Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 31/10/2008 |
Numero: | 1074 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.6.1501 - Regolamento 31 ottobre 2008, n. 1074.
Regolamento (CE) n. 1074/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
(G.U.U.E. 1 novembre 2008, n. L 294)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione [2], la cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo non è richiesta quando la domanda di titolo d’importazione è corredata del certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria dell’Argentina. Nella pratica tuttavia, tale certificato di conformità è annesso ai documenti di trasporto e segue dunque la merce. Per ragioni amministrative, ciò impedisce agli operatori di ottenere l’esonero dalla cauzione previsto dalla normativa. Per ovviare a questa situazione, è opportuno modificare le modalità secondo cui gli operatori sono tenuti a presentare la prova richiesta.
(2) L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede, in caso di importazione di frumento tenero di qualità alta, la costituzione di una cauzione specifica in aggiunta alle cauzioni previste dal
(3) L’allegato IV ter del regolamento (CE) n. 1249/96 contiene un modello di certificato di conformità autorizzato dal governo del Canada per quanto concerne le specifiche di qualità per le esportazioni di frumento tenero e di frumento duro verso la Comunità europea. Con lettera ufficiale del 20 maggio 2008, le autorità canadesi hanno informato i servizi della Commissione in merito a una modifica del loro modello nazionale. Occorre pertanto adeguare il suddetto modello.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/96.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:
1) all’articolo 2, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
"Fatto salvo l’articolo 293, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importatore deve costituire presso l’organismo competente interessato una cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando il titolo d’importazione è corredato di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell’Argentina, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.";
2) l’articolo 5 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, secondo comma, la terza frase è sostituita dal testo seguente:
"In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.";
b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3. In caso di sospensione dei dazi doganali all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell’articolo 187 del
3) all’allegato IV ter, il modello di certificato di conformità autorizzato dal governo del Canada per quanto concerne le specifiche di qualità per le esportazioni di frumento tenero e frumento duro è sostituito dal modello che figura nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
[3] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
ALLEGATO
MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEL CANADA PER IL FRUMENTO TENERO E IL FRUMENTO DURO E SPECIFICHE DI QUALITÀ PER L’ESPORTAZIONE
(Omissis)