art. 51. Selezione del campione di controllo |
Art. 52. Determinazione del rispetto dei criteri e delle norme |
Art. 53. Elementi dei controlli in loco |
Art. 54. Relazione di controllo |
Art. 55. Mancata dichiarazione di tutte le superfici |
Art. 56. Principi generali |
Art. 57. Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate |
Art. 58. Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva |
Art. 59. Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola e le sementi |
Art. 60. Dichiarazione eccessiva intenzionale |
Art. 61. Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi |
Art. 62. Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone |
Art. 63. Base di calcolo |
Art. 64. Sostituzioni |
Art. 65. Riduzioni ed esclusioni in relazione ai bovini oggetto di una domanda di aiuto |
Art. 66. Riduzioni ed esclusioni in relazione agli ovini e ai caprini oggetto di una domanda di aiuto |
Art. 67. Circostanze naturali |
Art. 68. Inesattezze nelle dichiarazioni e nei certificati rilasciati dai macelli |
Art. 69. Accertamenti relativi al sostegno specifico |
Art. 70. Principi generali e definizioni |
Art. 71. Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza |
Art. 72. Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale |
Art. 73. Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni |
Art. 74. Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini |
Art. 75. Forza maggiore e circostanze eccezionali |
Art. 76. Pagamenti minimi |
Art. 77. Cumulo di riduzioni |
Art. 78. Applicazione delle riduzioni per ciascun regime di sostegno |
Art. 79. Base di calcolo delle riduzioni dovute alla modulazione, alla disciplina finanziaria e alla condizionalità |
Art. 80. Recupero di importi indebitamente erogati |
Art. 81. Recupero di diritti indebitamente assegnati |
Art. 82. Cessione di aziende |
Art. 83. Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri |
Art. 84. Comunicazioni |
Art. 85. Sistema di ripartizione |
Art. 86. Abrogazione |
Art. 87. Entrata in vigore |
§ 1.6.1585 - Regolamento 30 novembre 2009, n. 1122.
Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo
(G.U.U.E. 2 dicembre 2009, n. L 316)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) I regimi di pagamento diretto sono stati introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992 e sono stati ulteriormente sviluppati nell’ambito delle successive riforme. Tali regimi sono stati oggetto di un sistema integrato di gestione e di controllo (qui di seguito "sistema integrato"). Tale sistema, quale configurato dal
(3) Tenendo conto delle modifiche apportate al sistema dei pagamenti diretti dal
(4) Il
(5) Il
(6) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l’identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.
(7) Occorrono modalità di applicazione relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell’articolo 17 del
(8) Per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del
(9) Per sorvegliare l’adempimento degli obblighi di condizionalità è necessario istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate riduzioni. A questo scopo, le varie autorità competenti degli Stati membri devono comunicare informazioni sulle domande di aiuto, i campioni di controllo, i risultati dei controlli in loco, ecc. Occorre definire i principali elementi di tale sistema.
(10) A fini di semplificazione, gli Stati membri devono poter decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del
(11) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie al buon funzionamento del sistema integrato quando più organismi pagatori sono competenti nei confronti di uno stesso agricoltore.
(12) Ai fini di un controllo efficace, qualunque tipo di uso della superficie e i regimi di aiuto corrispondenti devono essere dichiarati contemporaneamente. Si deve pertanto disporre che venga presentata un’unica domanda di aiuto comprendente le varie richieste di aiuto correlate in qualche modo alla superficie. Inoltre, tutti gli agricoltori che dispongono di una superficie agricola devono essere tenuti a presentare un modulo di domanda unica, anche se non richiedono alcuno degli aiuti che formano oggetto della domanda unica. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di dispensare gli agricoltori da tale obbligo qualora le autorità già dispongano delle informazioni in questione.
(13) Gli Stati membri devono fissare un termine per la presentazione della domanda unica che, per consentirne il trattamento e i controlli in tempo utile, non deve essere successivo al 15 maggio. L’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, a causa delle particolari condizioni climatiche che caratterizzano questi paesi, devono essere autorizzate a differire il termine ad una data non successiva al 15 giugno. Inoltre, sulla stessa base giuridica, in futuro si dovrebbero ammettere deroghe caso per caso, ove lo giustifichino le condizioni climatiche in un dato anno.
(14) Nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all’aiuto e deve essere inoltre fornita ogni informazione necessaria al fine di accertare l’ammissibilità all’aiuto. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri una deroga a taluni obblighi qualora i diritti all’aiuto da attribuire nel corso dell’anno considerato non siano stati ancora definitivamente stabiliti.
(15) Al fine di semplificare l’iter istruttorio della domanda e in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del
(16) È opportuno che eventuali informazioni specifiche relative alla produzione di canapa, frutta a guscio, patate da fecola, sementi, cotone e ortofrutticoli e al sostegno specifico oggetto della domanda unica siano richieste insieme alla domanda stessa o, se del caso, vista la natura delle informazioni, ad una data ulteriore. Si deve inoltre disporre che nel modulo di domanda unica siano dichiarate anche le superfici per le quali non viene richiesto alcun aiuto. A seconda del tipo di uso, può essere utile disporre di informazioni dettagliate, ragione per cui certi usi devono essere dichiarati separatamente, mentre altri possono essere raggruppati in una stessa rubrica. Deve essere tuttavia consentito di derogare a questa regola nei casi in cui gli Stati membri già ricevono questo tipo di informazioni.
(17) Inoltre, per consentire una sorveglianza efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto.
(18) Per consentire agli agricoltori di pianificare l’uso del suolo con la massima flessibilità possibile, bisogna permettere loro di modificare la domanda unica fino al periodo normalmente previsto per la semina, a condizione che siano rispettati tutti i particolari requisiti inerenti ai vari regimi di aiuto e che l’autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l’esistenza di errori nella domanda unica o i risultati di un controllo in loco che evidenzino degli errori in relazione alla parte della domanda interessata dalla modifica. In seguito alla modifica, deve essere lasciata la possibilità di adeguare i relativi documenti giustificativi o contratti da presentare a corredo della domanda.
(19) La presentazione puntuale della domanda di aumento del valore o di attribuzione dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico è essenziale ai fini di una gestione efficiente. Gli Stati membri devono pertanto fissare un termine per la presentazione di tale domanda, che non deve essere successivo al 15 maggio. Per semplificare le procedure, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a decidere che la domanda possa essere presentata contestualmente alla domanda unica. Per questo motivo occorre tuttavia permettere all’Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Finlandia e alla Svezia di fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.
(20) Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre adottare disposizioni comuni concernenti i dati da includere nelle relative domande di aiuto.
(21) Conformemente all’articolo 117 del
(22) Poiché, per loro natura, l’aiuto previsto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, il pagamento distinto per lo zucchero e il pagamento distinto per gli ortofrutticoli non sono legati alla superficie agricola, le disposizioni relative alla domanda unica non si applicano a questi regimi di pagamento. Occorre pertanto prevedere idonee modalità di presentazione delle domande.
(23) È necessario stabilire ulteriori criteri relativi alla domanda di sostegno specifico di cui all’articolo 68 del
(24) Qualora si applichi l’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del
(25) Occorre definire gli orientamenti generali per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra gli agricoltori e le autorità competenti degli Stati membri. Tali orientamenti devono prevedere, in particolare, la possibilità di avvalersi dei mezzi elettronici. Si deve peraltro garantire che i dati ottenuti con tali mezzi siano pienamente attendibili e che siffatte procedure non comportino alcuna discriminazione tra agricoltori. Per semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dell’agricoltore e delle autorità nazionali, occorre inoltre consentire alle autorità nazionali di richiedere detti documenti giustificativi necessari per verificare l’ammissibilità di taluni pagamenti direttamente alla fonte dell’informazione e non all’agricoltore.
(26) Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.
(27) È opportuno fissare norme per i casi in cui il termine ultimo per la presentazione di varie domande, documenti o modifiche cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo.
(28) È indispensabile rispettare i termini per la presentazione delle domande di aiuto e di eventuali documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni, nonché per la modifica delle domande di aiuto per superficie, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all’esattezza delle domande di aiuto. Occorre pertanto fissare i termini entro i quali possono essere accettate le domande presentate in ritardo. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell’aiuto per incoraggiare gli agricoltori a rispettare i termini fissati.
(29) La puntualità nella presentazione delle domande di diritti all’aiuto da parte degli agricoltori è essenziale per consentire agli Stati membri di stabilire tali diritti entro i termini fissati. La presentazione tardiva di tali domande deve essere dunque autorizzata solo entro lo stesso termine supplementare previsto per la presentazione tardiva di qualsiasi domanda di aiuto. È inoltre opportuno applicare una percentuale di riduzione a scopo dissuasivo, tranne nel caso in cui il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.
(30) Agli agricoltori deve essere data facoltà di ritirare in qualsiasi momento le loro domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l’autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l’esistenza di errori nella domanda di aiuto o i risultati di un controllo in loco.
(31) Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell’ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco vertenti sia sui criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia sugli obblighi di condizionalità. Ai fini della sorveglianza è fondamentale poter effettuare i controlli in loco. Qualora un agricoltore impedisca la realizzazione di tali controlli, le relative domande devono essere respinte.
(32) Il preavviso sui controlli in loco relativi all’ammissibilità o alla condizionalità deve essere consentito unicamente qualora esso non rischi di compromettere i controlli e, in ogni caso, occorre fissare termini adeguati. Inoltre, qualora disposizioni settoriali specifiche per gli atti o le norme relativi alla condizionalità prevedano che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni devono essere rispettate.
(33) Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli.
(34) Ai fini di un rilevamento efficace delle irregolarità nel corso dei controlli amministrativi è opportuno stabilire disposizioni, in particolare per quanto concerne il contenuto dei controlli incrociati. È opportuno che alle irregolarità venga dato seguito secondo procedure adeguate.
(35) Un errore frequente che emerge dai controlli incrociati è una lieve sovradichiarazione della superficie agricola totale all’interno di una parcella di riferimento. Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza definita per la misurazione delle parcelle agricole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare una riduzione proporzionale delle superfici in oggetto. È tuttavia opportuno dare all’agricoltore la facoltà di ricorrere contro questa decisione.
(36) Quando uno Stato membro si avvale della possibilità prevista dall’articolo 68 del
(37) Occorre determinare il numero minimo di agricoltori da sottoporre a ispezione in loco nell’ambito dei vari regimi di aiuto. Qualora gli Stati membri optino per i vari regimi di aiuto per animale, nei confronti degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro di tali regimi deve essere previsto un metodo integrato basato sull’azienda.
(38) L’accertamento di irregolarità e inadempienze significative deve imporre un livello più elevato di controlli durante l’anno in corso e/o in quello successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di affidabilità quanto all’esattezza delle domande di aiuto in questione. Nel caso di verifiche relative alla condizionalità, l’estensione del campione deve riguardare gli atti o le norme pertinenti.
(39) In alcuni casi i controlli in loco degli imprenditori che presentano domande di aiuto non devono necessariamente essere eseguiti su ogni singolo animale o su ogni singola parcella agricola, ma possono essere sufficienti controlli a campione. Quando è autorizzato questo tipo di controllo, è indispensabile precisare che il campione deve essere ampliato in modo tale da garantire un livello di certezza affidabile e rappresentativo. Talvolta il campione dovrà essere esteso fino ad un controllo completo. Gli Stati membri devono stabilire i criteri di selezione del campione da sottoporre a controllo.
(40) Il campione minimo da sottoporre a controlli in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un’analisi dei rischi e in parte a caso. I fattori di rischio pertinenti devono essere stabiliti dall’autorità competente, poiché essa si trova nella posizione migliore per compiere tale scelta. Per garantire la pertinenza e l’efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che la loro efficienza sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun fattore di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro.
(41) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli agricoltori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.
(42) In taluni casi è opportuno effettuare controlli in loco prima che tutte le domande siano state ricevute e dunque autorizzare gli Stati membri ad operare una selezione parziale del campione di controllo prima del termine del periodo di presentazione delle domande.
