§ 1.6.1239 - Regolamento 3 aprile 2001, n. 690.
Regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/04/2001
Numero:690


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7. 
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12. 


§ 1.6.1239 - Regolamento 3 aprile 2001, n. 690.

Regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 5 aprile 2001, n. L 95).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Il mercato comunitario delle carni bovine sta attraversando una profonda crisi, dovuta alla sfiducia dei consumatori dopo la comparsa di nuovi casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Sia il consumo che la produzione sono scesi a livelli senza precedenti, provocando un crollo dei prezzi alla produzione. Secondo le previsioni, la crisi dovrebbe protrarsi ancora per un certo tempo. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

      (2) Una disposizione di questo tipo è stata adottata con il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, modificato dal regolamento (CE) n. 111/2001, che prevede un regime di acquisto per la distruzione di animali di età superiore a 30 mesi e principalmente di animali che, al momento della macellazione, non sono stati sottoposti a un test per il rilevamento della BSE.

      (3) Il regolamento (CE) n. 2777/2000 è applicabile al massimo fino al 30 giugno 2001. In virtù della decisione 2000/764/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi dal 1° luglio 2001, tutti i bovini di età superiore a 30 mesi destinati alla macellazione normale a fini di consumo umano siano sottoposti a uno dei test rapidi approvati elencati nell'allegato IV, parte A, della decisione 98/ 272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e recante modifica della decisione 94/474/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2000/764/CE.

      (4) È pertanto opportuno istituire un nuovo regime speciale di acquisto per le carni di animali sottoposti a test, che consenta agli Stati membri di immagazzinare le carni, come alternativa alla distruzione, al più tardi dal 1° luglio 2001, ma che possa essere applicato precedentemente negli Stati membri che intendono farlo o in quelli autorizzati a interrompere l'applicazione del regolamento (CE) n. 2777/2000.

      (5) Data l'estensione della crisi della BSE e, in particolare, la sua probabile durata, e quindi l'entità dell'impegno necessario per sostenere il mercato, sarebbe opportuno che tale impegno fosse ripartito tra la Comunità e gli Stati membri, soprattutto tenuto conto del gran numero di animali di cui si prevede l'acquisto nell'ambito del regime e dell'importo limitato delle risorse di bilancio disponibili per il finanziamento comunitario.

      (6) Non è necessario che il presente regolamento si applichi nel Regno Unito, in quanto il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000, introduce già in tale Stato membro un regime speciale per gli animali di età superiore a 30 mesi.

      (7) Le spedizioni di carne dal Regno Unito e dal Portogallo continuano a essere soggette alla decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/ CE e abroga la decisione 96/239/CE, modificata da ultimo, per quanto riguarda il Regno Unito, dalla decisione 98/692/CE della Commissione  e, per quanto riguarda il Portogallo, alla decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo, modificata da ultimo dalla decisione 2000/104/CE.

      (8) Per garantire il corretto funzionamento del regime è fondamentale evitare movimenti speculativi di carni e animali. In tale contesto, occorre fissare un periodo di detenzione per gli animali in questione.

      (9) I prodotti acquistati potranno essere venduti dopo il 1° gennaio 2002, quando si applicherà il sistema obbligatorio di etichettatura basato sull'origine previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. Le etichette dei prodotti dovranno quindi recare l'indicazione del paese o dei paesi di nascita e d'ingrasso degli animali in questione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000, nonché, se del caso, le indicazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000.

      (10) Per ottenere i migliori risultati in termini di rapporto costo-efficacia, gli acquisti devono essere limitati alle categorie di animali di età superiore a 30 mesi che possono essere ritirati dal mercato ai prezzi più bassi possibili. Allo stesso scopo, e per aumentare la necessaria flessibilità nella gestione del regime, gli acquisti devono essere decisi in seguito a una procedura di gara.

      (11) I prezzi di mercato per le categorie ammissibili nell'ambito del regime e, in particolare, i prezzi per le vacche, che costituiscono la categoria più rappresentativa, variano molto da uno Stato membro all'altro. È quindi opportuno appurare se in un determinato Stato membro la situazione del mercato delle vacche sia tanto critica da giustificare un sostegno eccezionale del mercato stesso. A tale scopo deve applicarsi un sistema di prezzi limite a livello nazionale. Tali prezzi limite devono tener conto dei prezzi medi di mercato di una qualità rappresentativa nell'ultimo triennio in cui la situazione di mercato sia stata normale.

      (12) Per garantire il massimo impatto possibile sul mercato, occorre fissare per le gare prezzi massimi diversi per ciascuno Stato membro ammissibile agli acquisti in applicazione del sistema dei prezzi limite. Nel fissare il prezzo massimo, occorre tener conto di un importo corrispondente ai costi netti che comporta la macellazione a fini di consumo umano. Il prezzo massimo non dev'essere superiore al prezzo di mercato in vigore, maggiorato dell'importo di cui sopra.