(43) Per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L’agricoltore o un suo rappresentante deve avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli in loco eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, l’agricoltore o il suo rappresentante dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate irregolarità.
(44) Per garantire una sorveglianza adeguata, i controlli in loco dei regimi di aiuto per superficie devono riguardare tutte le parcelle agricole dichiarate. A fini di semplificazione è tuttavia opportuno permettere che l’effettiva determinazione delle parcelle venga limitata a un campione corrispondente al 50 % di esse. Il campione deve essere tuttavia affidabile e rappresentativo, con la possibilità di estenderlo in caso di anomalie. I risultati del campione devono essere estrapolati al resto della popolazione. È opportuno specificare che gli Stati membri, ai fini dei controlli in loco, possono far uso di determinati strumenti tecnici.
(45) È opportuno definire le modalità per la determinazione delle superfici e i metodi di misurazione per garantire che le misure siano rilevate con una qualità almeno equivalente a quella richiesta dalle norme tecniche applicabili elaborate a livello comunitario.
(46) Come dimostrato dall’esperienza, nel determinare la superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi, i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze ambientali, occorre prevedere una certa flessibilità entro i limiti applicati in sede di fissazione delle rese regionali.
(47) È opportuno stabilire a quali condizioni le parcelle agricole arborate debbano essere considerate ammissibili ai fini dei regimi di aiuto. È inoltre opportuno adottare una disposizione relativa alla procedura amministrativa da seguire in caso di utilizzazione in comune di superfici.
(48) Occorre stabilire le condizioni per l’esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere al controllo fisico. A causa ad esempio delle condizioni meteorologiche, potrebbero esserci casi in cui non sia più possibile realizzare mediante telerilevamento i controlli supplementari richiesti a seguito di un aumento della percentuale di controlli in loco. In tal caso, tali controlli devono essere effettuati con mezzi tradizionali.
(49) Nell’ambito del regime di pagamento unico, gli agricoltori che detengono diritti speciali possono ricevere l’aiuto a condizione che soddisfino un criterio di attività minima. Per garantire una verifica efficace del rispetto di tale criterio, gli Stati membri devono definire procedure per i controlli in loco degli agricoltori che detengono diritti speciali.
(50) Date le peculiarità dei regimi di aiuto per le sementi, il cotone e lo zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 5, 6 e 7 del
(51) A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del
(52) È inoltre necessario prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire l’efficace esecuzione dei controlli imposti per questo tipo di coltura.
(53) Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre stabilire il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco da effettuare presso gli agricoltori che chiedono un aiuto nel quadro di tali regimi. Al fine di verificare efficacemente l’esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nelle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, è fondamentale che la maggior parte dei controlli in loco sia effettuata nel periodo in cui gli animali devono essere presenti nell’azienda in adempimento dell’obbligo di detenzione.
(54) Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per i bovini, poiché l’esatta identificazione e registrazione dei bovini costituisce una condizione di ammissibilità a norma dell’articolo 117 del
(55) Per gli ovini e i caprini, i controlli in loco devono includere in particolare l’osservanza del periodo di detenzione e l’esattezza dei dati contenuti nel registro.
(56) Qualora uno Stato membro opti per il premio all’abbattimento, occorre stabilire apposite disposizioni riguardo ai controlli in loco da effettuare nei macelli al fine di verificare che gli animali oggetto di una domanda di aiuto siano ammissibili e che le informazioni contenute nella banca dati informatizzata siano corrette. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare due diversi criteri per la selezione dei macelli da controllare.
(57) Per quanto riguarda il premio all’abbattimento concesso dopo l’esportazione di bovini, sono necessarie apposite disposizioni oltre alle misure comunitarie di controllo applicabili alle esportazioni in generale, in considerazione dei diversi obiettivi dei controlli.
(58) Sono state adottate specifiche disposizioni in materia di controllo sulla base del
(59) È inoltre necessario stabilire disposizioni per quanto riguarda la relazione di controllo nel caso dei controlli in loco effettuati presso i macelli o quando il premio viene concesso dopo l’esportazione. Per motivi di coerenza occorre inoltre disporre che, in caso di inosservanza di quanto disposto al titolo I del
(60) Se uno Stato membro si avvale della possibilità di concedere il sostegno specifico di cui all’articolo 68 del
(61) Il
(62) Occorre determinare quali autorità degli Stati membri siano competenti a controllare l’adempimento degli obblighi di condizionalità.
(63) In certi casi può essere utile che gli Stati membri procedano a controlli amministrativi sugli obblighi di condizionalità. Tuttavia, tali strumenti di controllo non devono essere resi obbligatori per gli Stati membri.
(64) Occorre stabilire la percentuale minima di controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di condizionalità. Detta percentuale dovrebbe essere pari all’1 % degli agricoltori soggetti al regime di condizionalità ricadenti nella sfera di competenza di ciascuna autorità di controllo, selezionati sulla base di un’adeguata analisi di rischio.
(65) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di raggiungere la percentuale minima di controlli a livello di ciascuna autorità di controllo competente, a livello dell’organismo pagatore, a livello di un atto o di una norma determinati o anche a livello di un insieme di atti o di norme.
(66) Ove la normativa specifica applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controlli, gli Stati membri devono rispettare tali percentuali. Tuttavia, occorre permettere agli Stati membri di applicare una percentuale di controllo unica per i controlli in loco relativi alla condizionalità. Ove gli Stati membri scelgano questa opzione, le eventuali infrazioni constatate nel corso di controlli in loco effettuati in virtù della normativa settoriale devono essere menzionate nella relazione di controllo e successivamente verificate nell’ambito della condizionalità.
(67) Il
(68) Il campione di controllo per la verifica della condizionalità deve essere ricavato in base ai campioni di agricoltori selezionati per i controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità, oppure dall’insieme della popolazione di agricoltori che presentano domande di aiuto a titolo di pagamenti diretti. In quest’ultimo caso occorre ammettere alcuni criteri di selezione secondari.
(69) È possibile migliorare il campionamento ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità consentendo che nell’ambito dell’analisi dei rischi venga tenuto conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui all’articolo 12 del
(70) I controlli in loco relativi alla condizionalità richiedono in generale più ispezioni nella stessa azienda. Al fine di ridurre l’onere costituito dai controlli sia per gli agricoltori che per le amministrazioni, queste ultime possono limitarsi a una sola ispezione. Occorre precisare il momento in cui tale ispezione deve essere effettuata. Parallelamente, occorre che gli Stati membri provvedano affinché un controllo effettivo e rappresentativo dei criteri e delle norme venga effettuato nel corso dello stesso anno civile.
(71) Al fine di semplificare i controlli in loco relativi alla condizionalità e sfruttare al meglio le capacità di controllo esistenti, è opportuno prevedere, quando l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche tramite controllo in loco, la sostituzione dei controlli nell’azienda con controlli amministrativi o controlli a livello delle imprese.
(72) È inoltre necessario che gli Stati membri abbiano la possibilità di utilizzare, ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità, indicatori oggettivi specifici di taluni criteri o talune norme. Tali indicatori devono tuttavia avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e includere tutti gli elementi oggetto del controllo.
(73) Occorre stabilire le norme per la stesura di relazioni di controllo specifiche e circostanziate in materia di condizionalità. Gli ispettori specializzati che intervengono sul campo devono segnalare ogni accertamento e precisarne la gravità, affinché l’organismo pagatore possa fissare le conseguenti riduzioni o, se del caso, decidere l’esclusione dell’interessato dal beneficio dei pagamenti diretti.
(74) Gli agricoltori devono essere informati in merito ad ogni possibile infrazione identificata a seguito di un controllo in loco. È opportuno fissare un termine entro il quale l’agricoltore deve ricevere questa informazione, senza tuttavia che il superamento di tale termine possa esimere l’agricoltore interessato dalle conseguenze dell’infrazione identificata.
(75) È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto nel contempo del principio di proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Nel contesto degli obblighi di condizionalità, le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza. Le riduzioni e le esclusioni devono essere graduate secondo la gravità dell’irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse devono tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto.
(76) Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, gli agricoltori dichiarano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del
(77) Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo delle riduzioni è necessario definire le superfici appartenenti allo stesso gruppo di colture. Una stessa superficie deve essere presa in considerazione più volte se essa è dichiarata per ottenere aiuti nell’ambito di più regimi di aiuto.
(78) Il pagamento dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico richiede un numero di diritti all’aiuto pari agli ettari ammissibili. Ai fini del suddetto regime è dunque opportuno prevedere che, in caso di discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basi sul valore inferiore. Per evitare un calcolo fondato su diritti inesistenti, occorre prevedere che il numero di diritti all’aiuto utilizzati per il calcolo non superi il numero di diritti all’aiuto di cui dispongono gli agricoltori.
(79) In relazione alle domande di aiuto per superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte delle superfici. Le dichiarazioni eccessive con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate con le dichiarazioni insufficienti relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. Occorre prevedere che, entro un certo margine di tolleranza, le domande di aiuto siano semplicemente adeguate alla superficie effettivamente determinata e che le riduzioni si applichino soltanto quando detto margine è superato.
(80) Inoltre, per quanto riguarda le domande di pagamenti per superficie, le differenze tra la superficie complessiva dichiarata nella domanda e la superficie complessiva determinata come ammissibile sono spesso irrilevanti. Per evitare che si proceda ad un numero elevato di piccole modifiche delle domande, è opportuno prevedere che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie solo se le differenze superano un certo livello.
(81) Occorrono apposite disposizioni per tenere conto delle particolarità delle domande di aiuto nel quadro dei regimi di sostegno per le patate da fecola, le sementi e il cotone.
(82) Nel caso in cui la dichiarazione eccessiva fosse intenzionale, è opportuno applicare norme particolari di riduzione.
(83) È opportuno stabilire le modalità di applicazione per la base di calcolo dei premi per animale.
(84) Gli agricoltori devono essere autorizzati a sostituire capi bovini, ovini e caprini a certe condizioni ed entro i limiti autorizzati dalle normative settoriali pertinenti.
(85) Con riguardo alle domande di aiuto per animale, le irregolarità comportano l’inammissibilità dell’animale in questione. Le riduzioni devono applicarsi a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dall’entità della riduzione, devono essere applicate sanzioni meno severe nel caso in cui siano riscontrate irregolarità per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione deve dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate irregolarità.
(86) Per quanto concerne gli animali delle specie ovina e caprina, occorre stabilire un certo numero di disposizioni specifiche tenuto conto delle particolarità del settore.
(87) Non devono essere applicate riduzioni o esclusioni qualora un agricoltore non sia in grado, per circostanze naturali, di adempiere l’obbligo di detenzione previsto dalle normative settoriali.
(88) Qualora uno Stato membro opti per il premio all’abbattimento, considerata l’importanza dei macelli per il corretto funzionamento di alcuni regimi di aiuto per i bovini, occorre anche prendere disposizioni per il caso in cui un macello rilasci dichiarazioni o certificati inesatti per negligenza grave ovvero deliberatamente.
(89) Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all’articolo 68 del
(90) Tutti gli organismi pagatori competenti per la gestione dei vari pagamenti soggetti alla condizionalità devono essere informati dei risultati dei controlli effettuati sulla condizionalità, affinché siano applicate le opportune riduzioni qualora gli accertamenti lo giustifichino.
(91) Inoltre, qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità di non applicare alcuna riduzione per le inadempienze minori o di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, come disposto all’articolo 23, paragrafo 2, o all’articolo 24, paragrafo 2, del
(92) In ordine agli obblighi di condizionalità, oltre a graduare le riduzioni o le esclusioni in base al principio della proporzionalità, si deve disporre che, a partire da una certa soglia e previo preavviso all’agricoltore interessato, le infrazioni ripetute allo stesso obbligo siano considerate come violazione intenzionale.
(93) In via generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni con riguardo ai criteri di ammissibilità se l’agricoltore ha fornito informazioni fattualmente corrette o può comunque dimostrare di essere esente da colpa.
(94) Gli agricoltori che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all’inesattezza delle domande di aiuto non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell’inesattezza, sempreché il richiedente non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco e l’autorità non abbia già informato il richiedente circa l’esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda.
(95) Lo stesso vale per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata, sia riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto, per i quali simili irregolarità costituiscono non solo un’inadempienza ad un obbligo di condizionalità, ma anche una violazione di un criterio di ammissibilità, sia riguardo ai bovini per i quali non è stato richiesto alcun aiuto, nel qual caso le irregolarità sono rilevanti solo dal punto di vista degli obblighi di condizionalità.
(96) L’articolo 31 del
(97) La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno dispensare gli Stati membri dal pagamento di aiuti di importo inferiore a un certo limite minimo.
(98) Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un’equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
(99) È opportuno determinare l’ordine di calcolo delle varie riduzioni potenziali per ciascun regime di aiuto. Per garantire il rispetto dei vari massimali di bilancio stabiliti per i regimi di sostegno diretto occorre in particolare prevedere l’applicazione di un coefficiente di riduzione dei pagamenti in caso di superamento dei massimali.
(100) Gli articoli 7, 10 e 11 del
(101) Per garantire l’applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, quando si recuperano importi versati indebitamente si devono stabilire le condizioni in cui si può far valere tale principio, fermo restando il trattamento delle spese in questione nel contesto della liquidazione dei conti ai sensi del
(102) È opportuno stabilire norme applicabili nell’eventualità in cui un agricoltore abbia ricevuto indebitamente un certo numero di diritti all’aiuto o il valore di ciascun diritto sia stato fissato a un livello inesatto e il caso non sia contemplato dall’articolo 137 del
(103) È necessario disciplinare gli effetti della cessione di intere aziende, che è sottoposta a taluni obblighi in forza dei regimi di pagamento diretto soggetti al sistema integrato.
(104) Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l’adeguato funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo. Gli Stati membri devono reciprocamente prestarsi assistenza, ove ciò sia necessario.
(105) La Commissione deve essere informata, se del caso, in merito alle misure adottate dagli Stati membri per modificare le modalità di attuazione del sistema integrato. Al fine di consentire alla Commissione un efficace controllo del sistema integrato, gli Stati membri devono inviarle statistiche annuali di controllo. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione in merito alle misure che adottano per mantenere la superficie investita a pascolo permanente nonché alle riduzioni applicate a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del
(106) L’articolo 9 del
(107) Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2010. Il
(108) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1. Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (qui di seguito "il sistema integrato") di cui al titolo II, capitolo 4, del
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
(1) "parcella agricola": una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell’ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l’ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;
(2) "pascolo permanente": il pascolo permanente di cui all’articolo 2, lettera c), del
(3) "sistema di identificazione e di registrazione dei bovini": il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal
(4) "marchio auricolare": il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali, di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 4 del
(5) "banca dati informatizzata dei bovini": la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del
(6) "passaporto per gli animali": il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c), e all’articolo 6 del
(7) "registro": il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell’articolo 5 del
(8) "elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini": gli elementi di cui all’articolo 3 del
(9) "codice di identificazione": il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del
(10) "irregolarità": qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell’aiuto in questione;
(11) "domanda unica": la domanda di pagamenti diretti nell’ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;
(12) "regimi di aiuto per superficie": il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del
(13) "domanda di aiuto per animale": una domanda per il versamento di aiuti nell’ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del
(14) "sostegno specifico": il sostegno di cui all’articolo 68 del
(15) "uso": l’uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l’assenza di coltura;
(16) "regimi di aiuto per i bovini": i regimi di aiuto di cui all’articolo 108 del
(17) "regime di aiuto per gli ovini e i caprini": il regime di aiuto di cui all’articolo 99 del
(18) "bovini oggetto di domanda": i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell’ambito del sostegno specifico;
(19) "bovini che non sono oggetto di domanda": i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
(20) "animale potenzialmente ammissibile": un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’anno di domanda in questione;
(21) "periodo di detenzione": periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in forza delle seguenti disposizioni del
a) articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
b) articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
c) articolo 80, in riferimento al premio all’abbattimento;
d) articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;
(22) "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
(23) "superficie determinata": la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all’aiuto;
(24) "animale accertato": l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
(25) "periodo di erogazione del premio": periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
(26) "sistema di informazione geografica" (qui di seguito "SIG"): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all’articolo 17 del
(27) "parcella di riferimento": superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all’articolo 15 del
(28) "materiale geografico": mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
(29) "sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate": un sistema conforme alla definizione contenuta nella
(30) "organismo pagatore": i servizi e gli organismi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del
(31) "condizionalità": i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del
(32) "campi di condizionalità": i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del
(33) "atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato II del
(34) "norme": le norme definite dagli Stati membri in conformità all’articolo 6 e all’allegato III del
(35) "criterio": nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell’allegato II del
(36) "infrazione": qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;
(37) "organismi di controllo specializzati": le competenti autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 48 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del
(38) "a decorrere dal pagamento": ai fini degli obblighi di condizionalità stabiliti agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del
TITOLO II
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI
Art. 3. Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli Stati membri
1. Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del
Tuttavia, se la superficie a pascolo permanente è mantenuta in termini assoluti ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 6, lettera a), e del paragrafo 7, lettera a), del presente articolo, l’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del
2. Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del
3. La proporzione di cui al paragrafo 1 è determinata ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l’anno in questione.
4. Per gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:
a) la superficie a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2003, cui si somma la superficie a pascolo permanente dichiarata nel 2005 a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del
Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici a pascolo permanente e che nel 2003 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del
Le superfici che nel 2003 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del
b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.
5. Per i nuovi Stati membri che non hanno applicato, per l’anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del
a) la superficie a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2004, cui si somma la superficie a pascolo permanente dichiarata nel 2005 a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del
Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici investite a pascolo permanente e che nel 2004 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del
Le superfici che nel 2004 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del
b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.
6. Per i nuovi Stati membri che hanno applicato, per l’anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del
a) le superfici a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2005 a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del
Le superfici che nel 2005 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del
b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.
7. Per la Bulgaria e la Romania la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:
a) le superfici a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2007 a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del
Le superfici che nel 2005 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del
b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007.
8. Se elementi obiettivi rivelano che l’evoluzione della proporzione non rispecchia la situazione effettiva delle superfici a pascolo permanente, gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento. In tal caso essi informano tempestivamente la Commissione dell’adeguamento e dei motivi che lo hanno determinato.
Art. 4. Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale
1. Ove si constati che la proporzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del
Se l’autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione, in deroga alla definizione contenuta all’articolo 2, punto 2. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione.
2. Ove si constati l’impossibilità di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, oltre a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del
Tale obbligo riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall’inizio del periodo di 24 mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.
In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita dall’agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio.
Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, l’obbligo suddetto si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo l’entrata in vigore del
In deroga all’articolo 2, punto 2, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate pascolo permanente a datare dal primo giorno della riconversione o dell’investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione.
3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se gli agricoltori hanno investito superfici a pascolo permanente nel quadro di programmi attuati in forza dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 [14], (CE) n. 1257/1999 [15] e (CE) n. 1698/2005 [16].
PARTE II
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO
TITOLO I
REQUISITI DEI SISTEMI E CONDIZIONALITÀ
CAPO I
Sistema di identificazione e di registrazione
Art. 5. Identificazione degli agricoltori
Fatto salvo l’articolo 19, paragrafo 3, del
Art. 6. Identificazione delle parcelle agricole
1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 17 del
Per ogni parcella di riferimento è determinata una superficie massima ammissibile ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate. Quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all’interno di ciascuno Stato membro.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile, esigendo in particolare che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti, indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.
2. Gli Stati membri accertano che, su almeno il 75 % delle parcelle di riferimento oggetto di una domanda di aiuto, almeno il 90 % della rispettiva superficie sia ammissibile in virtù del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Tale valutazione è effettuata annualmente mediante idonei metodi statistici.
Art. 7. Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto
1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 18 del
a) titolare;
b) valore;
c) data di costituzione;
d) data dell’ultima attivazione;
e) origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale, acquistati, affittati o ereditati);
f) tipo di diritto, segnatamente diritti speciali ai sensi dell’articolo 44 del
g) se del caso, limiti regionali.
2. Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano compatibili tra loro.
CAPO II
Condizionalità
Art. 8. Sistema di controllo in materia di condizionalità
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità al titolo III, capo III, della presente parte, detto sistema prevede in particolare:
a) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall’organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del
b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;
c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;
d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;
e) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del
f) l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell’organismo pagatore.
2. Gli Stati membri possono predisporre una procedura nell’ambito della quale l’agricoltore indica all’organismo pagatore gli elementi necessari a individuare i criteri e le norme a lui applicabili.
Art. 9. Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli sulla condizionalità
Per quanto riguarda i controlli relativi alla condizionalità di cui al titolo III, capo III, della presente parte, ove non sia possibile ultimare tali controlli prima del pagamento, ogni importo indebitamente erogato è recuperato a norma dell’articolo 80.
TITOLO II
DOMANDE DI AIUTO
CAPO I
Domanda unica
Art. 10. Disposizioni generali relative alla domanda unica
1. Gli Stati membri possono decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del
2. Se più organismi pagatori sono competenti, nei confronti di uno stesso agricoltore, per la gestione dei regimi di aiuto soggetti alla domanda unica, lo Stato membro interessato adotta le disposizioni opportune affinché le informazioni contenute nella domanda unica siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori in questione.
Art. 11. Data di presentazione della domanda unica
1. L’agricoltore che presenti domanda nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno.
L’agricoltore che non presenti domanda nell’ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell’ambito di un altro regime di aiuto elencato nell’allegato I del
L’agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del
Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori dagli obblighi previsti al secondo e al terzo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’articolo 26 del
2. La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.
Nel fissare tale data, gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci.
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2, del
Art. 12. Contenuto della domanda unica
1. La domanda unica contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:
a) l’identità dell’agricoltore;
b) il regime o i regimi di aiuto di cui trattasi;
c) l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all’articolo 7 ai fini del regime di pagamento unico;
d) gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l’uso e l’indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua;
e) una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione.
2. Ai fini dell’identificazione dei diritti all’aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del
3. Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell’azienda a norma del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del
4. Al momento della presentazione della domanda l’agricoltore corregge il modulo prestabilito di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 43 del
Se la correzione riguarda la superficie della parcella di riferimento, l’agricoltore dichiara la superficie aggiornata di ogni parcella agricola interessata e, se necessario, indica i nuovi confini della parcella di riferimento.
5. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 13 riguardo ai diritti all’aiuto se questi ultimi non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda unica.
Le deroghe di cui al primo comma si applicano anche nel primo anno in cui sono inseriti nuovi settori nel regime di pagamento unico e i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.
Art. 13. Prescrizioni specifiche riguardanti la domanda unica e le dichiarazioni relative a usi particolari delle superfici
1. Nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità all’articolo 39 del
a) tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l’indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
b) un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della
In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all’agricoltore dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.
2. Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del
3. Nel caso di una domanda di aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del
4. Nel caso di una domanda di aiuto alle sementi di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del
a) una copia del contratto o della dichiarazione di coltivazione; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che detta copia possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 settembre.
b) l’indicazione delle specie di sementi seminate su ciascuna parcella;
c) l’indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in quintali con un decimale; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che tale informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 giugno dell’anno successivo alla raccolta;
d) una copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state certificate ufficialmente; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che tale informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 giugno dell’anno successivo alla raccolta.
5. Nel caso di una domanda di pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del
a) il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;
b) ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene l’agricoltore.
6. Nel caso di una domanda relativa ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l’informazione di cui al primo comma possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, non successiva al 1 dicembre dell’anno della domanda.
7. Nel caso di una domanda per una qualsiasi delle misure connesse alla superficie nell’ambito del sostegno specifico, la domanda unica è corredata di tutti i documenti richiesti dallo Stato membro.