      (13) Occorre adottare disposizioni relative alle condizioni di consegna e pagamento del quantitativo aggiudicato. È opportuno adeguare, entro certi limiti, i pagamenti corrisposti all'aggiudicatario laddove i quantitativi di carne effettivamente consegnati da quest'ultimo non siano conformi alla qualità di riferimento oggetto della gara.

      (14) Lo Stato membro interessato dev'essere libero di decidere se le carni prese in consegna debbano essere immagazzinate o distrutte. In quest'ultimo caso, lo Stato membro deve adottare le misure necessarie per garantire la destinazione finale di tutte le carni di cui trattasi. Se le carni sono destinate all'ammasso, lo Stato membro deve stabilire metodi di ammasso appropriati.

      (15) Per evitare perturbazioni del mercato, la commercializzazione dei prodotti immagazzinati può essere effettuata soltanto previa approvazione da parte della Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione. Se i prodotti sono utilizzati a fini di aiuto umanitario, dev'essere garantito il rispetto degli accordi internazionali.

      (16) Tenuto conto dei costi che le autorità nazionali devono finanziare nell'ambito del regime, è opportuno prevedere che i proventi delle vendite dei prodotti immagazzinati appartengano agli Stati membri.

      (17) Occorre provvedere affinché esperti della Commissione controllino il rispetto delle condizioni come indicato.

      (18) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri acquistano carcasse o mezzene refrigerate di bovini di età superiore a 30 mesi delle seguenti categorie, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio:

     — categoria B,

     — categoria D e

     — categoria E.

     Tuttavia:

     - a partire dalla 17a gara parziale del 7 gennaio 2002 gli Stati membri acquistano carcasse o mezzene delle categorie B ed E,

     - i quantitativi acquistati nell'ambito di gare realizzate nel 2002 non superano complessivamente 40000 tonnellate. [1]

     2. Possono essere acquistate soltanto carcasse o mezzene refrigerate:

     — ottenute da animali che, al momento della macellazione, siano risultati negativi a uno dei test rapidi approvati elencati nell'allegato IV della decisione 98/272/CE,

     — recanti il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio,

     — ottenute da animali che sono stati presenti in una o più aziende situate nello Stato membro interessato per almeno sei mesi prima della macellazione,

     — ottenute da animali macellati da non oltre sei giorni,

     — presentate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1208/81; per la determinazione del peso delle carcasse si applica, se del caso, l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione; gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione delle carcasse,

     — correttamente classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81,

     — identificate con il numero di macellazione e mediante un bollo stampato che indichi la categoria e la conformazione,

     — etichettate conformemente al sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000, ivi comprese le indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, di tale regolamento.

     3. Gli Stati membri possono derogare alla disposizione prevista nell'ultimo trattino del paragrafo 2 se le carcasse o le mezzene in causa vengono distrutte dopo essere state prese in consegna. [2]

 

          Art. 2.

     1. Il prezzo di acquisto delle carcasse refrigerate acquistate in uno Stato membro a norma del presente regolamento è stabilito in seguito a una procedura di gara.

     2. La procedura di gara si apre in uno Stato membro che per due settimane consecutive ha registrato un prezzo medio di mercato per la classe di riferimento della categoria D pari o inferiore al prezzo limite indicato nell'allegato I per lo Stato membro in questione.

     La procedura di gara è sospesa in uno Stato membro che per due settimane consecutive ha registrato un prezzo medio di mercato per la classe di riferimento della categoria D superiore al prezzo limite indicato nell'allegato I per lo Stato membro in questione.

     L'apertura e la sospensione di cui sopra sono decise dalla Commissione.

     3. La classe di riferimento è 04 in Irlanda e 03 negli altri Stati membri.

     4. Le condizioni per la partecipazione alla gara sono indicate nell'allegato II.

     5. Le disposizioni del presente regolamento hanno la funzione di bando di gara generale permanente. Per ogni singola gara, gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara da pubblicare entro il venerdì che precede la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicando in particolare l'indirizzo dell'organismo competente autorizzato a ricevere le offerte. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno indicato nell'allegato III.

     Gli organismi d'intervento notificano alla Commissione le offerte ricevute entro le 24 ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

 

          Art. 3.

     1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara, e secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, viene fissato un prezzo massimo di acquisto per la classe di riferimento. Può essere fissato un prezzo diverso per ciascuno Stato membro.

     Il prezzo massimo non può superare il prezzo limite maggiorato di un importo pari a 18 EUR/100 kg di peso carcassa. [3]

     2. L'offerta è respinta:

     — se il prezzo proposto supera il prezzo in vigore per la classe di riferimento della categoria D, maggiorato di un importo pari a 18 EUR/100 kg di peso carcassa, [4]

     — se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui al paragrafo 1.

     3. Si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

     4. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

 

          Art. 4.