8. Gli usi delle superfici contemplati all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 38 del
Gli usi delle superfici non finalizzati ai regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e V del
Gli Stati membri possono derogare al primo e al secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’articolo 26 del
9. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono essere oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.
Art. 14. Modifiche della domanda unica
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica è possibile aggiungere a quest’ultima singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, purché siano rispettate le prescrizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione.
Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di aiuto, in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica.
Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.
2. Fatte salve le date fissate da Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania o Svezia per la presentazione della domanda unica a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno civile considerato e, nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, entro il 15 giugno dell’anno civile considerato.
3. Se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità.
CAPO II
Domande di diritti all’aiuto
Art. 15. Assegnazione o aumento di diritti all’aiuto
1. Le domande di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di integrazione del sostegno accoppiato, di applicazione degli articoli da 46 a 48 del
2. Gli Stati membri possono disporre che la domanda per l’assegnazione di diritti all’aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico.
CAPO III
Domande di aiuto per animale
Art. 16. Prescrizioni relative alle domande di aiuto per animale
1. Le domande di aiuto per animale contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:
a) l’identità dell’agricoltore;
b) un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;
c) il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;
d) se del caso, l’impegno dell’agricoltore a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di detenzione, nonché il luogo/i luoghi e il periodo/i periodi di detenzione;
e) se del caso, il limite o il massimale individuale per gli animali in oggetto;
f) se del caso, il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui dispone l’agricoltore al 31 marzo ovvero, se lo Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all’articolo 85 del
g) una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.
Se il luogo in cui è detenuto l’animale cambia nel corso del periodo di detenzione, l’agricoltore ne informa anticipatamente per iscritto l’autorità competente, a meno che lo Stato membro interessato decida di non esigere tale informazione, purché la banca dati informatizzata dei bovini offra effettivamente le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto e che i dati in essa contenuti siano sufficienti a individuare il luogo in cui sono detenuti gli animali.
2. Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il diritto di ottenere dall’autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini riguardo alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto l’agricoltore dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.
3. Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto se esse sono già state comunicate all’autorità competente.
In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione. Tali procedure possono consistere in un sistema che consenta all’agricoltore di chiedere l’aiuto per tutti gli animali che, a una data fissata dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:
a) in conformità alle disposizioni che si applicano al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei relativi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note all’agricoltore;
b) l’agricoltore sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell’articolo 65 del presente regolamento.
4. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere comunicate tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. L’agricoltore rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.
CAPO IV
Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, pagamento distinto per lo zucchero e pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli
Art. 17. Prescrizioni relative alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero e al pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli
1. Per ottenere l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del
a) l’identità dell’agricoltore;
b) una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.
La domanda relativa all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è inoltre corredata di una copia del contratto di consegna di cui all’articolo 94 del
2. Le domande di aiuto di cui al paragrafo 1 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio e, nel caso di Estonia, Lettonia e Lituania, non successiva al 15 giugno.
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che la copia del contratto di consegna di cui al paragrafo 1, secondo comma, possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, non successiva al 1 dicembre dell’anno della domanda.
CAPO V
Domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale
Art. 18. Prescrizioni relative alle domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale
1. Per ottenere un sostegno specifico non contemplato dalle domande di cui al presente titolo, capo I, II e III, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:
a) l’identità dell’agricoltore;
b) una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione;
c) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità alla misura di cui trattasi.
La domanda di aiuto è presentata entro una data fissata dagli Stati membri. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), nel chiedere il sostegno specifico in relazione a un’operazione di investimento, l’agricoltore acclude alla domanda anche una copia di ogni documento giustificativo pertinente, quali le fatture e i documenti che dimostrano l’avvenuto pagamento da parte dell’agricoltore. Ove non sia possibile presentare tali copie o documenti, i pagamenti effettuati dall’agricoltore sono dimostrati da documenti aventi forza probatoria equivalente.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se un agricoltore chiede il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se un agricoltore chiede il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del
5. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le copie o i documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possano essere trasmesse a parte in data ulteriore. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del
Art. 19. Domande da parte di fondi di mutualizzazione
1. I fondi di mutualizzazione che chiedono il sostegno specifico presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:
a) l’identità del fondo di mutualizzazione;
b) la documentazione relativa all’evento che dà luogo ai pagamenti compensativi agli agricoltori affiliati;
c) le date in cui sono stati effettuati i pagamenti compensativi agli agricoltori affiliati;
d) l’identità degli agricoltori affiliati che hanno usufruito del pagamento compensativo da parte del fondo;
e) l’importo complessivo della compensazione erogata;
f) una dichiarazione da parte del fondo di mutualizzazione di avere preso atto delle condizioni di concessione dell’aiuto.
2. Gli Stati membri stabiliscono una data limite entro la quale devono essere presentate le domande di sostegno specifico da parte dei fondi di mutualizzazione. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del
CAPO VI
Disposizioni comuni
Art. 20. Semplificazione delle procedure
1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o nel
a) l’agricoltore sia identificato in modo inequivocabile;
b) l’agricoltore soddisfi tutte le condizioni inerenti al regime di aiuto in questione;
c) i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione del regime di aiuto in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, la banca dati stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;
d) tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all’autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica;
e) non sia operata alcuna discriminazione tra gli agricoltori che utilizzano i canali non elettronici e quelli che optano per la trasmissione elettronica.
2. Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all’ultima domanda di aiuto presentata nell’ambito del regime di aiuto in questione.
3. Ove possibile, le informazioni richieste nei documenti giustificativi da accludere alla domanda di aiuto possono essere domandate dall’autorità competente direttamente alla fonte delle informazioni medesime.
Art. 21. Correzione di errori palesi
Fermi restando gli articoli da 11 a 20, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.
Art. 22. Deroga al termine ultimo per la presentazione
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, se l’ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni a norma del presente titolo, oppure l’ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo [18].
Il primo comma si applica anche alle domande di sostegno presentate dagli agricoltori nell’ambito del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 56 del
Art. 23. Presentazione tardiva delle domande
1. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 75, la presentazione di una domanda di aiuto a norma del presente regolamento oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.
Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente a norma degli articoli 12 e 13, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto in questione.
In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è irricevibile.
2. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 75, la presentazione di una modifica di una domanda unica oltre il termine ultimo di cui all’articolo 14, paragrafo 2, comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all’uso effettivo delle parcelle agricole in questione.
Le modifiche di una domanda unica non sono più ricevibili oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, detto termine coincide con quello previsto all’articolo 14, paragrafo 2, o lo precede, le modifiche della domanda unica sono ricevibili fino alla data di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Art. 24. Presentazione tardiva delle domande per l’assegnazione di diritti all’aiuto
Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 75, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all’aiuto oltre il termine ultimo fissato a norma dell’articolo 15 del presente regolamento o a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, del
In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.
Art. 25. Revoca delle domande di aiuto
1. Una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento.
Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, può disporre che la notifica alla banca dati informatizzata dei bovini di un animale che non si trova più nell’azienda sostituisca la revoca scritta.
2. Se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.
3. Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima.
TITOLO III
CONTROLLI
CAPO I
Norme comuni
Art. 26. Principi generali
1. I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità.
2. Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci.
Art. 27. Preavviso dei controlli in loco
1. I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.
2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sono effettuati contemporaneamente.
CAPO II
Controlli relativi ai criteri di ammissibilità
Sezione I
Controlli amministrativi
Art. 28. Verifiche incrociate
1. I controlli amministrativi di cui all’articolo 20 del
a) relative, rispettivamente, ai diritti all’aiuto dichiarati e alle parcelle dichiarate, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o per la stessa campagna di commercializzazione o che si verifichi un indebito cumulo di aiuti erogati nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui agli allegati I e IV del
b) relative ai diritti all’aiuto, onde verificarne l’esistenza e accertare l’ammissibilità all’aiuto;
c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali;
d) tra i diritti all’aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del
e) effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini, onde accertare l’ammissibilità all’aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile;
f) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e gli appezzamenti sottoposti a esame ufficiale e risultati conformi alle prescrizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, del
g) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle autorizzate dagli Stati membri per la produzione di cotone a norma dell’articolo 89 del
h) tra la dichiarazione resa dall’agricoltore nell’ambito della domanda unica di appartenere a un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, in modo da verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 92, paragrafo 2, del
i) tra i dati indicati nel contratto di consegna di cui all’articolo 94 del
2. Le eventuali irregolarità emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.
3. Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto. In tal caso, gli agricoltori possono ricorrere contro la decisione di riduzione se ritengano di subire un pregiudizio a causa della sovradichiarazione delle superfici, oltre la tolleranza ammessa, imputabile a uno o più degli altri agricoltori interessati.
Art. 29. Controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico
1. Per ogni misura nell’ambito del sostegno specifico per la quale sono tecnicamente possibili controlli amministrativi, sono controllate tutte le domande. I controlli accertano in particolare:
a) che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità per il sostegno specifico;
b) che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi comunitari;
c) che non vi sia sovracompensazione degli agricoltori in relazione ai contributi finanziari previsti all’articolo 70, paragrafo 3, e all’articolo 71, paragrafo 7, del
d) se del caso, che siano stati trasmessi i documenti giustificativi e che questi ultimi dimostrino l’ammissibilità al sostegno.
2. Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità ai criteri di ammissibilità.
Sezione II
Controlli in loco
Sottosezione I
Disposizioni comuni
Art. 30. Percentuale di controlli
1. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % dell’insieme degli agricoltori che presentano domanda rispettivamente per il regime di pagamento unico, per il regime di pagamento unico per superficie o per i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico. Gli Stati membri provvedono a che i controlli in loco riguardino almeno il 3 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito di ciascuno degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III, IV e V del
2. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:
a) la percentuale minima di controlli del 30 % o del 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa, di cui all’articolo 39 del
Ove uno Stato membro abbia già introdotto un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura e abbia comunicato alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative a tale sistema prima dell’entrata in vigore del
b) il 5 % di tutti gli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini, di pagamenti per capo o di pagamenti per unità di bestiame per i bovini nell’ambito del sostegno specifico o del sostegno specifico basato sulla quota latte individuale determinata in conformità all’articolo 65 del
I controlli in loco riguardano inoltre almeno il 5 % degli animali per ciascun regime di aiuto oggetto di domanda;
c) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini e di pagamenti per capo o di pagamenti per unità di bestiame per gli ovini e i caprini nell’ambito del sostegno specifico. Detti controlli in loco riguardano inoltre almeno il 5 % degli animali oggetto di domanda di aiuto. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % degli agricoltori se la banca dati informatizzata degli ovini e dei caprini di cui all’articolo 8 del
d) il 10 % degli agricoltori che chiedono un sostegno specifico diverso da quello di cui al paragrafo 1 e alle lettere b) e c) del presente paragrafo, esclusa la misura di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del
e) il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità a norma dell’articolo 29, paragrafo 2;
f) il 100 % dei fondi di mutualizzazione che chiedono il sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del
g) per le domande di pagamento specifico per il cotone, a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del
h) almeno il 5 % dei richiedenti che effettuano consegne al fabbricante di cui trattasi nel caso delle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del
3. Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l’autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell’anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo.
4. Se è previsto che alcuni elementi del controllo in loco possano essere effettuati sulla base di un campione, quest’ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.
Art. 31. Selezione del campione di controllo
1. L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base a un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate.
Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 30, paragrafi 1 e 2.
Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.
2. L’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:
a) stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;
b) confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi con quelli del campione selezionato a caso di cui al paragrafo 1, secondo comma;
c) tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro.
3. L’autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.
4. Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.
Art. 32. Relazione di controllo
1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:
a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
b) le persone presenti;
c) le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;
d) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata dei bovini e/o degli ovini e dei caprini, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli ed eventuali osservazioni particolari relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;
e) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
f) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto;
g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.
2. L’agricoltore è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all’agricoltore è consegnata una copia della relazione di controllo.
Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento ai sensi dell’articolo 35, lo Stato membro può decidere di non invitare l’agricoltore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità. Se tali controlli evidenziano la presenza di irregolarità, l’agricoltore è invitato a firmare la relazione prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni o esclusioni.
Sottosezione II
Controlli in loco della domanda unica per i regimi di aiuto per superficie
Art. 33. Elementi dei controlli in loco
I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del
Ove possibile, gli Stati membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento ai sensi dell’articolo 35 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare.
Art. 34. Determinazione delle superfici
1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalla pertinente norma tecnica elaborata a livello comunitario.
La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non è superiore a 1,0 ettari.
2. Può essere presa in considerazione la superficie totale di una parcella agricola, purché essa sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi viene considerata la superficie realmente utilizzata.
Per le regioni in cui alcuni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale determinata dagli Stati membri. Tale larghezza corrisponde tassativamente alla larghezza tradizionale nella regione di cui trattasi e non supera i due metri.
Può essere tuttavia mantenuta una larghezza superiore a due metri se uno Stato membro l’ha notificata alla Commissione, a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del
3. Rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell’allegato II del
4. Fermo restando l’articolo 34, paragrafo 2, del
5. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale della medesima fra gli agricoltori interessati proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.
6. L’ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.
Art. 35. Telerilevamento
1. Nei casi in cui si avvale della possibilità, prevista all’articolo 33, secondo comma, di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:
a) alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;
b) a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione in maniera considerata soddisfacente dall’autorità competente.
2. Qualora per l’anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono effettuati sotto forma di controlli in loco tradizionali.
Art. 36. Controlli in loco relativi ai diritti speciali
Gli Stati membri stabiliscono le procedure per lo svolgimento dei controlli in loco presso gli agricoltori che dichiarano diritti speciali, onde garantire il rispetto dell’obbligo di attivazione di cui all’articolo 44 del
Art. 37. Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi
I controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi a norma dell’articolo 87 del
a) controlli a livello dell’agricoltore richiedente:
i) su tutte le parcelle, onde accertare la specie o il gruppo di varietà di sementi seminate su ciascuna parcella dichiarata;
ii) sui documenti, onde accertare almeno la prima destinazione delle sementi per le quali è stato chiesto l’aiuto;
iii) qualsiasi controllo ritenuto necessario dagli Stati membri al fine di evitare che l’aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi;
b) se la prima destinazione delle sementi è un costitutore o uno stabilimento di sementi, sono effettuati ulteriori controlli presso la sede dell’interessato onde accertare che:
i) le sementi siano state effettivamente acquistate e pagate dal costitutore o dallo stabilimento in conformità al contratto di coltura;
ii) il pagamento delle sementi sia registrato nei documenti contabili del costitutore o dello stabilimento;
iii) le sementi siano state effettivamente commercializzate per essere seminate. A tal fine sono svolti controlli fisici e documentali sulle scorte e sui documenti contabili del costitutore o dello stabilimento;
c) se del caso, controlli a livello degli utilizzatori finali.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), per "commercializzate" si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate a un’altra persona.
Art. 38. Controlli in loco relativi alle organizzazioni interprofessionali riconosciute
I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in relazione alle domande di aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del
Art. 39. Controlli in loco relativi ai fabbricanti di zucchero
I controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero in merito alle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del
a) i dati indicati dagli agricoltori nei contratti di consegna;
b) l’esattezza dei dati sulle consegne forniti all’autorità competente;
c) la certificazione delle bilance utilizzate per le consegne;
d) i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio ufficiale per determinare la percentuale di saccarosio delle barbabietole e della canna da zucchero consegnate.
Art. 40. Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa
1. Il sistema che gli Stati membri sono tenuti ad applicare a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del
2. L’autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC riscontrato. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.
Se tuttavia il tenore di THC riscontrato in uno dei campioni è superiore a quello fissato all’articolo 39, paragrafo 1, del
3. Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all’articolo 39, paragrafo 1, del
Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato all’articolo 39, paragrafo 1, del
4. Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.
Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I.
Sottosezione III
Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale
Art. 41. Tempi di esecuzione dei controlli in loco
1. Almeno il 60 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, è effettuato nell’arco del periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. La percentuale rimanente di controlli in loco è distribuita nel corso dell’anno.
Se tuttavia il periodo di detenzione ha luogo prima della presentazione della domanda o se non può essere fissato in anticipo, i controlli in loco previsti all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, sono distribuiti nel corso dell’anno.
2. Almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), è effettuato nell’arco del periodo di detenzione. Tuttavia, la percentuale minima di controlli in loco è interamente effettuata nell’arco del periodo di detenzione negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dal
Art. 42. Elementi dei controlli in loco
1. I controlli in loco vertono su tutti gli animali per i quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto da controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini, anche sui bovini che non sono oggetto di domanda.
I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell’azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e dei bovini che non sono oggetto di domanda corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini.
2. Nel caso dei regimi di aiuto per i bovini, i controlli in loco verificano inoltre:
a) l’esattezza dei dati contenuti nel registro e delle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali, in relazione agli animali oggetto di domanda di aiuto nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
b) la corrispondenza tra i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e quelli riportati nel registro, su un campione di animali oggetto di domanda di aiuto nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
c) l’ammissibilità all’aiuto richiesto di tutti gli animali presenti nell’azienda in adempimento all’obbligo di detenzione;
d) l’identificazione di tutti i bovini presenti nell’azienda mediante marchi auricolari e, se del caso, passaporti degli animali, la loro iscrizione nel registro e l’avvenuta notificazione dei medesimi alla banca dati informatizzata dei bovini.
I controlli di cui alla lettera d) sono svolti individualmente per tutti i bovini maschi presenti in adempimento all’obbligo di detenzione per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale, ad eccezione delle domande presentate a norma dell’articolo 110, paragrafo 6, del
3. Nel caso del regime di aiuto per gli ovini e i caprini, i controlli in loco comprendono inoltre:
a) il controllo, sulla base del registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto siano stati detenuti nell’azienda per l’intero periodo di detenzione;
b) la verifica dell’esattezza dei dati iscritti nel registro nei sei mesi precedenti il controllo in loco, in base a un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita e certificati veterinari riguardanti i sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco.
Art. 43. Esecuzione dei controlli in loco nei macelli
1. Per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi di cui all’articolo 110, paragrafo 6, del
a) almeno nel 30 % dei macelli, selezionati in base a un’analisi dei rischi: i controlli vertono in questo caso su un campione del 5 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco, oppure
b) almeno nel 20 % dei macelli, previamente riconosciuti in base a specifici criteri di affidabilità determinati dagli Stati membri e selezionati in base a un’analisi dei rischi: i controlli vertono in questo caso su un campione del 2 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco.
2. I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a posteriori dei documenti, un raffronto con i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e un esame dei riepiloghi degli attestati di macellazione o delle informazioni equivalenti, inviati agli altri Stati membri a norma dell’articolo 78, paragrafo 3, del
3. I controlli in loco nei macelli comprendono ispezioni fisiche, effettuate a campione, delle operazioni di macellazione che si svolgono nella giornata del controllo in loco. Se necessario, viene verificata l’ammissibilità all’aiuto delle carcasse presentate alla pesata.
Art. 44. Controlli relativi ai premi concessi dopo l’esportazione
1. Per quanto riguarda il premio all’abbattimento concesso per i bovini esportati verso paesi terzi a norma dell’articolo 116 del
a) al momento del carico viene verificato che tutti i bovini siano identificati per mezzo di marchi auricolari. Inoltre, almeno il 10 % dei bovini sottoposti a tale verifica è controllato individualmente per verificarne l’identità;
b) al momento dell’uscita dal territorio della Comunità:
i) se è stato apposto un sigillo doganale ufficiale sul mezzo di trasporto, viene verificato che il sigillo sia intatto. Se il sigillo è intatto, si procede a un controllo a campione soltanto se sussistono dubbi circa la regolarità del carico;
ii) se non è stato apposto alcun sigillo doganale sul mezzo di trasporto o se il sigillo doganale è danneggiato, viene ricontrollato almeno il 50 % dei bovini già esaminati individualmente al momento del carico.
2. I passaporti degli animali sono rinviati all’autorità competente a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, del
3. L’organismo pagatore esamina le domande di pagamento alla luce dei documenti giustificativi e delle altre informazioni disponibili, tenendo conto in particolare dei documenti di esportazione e delle osservazioni delle autorità di controllo competenti, e verifica che i passaporti degli animali siano stati rinviati a norma del paragrafo 2.
Art. 45. Disposizioni particolari relative alla relazione di controllo
1. Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco disposti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al
2. Per quanto riguarda i controlli nei macelli di cui all’articolo 43, paragrafi 1 e 2, la relazione di controllo di cui all’articolo 32 può consistere in un elenco, nei documenti contabili del macello, degli animali sottoposti a controllo. Per quanto riguarda le ispezioni fisiche delle operazioni di macellazione, svolte a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, la relazione menziona tra l’altro i codici di identificazione, il peso delle carcasse e la data di macellazione di tutti i bovini macellati e controllati il giorno del controllo in loco.
3. Per quanto riguarda i controlli di cui all’articolo 44, la relazione di controllo può limitarsi all’elenco degli animali controllati.
4. Qualora i controlli in loco realizzati a norma del presente regolamento evidenzino infrazioni alle disposizioni del titolo I del
Sottosezione IV
Controlli in loco relativi al sostegno specifico
Art. 46. Disposizioni particolari relative al sostegno specifico
1. Per quanto riguarda il sostegno specifico di cui all’articolo 68 del
In particolare, gli Stati membri verificano:
a) nel controllare le domande di pagamento da parte dei fondi di mutualizzazione, a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del
i) gli agricoltori fossero effettivamente ammessi a beneficiare della compensazione erogata dal fondo;
ii) che la compensazione sia stata effettivamente erogata agli agricoltori affiliati ai sensi dell’articolo 71 del
b) nell’esecuzione di controlli in loco riguardo a operazioni di investimento che beneficiano del sostegno specifico di cui all’articolo 68 del
I controlli di cui al secondo comma, lettera a), possono essere svolti su un campione di almeno il 10 % degli agricoltori interessati.
2. A condizione che lo Stato membro garantisca che l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell’azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o controlli a livello dei servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 29, paragrafo 2.
CAPO III
Controlli relativi alla condizionalità
Sezione I
Disposizioni comuni
Art. 47. Disposizioni generali relative alla condizionalità
1. Ai fini del presente capo, per "infrazione ripetuta" si intende l’inottemperanza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a uno stesso criterio, norma od obbligo di cui all’articolo 4, purché l’agricoltore sia stato informato di un’infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza.
2. La "portata" di un’infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.
3. La "gravità" di un’infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma di cui trattasi.
4. La "durata" di un’infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
Art. 48. Autorità di controllo competente
1. Gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme.
Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi a norma del titolo IV, capo III.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all’organismo pagatore le verifiche e i controlli relativi a tutti i criteri, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l’efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l’esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato.
Sezione II
Controlli amministrativi
Art. 49. Controlli amministrativi
A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono stabilire di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell’ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all’atto o al campo di condizionalità in questione.
Sezione III
Controlli in loco
Art. 50. Percentuale minima di controlli
1. In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco almeno sull’1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del
La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori in conformità all’articolo 48, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore.
Ove la normativa applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di infrazione individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della normativa applicabile agli atti e alle norme sia comunicato all’autorità di controllo competente per l’atto o la norma in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.
2. Nel fissare la percentuale minima di controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non viene tenuto conto dei provvedimenti necessari ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, o dell’articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del
3. Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni a un determinato atto o a una determinata norma, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere per l’atto o la norma in questione nel periodo di controllo successivo. Nell’ambito di un determinato atto, l’autorità di controllo competente ha la facoltà di limitare l’oggetto di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi.
Art. 51. Selezione del campione di controllo
1. Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione di ciascuno dei campioni di aziende da sottoporre ai controlli di cui all’articolo 50 si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.
L’analisi dei rischi può tenere conto di uno degli elementi seguenti, o di entrambi:
a) la partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui all’articolo 12 del
b) la partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente ai criteri e alle norme considerati.
Fermo restando l’articolo 50, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di selezionare in base alla stessa analisi dei rischi gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti e gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del
2. Per ottenere il fattore di rappresentatività, si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma.
Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.
3. Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.
4. I campioni di agricoltori da sottoporre ai controlli di cui all’articolo 50 sono selezionati a partire dai campioni di agricoltori già selezionati a norma degli articoli 30 e 31 e ai quali si applicano i criteri o le norme pertinenti. Tuttavia, il campione di cui all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, è selezionato tra gli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del
5. In deroga al paragrafo 4, i campioni di agricoltori da sottoporre ai controlli di cui all’articolo 50 possono essere selezionati nell’ambito della popolazione di agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del
In tal caso:
a) qualora l’analisi dei rischi a livello delle aziende porti a concludere che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentano un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto possono essere sostituiti da non beneficiari; anche in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli raggiunge la percentuale minima di controlli indicata all’articolo 50, paragrafo 1; le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate;
b) se più efficace, anziché a livello delle aziende agricole l’analisi dei rischi può essere svolta a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori; in tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale minima di controlli di cui all’articolo 50, paragrafo 1.
6. Si può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.
Art. 52. Determinazione del rispetto dei criteri e delle norme
1. Se del caso, il rispetto dei criteri e delle norme è determinato mediante l’uso dei mezzi previsti dalla normativa che si applica al criterio o alla norma in questione.
2. Negli altri casi, se opportuno, tale determinazione si effettua con qualsiasi mezzo idoneo, definito dall’autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.
3. Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.
Art. 53. Elementi dei controlli in loco
1. Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all’articolo 50, l’autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei criteri e delle norme di cui essa è responsabile.
In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controlli è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo il disposto dell’articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, gli agricoltori selezionati sono sottoposti a controlli di conformità in relazione all’atto o alla norma o al gruppo di atti o di norme in questione.
In generale, ciascuno degli agricoltori selezionati per essere sottoposti a controlli in loco viene controllato in un momento in cui può essere controllata la maggior parte dei criteri e delle norme per i quali è stato selezionato. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutti i criteri e le norme siano oggetto nel corso dell’anno di controlli di livello adeguato.
2. Se del caso, i controlli in loco riguardano l’intera superficie agricola dell’azienda. Nondimeno, l’effettiva ispezione in campo nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno la metà delle parcelle agricole oggetto del criterio o della norma in questione nell’azienda ispezionata, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i criteri e le norme. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di infrazioni, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.
Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla normativa relativa agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità ai criteri e alle norme condotta nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutti i criteri e le norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti di norma nell’ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai criteri e alle norme il cui rispetto può essere verificato al momento dell’ispezione, al fine di rilevare ogni eventuale infrazione a tali norme e requisiti e di individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.
4. A condizione che lo Stato membro garantisca che l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell’azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o dai controlli a livello delle imprese di cui all’articolo 51, paragrafo 5, secondo comma, lettera b).
5. Ai fini dell’esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori oggettivi specifici per alcuni criteri e alcune norme, purché garantiscano che i controlli in tal modo effettuati sui criteri e le norme siano almeno efficaci quanto i controlli in loco eseguiti senza ricorso agli indicatori.
Tali indicatori devono avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e coprire tutti gli elementi da verificare in relazione ai criteri o alle norme in questione.
6. I controlli in loco relativi al campione di cui all’articolo 50, paragrafo 1, vengono effettuati nel corso dell’anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.
Art. 54. Relazione di controllo
1. Ogni controllo in loco a norma del presente capo, indipendentemente dal fatto che l’agricoltore in questione sia stato selezionato per un controllo in loco a norma dell’articolo 51 o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall’autorità di controllo competente.
La relazione si articola nelle parti seguenti:
a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
i) l’agricoltore selezionato per il controllo in loco;
ii) le persone presenti;
iii) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
b) una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:
i) i criteri e le norme oggetto del controllo in loco;
ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
iii) i risultati dei controlli;
iv) gli atti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni;
c) una parte contenente una valutazione dell’importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e frequenza in conformità all’articolo 24, paragrafo 1, del
Qualora le disposizioni relative al criterio o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l’infrazione accertata, la relazione ne fa menzione. Lo stesso vale nel caso in cui uno Stato membro conceda una proroga per l’osservanza di norme comunitarie di nuova introduzione, in forza dell’articolo 26, paragrafo 1, del
2. Entro tre mesi dalla data del controllo in loco, l’agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata.
A meno che non abbia immediatamente adottato misure correttive per porre fine all’infrazione accertata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del
Se uno Stato membro si avvale della facoltà di non applicare riduzioni o esclusioni a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del
3. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.
Ove l’autorità di controllo competente non sia l’organismo pagatore, la relazione è trasmessa all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.
TITOLO IV
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI
CAPO I
Mancata dichiarazione di superfici
Art. 55. Mancata dichiarazione di tutte le superfici
1. Se, per un dato anno, un agricoltore non dichiara tutte le superfici di cui all’articolo 13, paragrafo 8, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall’altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti diretti a lui spettanti per l’anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell’omissione.
2. Per gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del
CAPO II
Accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità
Sezione I
Regime di pagamento unico e altri regimi di aiuto per superficie
Art. 56. Principi generali
1. Ai fini della presente sezione sono definiti i seguenti gruppi di colture:
a) superfici dichiarate ai fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico, che soddisfino ciascuna le condizioni pertinenti;
b) superfici ai fini del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo V, capitolo 2, del
c) un gruppo per ciascuna delle superfici ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto per superficie, che sono soggette a un diverso tasso di aiuto;
d) superfici dichiarate nella rubrica "altri usi".
Ai fini del primo comma, lettera a), viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all’aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.
2. Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell’ambito di più di un regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.
Art. 57. Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate
1. Per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, come stabilito al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del
2. In relazione alle domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico:
- se vi è una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore;
- se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone l’agricoltore, i diritti all’aiuto dichiarati sono ridotti al numero di diritti all’aiuto a disposizione dell’agricoltore.
3. Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 58 e 60 del presente regolamento, per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del
Tuttavia, fermo restando l’articolo 30 del
Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.
Art. 58. Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva
Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del
Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.
Se la differenza è superiore al 50 %, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del
Art. 59. Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola e le sementi
1. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a patate è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del
2. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a sementi è superiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del
3. Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dovute a un comportamento intenzionale dell’agricoltore, non viene erogato alcun importo per l’aiuto di cui ai suddetti paragrafi.
In questo caso, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del
Art. 60. Dichiarazione eccessiva intenzionale
Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 57 nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro.
Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del
Art. 61. Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi
1. Se si riscontra che le sementi oggetto di una domanda di aiuto non sono state effettivamente commercializzate per essere seminate, come previsto all’articolo 37, primo comma, lettera b), punto iii), l’aiuto da pagare per le specie interessate, una volta applicate le eventuali riduzioni di cui all’articolo 59, viene ridotto del 50 % se il quantitativo non commercializzato è superiore al 2 % ma non al 5 % del quantitativo cui fa riferimento la domanda di aiuto. Se il quantitativo non commercializzato è superiore al 5 %, non viene concesso alcun aiuto per le sementi per la campagna di commercializzazione in oggetto.
2. Se si riscontra che è stata presentata una domanda di aiuto per sementi non certificate ufficialmente oppure per sementi non raccolte sul territorio dello Stato membro in questione nell’anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l’aiuto, non viene concesso alcun aiuto per tale campagna di commercializzazione e per quella successiva.
Art. 62. Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone
Ferme restando le riduzioni e le esclusioni disposte dagli articoli 58 e 60 del presente regolamento, qualora si constati che non rispetta gli obblighi derivanti dall’articolo 30, paragrafi 1 e 2, del
Sezione II
Premi per gli animali
Art. 63. Base di calcolo
1. Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è ridotto al limite o al massimale fissato per l’agricoltore in questione.
2. Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.
3. Fermi restando gli articoli 65 e 66, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.
4. Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:
a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.
In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema, si applica l’articolo 21.
Art. 64. Sostituzioni
1. I bovini presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia, le vacche nutrici e le giovenche oggetto di domanda di aiuto a norma, rispettivamente, dell’articolo 111 e dell’articolo 115 del
2. Le sostituzioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro il termine di 20 giorni a decorrere dall’evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro non oltre il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L’autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.
Tuttavia, uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, può disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini relativamente a un animale che non si trova più nell’azienda e a un altro animale arrivato nell’azienda entro i termini di cui al primo comma del presente articolo sostituiscano le informazioni da trasmettere all’autorità competente.
3. Se l’agricoltore presenta domanda di aiuto sia per le pecore che per le capre, e se per tali animali è versato un aiuto della stessa entità, una pecora può essere sostituita da una capra e viceversa. Le pecore e le capre oggetto di domanda di aiuto a norma dell’articolo 101 del
4. Le sostituzioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il termine di 10 giorni a decorrere dall’evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro non oltre il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L’autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.
Art. 65. Riduzioni ed esclusioni in relazione ai bovini oggetto di una domanda di aiuto
1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini, l’importo totale dell’aiuto cui l’agricoltore avrebbe diritto nell’ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.
2. Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l’importo totale dell’aiuto cui l’agricoltore ha diritto nell’ambito dei regimi di cui al paragrafo 1 per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:
a) di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %, o
b) di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % ma non al 20 %.
Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 è superiore al 20 %, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, nell’ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.
Inoltre, se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 50 %, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell’aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 63, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del
3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero dei bovini oggetto di domanda, nell’ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
In caso di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità. Per quanto riguarda il premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 del
Per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici di cui all’articolo 111 del
4. Se le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 63, paragrafo 3, sono dovute a irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, nell’ambito del regime o dei regimi di aiuto in questione per i bovini non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.
Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 20 %, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell’aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 63, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del
Art. 66. Riduzioni ed esclusioni in relazione agli ovini e ai caprini oggetto di una domanda di aiuto
1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini, si applica, mutatis mutandis, il disposto dell’articolo 65, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.
2. Qualora si constati che un produttore ovino che commercializza latte di pecora e prodotti derivati abbia omesso di dichiarare tale attività nella sua domanda di premio, l’importo dell’aiuto cui ha diritto è ridotto a quello corrispondente al premio erogabile ai produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati, meno la differenza tra tale premio e l’intero importo del premio per pecora.
3. Quando, in relazione a una domanda di premio supplementare, si constati che meno del 50 % della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli è situata nelle zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del
4. Qualora si constati che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli, situata nelle zone di cui all’allegato III del
5. Qualora si constati che un produttore che pratica la transumanza e che presenta una domanda di premio supplementare non abbia pascolato il 90 % dei propri animali per almeno 90 giorni in una delle zone di cui all’articolo 102, paragrafo 2, lettera b), del
6. Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono dovute a un comportamento intenzionale dell’agricoltore, non viene erogato alcun importo per l’aiuto di cui ai suddetti paragrafi.
In questo caso, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del
7. Per gli agricoltori che detengono sia pecore che capre aventi diritto allo stesso livello di premio, qualora una verifica in loco riveli una differenza nella composizione del gregge in termini di numero di animali per specie, gli animali sono considerati appartenenti allo stesso gruppo.
Art. 67. Circostanze naturali
Le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 65 e 66 non si applicano nel caso in cui, per motivi dovuti all’impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l’agricoltore non possa assolvere l’impegno di detenere gli animali oggetto di una domanda di aiuto per l’intero periodo di detenzione, purché l’agricoltore stesso ne abbia informato per iscritto l’autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.
Fatte salve le circostanze specifiche da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria o del gregge:
a) decesso di un animale in seguito a malattia;
b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell’agricoltore.
Art. 68. Inesattezze nelle dichiarazioni e nei certificati rilasciati dai macelli
Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli in relazione al premio speciale per i bovini maschi di cui all’articolo 110, paragrafo 6, del
Sezione III
Sostegno specifico
Art. 69. Accertamenti relativi al sostegno specifico
Per quanto riguarda i pagamenti da erogare per il sostegno specifico, gli Stati membri stabiliscono, per ciascuna misura, riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle stabilite nel presente titolo. In relazione ai pagamenti per superficie o per animale, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del presente titolo. Inoltre, ove opportuno, si applica mutatis mutandis l’articolo 18 del
Per quanto riguarda le prove fornite da servizi, enti o organizzazioni a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento, ove si accerti che sono state fornite prove inesatte per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione viene privato del diritto di fornire prove ai fini del pagamento dei premi per un periodo minimo di un anno.
CAPO III
Accertamenti relativi alla condizionalità
Art. 70. Principi generali e definizioni
1. Ai fini del presente capo si applica l’articolo 47.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del
3. Se più organismi pagatori sono competenti per la gestione dei diversi regimi di aiuto elencati nell’allegato I del
4. Le infrazioni sono considerate "determinate" se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere state portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.
5. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 75 del presente regolamento, agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del
6. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 72, paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione.
7. L’infrazione relativa a una norma che costituisce nel contempo un criterio è considerata un’unica infrazione. Al fine del calcolo delle riduzioni, l’infrazione è considerata parte del campo del criterio.
8. Al fine dell’applicazione delle riduzioni, la percentuale di riduzione è applicata:
a) all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all’agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile dell’accertamento e
b) all’importo complessivo dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del
Art. 71. Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza
1. Fermo restando l’articolo 77, se un’infrazione determinata è dovuta alla negligenza dell’agricoltore, è applicata una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3 % dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.
2. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di non applicare riduzioni o esclusioni a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del
Il termine è fissato dall’autorità competente e non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’infrazione.
3. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di considerare di scarsa rilevanza, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del
Il termine è fissato dall’autorità competente e non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’infrazione.
L’infrazione in questione non è considerata di scarsa rilevanza e si applica una riduzione non inferiore all’1 % a norma del paragrafo 1.
Inoltre, un’infrazione considerata di scarsa rilevanza e sanata dall’agricoltore entro il termine di cui al primo comma del presente paragrafo non è considerata un’infrazione ai fini del paragrafo 5.
4. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi campi di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione.
Le percentuali di riduzione risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 5 % dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.
5. Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 72, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo per tale infrazione ripetuta è moltiplicata per tre se si tratta della prima ripetizione. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità all’articolo 70, paragrafo 6, l’organismo pagatore determina la percentuale che sarebbe stata applicata al caso di infrazione ripetuta al criterio o alla norma in questione.
In caso di ulteriori ripetizioni dell’infrazione, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.
Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa l’agricoltore in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 72. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la riduzione percentuale da applicare è fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione, ottenuto, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15 % di cui al secondo comma, ultima frase.
6. Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro. Fermo restando il paragrafo 5, terzo comma, la riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.
Art. 72. Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale
1. Fermo restando l’articolo 77, se l’infrazione determinata è stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8, è di norma pari al 20 % di tale importo.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o, se del caso, di aumentarla fino al 100 % di tale importo complessivo.
2. Qualora l’infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l’agricoltore è escluso da tale regime per l’anno civile in questione. In casi estremi per portata, gravità o durata, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l’agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell’anno civile successivo.
CAPO IV
Disposizioni comuni
Art. 73. Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni
1. Le riduzioni ed esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano quando l’agricoltore abbia fornito dati fattuali esatti o quando sia comunque in grado di dimostrare di non essere in torto.
2. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’agricoltore abbia comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’agricoltore non sia venuto a conoscenza dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non abbia già segnalato all’agricoltore irregolarità riscontrate nella domanda.
Una volta fornite dall’agricoltore, le informazioni di cui al primo comma hanno per effetto l’adeguamento della domanda alla situazione reale.
Art. 74. Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini
Per quanto riguarda i bovini oggetto di domanda, l’articolo 73 si applica, a decorrere dalla presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata dei bovini.
Per quanto riguarda i bovini che non sono oggetto di domanda, le stesse disposizioni si applicano in relazione alle riduzioni e alle esclusioni da applicarsi a norma del capo III.
Art. 75. Forza maggiore e circostanze eccezionali
1. Qualora non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del
2. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 76. Pagamenti minimi
Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi non superiori a 100 EUR.
Art. 77. Cumulo di riduzioni
Qualora un’infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni di cui al titolo IV, capi II e III:
a) le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione ai regimi di aiuto interessati;
b) le riduzioni e le esclusioni di cui al titolo IV, capo III, si applicano all’importo complessivo dei pagamenti da erogare nell’ambito del regime di pagamento unico, del regime di pagamento unico per superficie e di tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni e alle esclusioni di cui alla lettera a).
Le riduzioni o esclusioni di cui al primo comma si applicano in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla normativa nazionale.
Art. 78. Applicazione delle riduzioni per ciascun regime di sostegno
1. Gli Stati membri calcolano l’importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del
2. Per ciascun regime di sostegno elencato nell’allegato I del
a) le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione alle irregolarità;
b) l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in caso di presentazione tardiva delle domande, a norma degli articoli 23 e 24;
c) l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in caso di mancata dichiarazione di parcelle agricole, a norma dell’articolo 55;
d) per i regimi di sostegno per i quali è fissato un massimale di bilancio a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’articolo 69, paragrafo 3, dell’articolo 123, paragrafo 1, e dell’articolo 128, paragrafo 1, del
Per ciascuno dei suddetti regimi di sostegno, viene calcolato un coefficiente dividendo l’importo del massimale corrispondente per la somma degli importi di cui al primo comma. Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.
Per calcolare il pagamento da corrispondere a un singolo agricoltore nell’ambito di un regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l’importo risultante dall’applicazione del primo comma, lettere a), b) e c), per il coefficiente di cui al secondo comma.
Art. 79. Base di calcolo delle riduzioni dovute alla modulazione, alla disciplina finanziaria e alla condizionalità
1. Le riduzioni dovute alla modulazione, di cui agli articoli 7 e 10 del
2. L’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1 serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità a norma del titolo IV, capo III.
Art. 80. Recupero di importi indebitamente erogati
1. In caso di pagamento indebito, l’agricoltore ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato a norma del paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all’agricoltore dell’obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.
Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.
3. L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore.
Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.
Art. 81. Recupero di diritti indebitamente assegnati
1. Fermo restando l’articolo 137 del
Se nel frattempo l’agricoltore ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri agricoltori, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora l’agricoltore destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il valore dei diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.
I diritti all’aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio.
2. Fermo restando l’articolo 137 del
I diritti all’aiuto si considerano assegnati fin dall’inizio al valore risultante dall’applicazione della rettifica.
3. Se, ai fini dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti assegnati a un agricoltore a norma del
Tuttavia, il primo comma non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori.
4. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti indebitamente assegnati qualora l’importo complessivo indebitamente assegnato all’agricoltore non sia superiore a 50 EUR. Inoltre, qualora il valore totale di cui al paragrafo 3 non sia superiore a 50 EUR, gli Stati membri possono decidere di non procedere a un nuovo calcolo.
5. Ove un agricoltore abbia trasferito diritti all’aiuto senza rispettare l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 1782/2003 o l’articolo 43, paragrafi 1 e 2, l’articolo 62, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 68, paragrafo 5, del
6. Gli importi indebitamente versati sono recuperati in conformità all’articolo 80.
Art. 82. Cessione di aziende
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) "cessione di un’azienda": la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
b) "cedente": l’agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore;
c) "cessionario": l’agricoltore al quale è ceduta l’azienda.
2. Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità a un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, non è erogato alcun aiuto al cedente in relazione all’azienda ceduta.
3. L’aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:
a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto;
b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall’autorità competente;
c) l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto.
4. Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto a norma del paragrafo 3, lettera a):
a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;
b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
c) l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione del premio in questione.
5. Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l’esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un’azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore a un altro agricoltore dopo l’avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l’aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b).
6. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l’aiuto al cedente. In tal caso:
a) nessun aiuto è versato al cessionario;
b) gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
Art. 83. Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri
Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all’applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento.
A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri hanno la facoltà di istituire adeguate sanzioni nazionali per i produttori o gli altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell’aiuto, al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di controllo, come la tenuta del registro di stalla dell’azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.
Art. 84. Comunicazioni
1. Entro il 15 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione, per i regimi di aiuto contemplati dal sistema integrato, una relazione sull’anno civile precedente, indicante in particolare:
a) lo stato di attuazione del sistema integrato, in cui siano in particolare specificate le opzioni scelte per il controllo dei criteri di condizionalità e gli organismi di controllo competenti per i controlli dei criteri e delle disposizioni in materia di condizionalità, nonché le misure particolari adottate per la gestione e il controllo del sostegno specifico;
b) il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il numero totale di animali e il totale dei quantitativi;
c) il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il numero totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;
d) le risultanze dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma del titolo IV;
e) le risultanze dei controlli relativi alla condizionalità eseguiti a norma del titolo III, capo III.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modulo messo loro a disposizione da quest’ultima, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. In situazioni eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri, d’intesa con la Commissione, possono derogare ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni specificate nelle normative settoriali che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.
5. In caso di applicazione di una riduzione lineare dei pagamenti diretti, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del
Art. 85. Sistema di ripartizione
Il sistema di ripartizione degli importi corrispondenti ai quattro punti percentuali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del
La quota di ciascuno Stato membro in termini di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo è adeguata in funzione del suo prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in standard di potere d’acquisto, utilizzando un terzo della differenza rispetto alla media degli Stati membri cui si applica la modulazione.
A tal fine si utilizzano i dati di seguito specificati, basati sui dati di Eurostat disponibili nell’agosto 2003:
a) per quanto riguarda la superficie agricola, l’indagine 2000 sulla struttura delle aziende agricole in conformità al
b) per quanto riguarda l’occupazione nel settore agricolo, i dati sull’occupazione nel settore agricolo, nella caccia e nella pesca pubblicati nell’edizione 2001 della serie annua dell’indagine sulle forze di lavoro, realizzata in conformità al regolamento (CE) n. 577/98 [24].
c) per quanto riguarda il PIL pro capite espresso in potere d’acquisto, la media di tre anni calcolata per il periodo 1999-2001 sulla base dei dati dei conti nazionali.
PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 86. Abrogazione
1. Il
Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1 gennaio 2010.
2. I riferimenti al
Art. 87. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.
[3] GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
[4] Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.
[6] GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.
[7] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.
[8] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
[9] GU L 171 del 2.7.2005, pag. 6.
[10] Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[11] Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.
[12] GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.
[13] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.
[14] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.
[15] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
[16] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
[17] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.
[18] GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
[19] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.
[20] GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
[21] GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.
[22] GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.
[23] GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.
[24] GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
ALLEGATO I
Metodo comunitario per la determinazione quantitativa del Δ9- tetraidrocannabinolo delle varietà di canapa
1. Finalità e campo di applicazione
Il metodo serve a determinare il Δ9-tetraidrocannabinolo (qui di seguito "THC") delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte in appresso.
Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del Δ9-THC dopo estrazione con un solvente adatto.
1.1. Procedura A
La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti dall’articolo 39 del
1.2. Procedura B
La procedura B è applicata nei casi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del
2. Prelievo di campioni
2.1. Campioni
a) Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un’infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all’inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.
Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all’inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo comma, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all’inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.
b) Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i dieci giorni successivi alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.
2.2. Dimensioni del campione
Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.
Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.
Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi.
Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un’eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall’organismo preposto all’analisi.
2.3. Essiccazione e conservazione del campione
L’essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C.
I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l’8 % e il 13 %.
I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.
3. Determinazione del tenore di THC
3.1. Preparazione del campione per la prova
Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.
I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).
La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.
3.2. Reattivi e soluzione di estrazione
Reattivi
- Δ9-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,
- squalane cromatograficamente puro come standard interno.
Soluzione di estrazione
- 35 mg di squalane per 100 ml di esano.
3.3. Estrazione del Δ9-THC
Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.
Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest’ultimo nel cromatografo e procedere all’analisi quantitativa.
3.4. Cromatografia in fase gassosa
a) Strumentazione
- cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,
- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro
impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.
b) Intervalli di taratura
Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di Δ9-THC in soluzione di estrazione.
c) Condizioni sperimentali
Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):
- temperatura del forno: 260 °C
- temperatura dell’iniettore: 300 °C
- temperatura del rivelatore: 300 °C
d) Volume iniettato: 1 μl
4. Risultati
I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di Δ9-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.
- Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.
Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all’articolo 39, paragrafo 1, del
- Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.
ALLEGATO II
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2, punto 1 |
— |
Articolo 2, lettera a) | |
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Articolo 2, punto 1 bis |
Articolo 2, punto 1 |
| |
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Articolo 2, punto 1 ter |
— |
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Articolo 2, punto 2 |
— |
Articolo 2, lettera c) | |
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Articolo 2, punto 2 bis |
— |
Articolo 2, lettera d) | |
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Articolo 2, punto 3 |
Articolo 2, punto 3 |
| |
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|
Articolo 2, punto 4 |
Articolo 2, punto 4 |
| |
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Articolo 2, punto 5 |
Articolo 2, punto 5 |
| |
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Articolo 2, punto 6 |
Articolo 2, punto 6 |
| |
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|
Articolo 2, punto 7 |
Articolo 2, punto 7 |
| |
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|
Articolo 2, punto 8 |
Articolo 2, punto 8 |
| |
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|
Articolo 2, punto 9 |
Articolo 2, punto 9 |
| |
|
|
|
Articolo 2, punto 10 |
Articolo 2, punto 10 |
| |
|
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|
Articolo 2, punto 11 |
Articolo 2, punto 11 |
| |
|
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|
Articolo 2, punto 12 |
Articolo 2, punto 12 |
| |
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|
Articolo 2, punto 13 |
Articolo 2, punto 14 |
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|
Articolo 2, punto 14 |
— |
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Articolo 2, punto 15 |
Articolo 2, punto 15 |
| |
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|
Articolo 2, punto 16 |
Articolo 2, punto 16 |
| |
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|
Articolo 2, punto 17 |
Articolo 2, punto 17 |
| |
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|
Articolo 2, punto 18 |
Articolo 2, punto 18 |
| |
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|
Articolo 2, punto 19 |
Articolo 2, punto 19 |
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|
Articolo 2, punti da 20 a 36 |
Articolo 2, rispettivamente punti da 21 a 37 |
| |
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Articolo 2, punto 37 |
— |
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Articolo 2, penultimo comma |
Articolo 2, punto 38 |
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|
Articolo 2, ultimo comma |
— |
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Articolo 3, paragrafi da 1 a 7 |
Articolo 3, paragrafi da 1 a 7 |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
| |
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|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
| |
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|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
| |
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|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
| |
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 5 |
| |
|
|
|
Articolo 9, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 1 |
| |
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|
|
Articolo 9, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 2 |
| |
|
|
|
Articolo 10 |
Articolo 9 |
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|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
| |
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|
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma |
| |
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma |
| |
|
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|
Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma |
| |
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
| |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) |
Articolo 12, paragrafo 1, rispettivamente lettere a), b), c) e d) |
| |
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|
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e) |
— |
| |
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|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e) |
| |
|
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|
Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 1 |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma |
— |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 |
— |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 6 |
— |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 7 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 8 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 9 |
— |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 10 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafi 11 e 12 |
— |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 13 bis |
Articolo 13, paragrafo 6 |
| |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 14 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
| |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 8, primo comma |
| |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma |
— |
| |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 8, secondo comma |
| |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 13, paragrafo 8, terzo comma |
| |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1 bis |
Articolo 55, paragrafi 1 e 2 |
| |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
| |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
| |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 9 |
| |
|
|
|
Articolo 15 |
Articolo 14 |
| |
|
|
|
Articolo 15 bis |
— |
| |
|
|
|
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 16, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3 |
| |
|
|
|
Articolo 16, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 65, paragrafo 3, terzo comma |
| |
|
|
|
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
| |
|
|
|
Articolo 17 |
— |
| |
|
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|
Articolo 17 bis |
Articolo 17 |
| |
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|
Articolo 18 |
Articolo 20 |
| |
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|
|
Articolo 19 |
Articolo 21 |
| |
|
|
|
Articolo 20 |
Articolo 22 |
| |
|
|
|
Articolo 21 |
Articolo 23 |
| |
|
|
|
Articolo 21 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 24 |
| |
|
|
|
Articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 1 |
| |
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|
|
Articolo 22 |
Articolo 25 |
| |
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|
|
Articolo 23 |
Articolo 26 |
| |
|
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|
Articolo 23 bis, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 27, paragrafo 1 |
| |
|
|
|
Articolo 23 bis, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 2 |
| |
|
|
|
Articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), g), i), j) e k) |
Articolo 28, paragrafo 1, rispettivamente lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) |
| |
|
|
|
Articolo 24, paragrafo 1, lettere f) e h) |
— |
| |
|
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|
Articolo 24, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 28, paragrafo 2 |
| |
|
|
|
Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 28, paragrafo 3 |
| |
|
|
|
Articolo 26, paragrafi 1, 3 e 4 |
Articolo 30, rispettivamente paragrafi 1, 3 e 4 |
| |
|
|
|
Articolo 26, paragrafo 2, lettere a), b), c), f) e h) |
Articolo 30, paragrafo 2, rispettivamente lettere a), b), c), g) e h) |
| |
|
|
|
Articolo 26, paragrafo 2, lettere d), e) e g) |
— |
| |
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|
Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, prima frase |
Articolo 31, paragrafo 1, primo comma |
| |
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|
Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, lettere a), b) e c) |
Articolo 31, paragrafo 2 |
| |
|
|
|
Articolo 27, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 31, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
| |
|
|
|
Articolo 27, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 31, paragrafi 3 e 4 |
| |
|
|
|
Articolo 28 |
Articolo 32 |
| |
|
|
|
Articolo 29 |
Articolo 33 |
| |
|
|
|
Articolo 30, paragrafo 1, primo e secondo comma e paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 34, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3 e 6 |
| |
|
|
|
Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma |
— |
| |
|
|
|
Articolo 31 |
Articolo 37 |
| |
|
|
|
Articolo 31 bis |
Articolo 38 |
| |
|
|
|
Articolo 31 ter |
Articolo 39 |
| |
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|
Articolo 32 |
Articolo 35 |
| |
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|
|
Articolo 33, paragrafo 1 |
— |
| |
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|
|
Articolo 33, paragrafi 2, 3, 4 e 5 |
Articolo 40, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3 e 4 |
| |
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|
|
Articolo 33 bis |
— |
| |
|
|
|
Articolo 33 ter |
— |
| |
|
|
|
Articolo 33 quater |
— |
| |
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|
Articolo 34, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 41, paragrafo 1, primo comma |
| |
|
|
|
Articolo 34, paragrafo 1, secondo comma |
— |
| |
|
|
|
Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 41, paragrafo 2 |
| |
|
|
|
Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 42, paragrafo 1, primo comma |
| |
|
|
|
Articolo 35, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 42, paragrafo 1, secondo comma |
| |
|
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|
Articolo 35, paragrafo 2, lettera b), primo comma, dal primo al quarto trattino |
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d) |
| |
|
|
|
Articolo 35, paragrafo 2, lettera b), secondo comma |
Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma |
| |
|
|
|
Articolo 35, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino |
Articolo 42, paragrafo 3, rispettivamente lettere a) e b) |
| |
|
|
|
Articolo 36 |
Articolo 43 |
| |
|
|
|
Articolo 37 |
Articolo 44 |
| |
|
|
|
Articolo 38 |
— |
| |
|
|
|
Articolo 39 |
Articolo 45 |
| |
|
|
|
Articolo 40 |
— |
| |
|
|
|
Articolo 41, lettere a), b), c) e d) |
Articolo 47, paragrafi 1, 2, 3 e 4 |
| |
|
|
|
Articolo 42 |
Articolo 48 |
| |
|
|
|
Articolo 43 |
Articolo 49 |
| |
|
|
|
Articolo 44, paragrafi 1, 1 bis e 2 |
Articolo 50, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3 |
| |
|
|
|
Articolo 45, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3 e 4 |
Articolo 51, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |
| |
|
|
|
Articolo 46 |
Articolo 52 |
| |
|
|
|
Articolo 47, paragrafi 1, 1 bis, 2, 3, 4 e 5 |
Articolo 53, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |
| |
|
|
|
Articolo 48 |
Articolo 54 |
| |
|
|
|
Articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 56, paragrafo 1 |
| |
|
|
|
Articolo 49, paragrafo 2 |
| Articolo 19, paragrafo 1, terzo comma | |
|
|
|
|
Articolo 49, paragrafo 3 |
Articolo 56, paragrafo 2 |
| |
|
|
|
Articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 57, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3 |
| |
|
|
|
Articolo 50, paragrafo 5 |
— |
| |
|
|
|
Articolo 50, paragrafo 7 |
Articolo 75, paragrafo 1 |
| |
|
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Articolo 51, paragrafo 1 |
Articolo 58 |
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Articolo 51, paragrafo 2 bis |
Articolo 57, paragrafo 2 |
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Articolo 51, paragrafo 3 |
— |
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Articolo 52 |
Articolo 59 |
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Articolo 53, primo e secondo comma |
Articolo 60 |
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Articolo 53, terzo e quarto comma |
Articolo 57, paragrafo 2 |
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Articolo 54 |
Articolo 61 |
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Articolo 54 bis |
— |
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Articolo 54 ter |
Articolo 62 |
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Articolo 57, paragrafo 1 |
Articolo 63, paragrafo 1 |
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Articolo 57, paragrafo 2 |
Articolo 63, paragrafo 2 |
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Articolo 57, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 63, paragrafo 3 |
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Articolo 57, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 75, paragrafo 1 |
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Articolo 57, paragrafo 4 |
Articolo 63, paragrafo 4 |
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Articolo 58 |
Articolo 64 |
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Articolo 59 |
Articolo 65 |
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Articolo 60 |
Articolo 66 |
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Articolo 61 |
Articolo 67 |
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Articolo 62 |
Articolo 68 |
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Articolo 63 |
— |
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Articolo 64 |
— |
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Articolo 65, paragrafi 1, 2 bis, 3, 4 e 5 |
Articolo 70, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 |
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Articolo 66, paragrafo 1 |
Articolo 70, paragrafo 8, e articolo 71, paragrafo 1 |
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Articolo 66, paragrafo 2 |
Articolo 70, paragrafo 6 |
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Articolo 66, paragrafi 2 bis e 2 ter |
Articolo 71, rispettivamente paragrafi 2 e 3 |
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Articolo 66, paragrafo 3, primo e terzo comma |
Articolo 71, paragrafo 4 |
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Articolo 66, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 70, paragrafo 7, prima frase |
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Articolo 66, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 71, rispettivamente paragrafi 5 e 6 |
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Articolo 67, paragrafo 1 |
Articolo 70, paragrafo 8, e articolo 72, paragrafo 1 |
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Articolo 67, paragrafo 2 |
Articolo 72, paragrafo 2 |
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Articolo 68 |
Articolo 73 |
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Articolo 69 |
Articolo 74 |
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Articolo 70 |
Articolo 76 |
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Articolo 71 |
Articolo 77 |
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Articolo 71 bis |
Articolo 78 |
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Articolo 71 ter |
Articolo 79 |
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Articolo 72 |
Articolo 75, paragrafo 2 |
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Articolo 73, paragrafi 1, 3 e 4 |
Articolo 80, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3 |
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Articolo 73, paragrafi 5, 6 e 7 |
— |
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Articolo 73 bis, paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3 e 4 |
Articolo 81, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |
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Articolo 74 |
Articolo 82 |
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Articolo 75 |
Articolo 83 |
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Articolo 76 |
Articolo 84 |
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Articolo 77 |
— |
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Articolo 78 |
Articolo 85 |
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Articolo 80 |
— |
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Articolo 81 |
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Allegato I |
Allegato II |
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