     1. Le autorità competenti informano immediatamente ciascun offerente in merito al risultato della sua partecipazione alla gara.

     Allo stesso tempo, gli aggiudicatari sono informati del quantitativo da consegnare e del prezzo aggiudicato.

     2. I quantitativi aggiudicati sono consegnati entro i 17 giorni di calendario successivi al giorno di pubblicazione del regolamento che fissa il prezzo massimo di acquisto. In casi eccezionali, lo Stato membro può prorogare questo termine al massimo di una settimana.

     Tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, gli Stati membri stabiliscono il luogo di presa in consegna e lo indicano nel bando di gara di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

     3. L'accettazione e la presa in consegna delle carcasse è subordinata alla verifica, da parte delle autorità competenti, della loro conformità alle disposizioni del presente regolamento. Le autorità competenti, inoltre, controllano e registrano sistematicamente il peso e la classificazione di ogni carcassa e conservano tali registrazioni.

     4. Se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore al quantitativo aggiudicato, la cauzione:

     a) è svincolata interamente, se la differenza non supera il 5 %;

     b) è incamerata, salvo in caso di forza maggiore:

     — proporzionalmente ai quantitativi non consegnati o non accettati se la differenza non supera il 15 %,

     — interamente negli altri casi.

 

          Art. 5.

     1. L'autorità competente versa all'aggiudicatario il prezzo indicato nella sua offerta entro 65 giorni dalla fine della presa in consegna dei prodotti.

     2. Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato, entro il limite del quantitativo aggiudicato.

     3. Fatta eccezione per le carcasse della classe B, se vengono prese in consegna carcasse di classe diversa dalla O, il prezzo versato all'aggiudicatario viene adeguato mediante l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegato IV. [5]

     4. Il tasso da applicare al prezzo massimo di acquisto e al prezzo aggiudicato è il tasso di cambio vigente il giorno dell'entrata in vigore del regolamento che fissa il prezzo massimo di acquisto per la gara di cui trattasi.

     5. La Comunità finanzia il 70 % del prezzo delle carni acquistate in virtù del presente regolamento.

     Gli Stati membri interessati finanziano il restante 30 %, nonché i costi relativi alle operazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

 

          Art. 6.

     Dopo aver preso in consegna le carni, l'autorità competente può utilizzare i prodotti in questione conformemente all'articolo 9 o eliminarli conformemente all'articolo 7, con o senza ammasso preliminare.

 

          Art. 7. [6]

     Se si ricorre all'eliminazione, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie a garantire che tutte le carni in questione siano trasformate mediante fusione e che i prodotti così ottenuti non possano essere utilizzati ai fini dell'alimentazione umana o animale.

     Tuttavia, l’autorità competente può decidere che le carcasse e le mezzene siano eliminate mediante incenerimento o sotterramento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

     a) i capi siano stati macellati come previsto dal presente regolamento in stabilimenti situati in una regione ultraperiferica di difficile accesso;

     b) nella regione non sia disponibile l’infrastruttura necessaria per la trasformazione delle carcasse e delle mezzene mediante fusione, come previsto al primo comma.

     Le mezzene o le carcasse devono essere sotterrate, ai sensi del secondo comma, ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi ed in terreno adatto, per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente. Prima del sotterramento, occorre cospargere le carcasse o le mezzene con un idoneo disinfettante autorizzato dall’autorità competente.

 

          Art. 8.

     1. Se gli Stati membri decidono di ricorrere all'ammasso, le carni possono essere immagazzinate con osso o disossate, o in forma di conserve. Gli Stati membri interessati stabiliscono le disposizioni relative al sezionamento, al disossamento, all'inscatolamento, all'ammasso e/o ad eventuali altre operazioni relative ai prodotti e all'ammasso degli stessi.

     2. Alla fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e le caratteristiche dei prodotti immagazzinati durante il mese precedente.

     3. Durante l'ammasso, l'autorità competente esegue controlli regolari, in particolare allo scopo di garantire la presenza permanente dei prodotti all'ammasso.

 

          Art. 9.

     1. Se le carni sono destinate a scopi diversi da quelli di cui all'articolo 7, esse possono essere immesse in circolazione:

     — senza destinazione o uso specifici,

     — con destinazione o uso specifici sul mercato comunitario,

     — per l'esportazione commerciale, o

     — per una specifica operazione di aiuto umanitario in un paese terzo.

     Se le carni sono utilizzate conformemente al terzo o al quarto trattino, non vengono concesse restituzioni all'esportazione per i quantitativi in questione.

     2. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che i prodotti consegnati a norma degli ultimi tre trattini del paragrafo 1 siano utilizzati allo scopo previsto.

     3. L'immissione in circolazione dei prodotti a norma dei primi tre trattini del paragrafo 1 viene eseguita in modo tale da evitare sia la perturbazione del mercato, sia la concorrenza diretta con lo smercio dei prodotti d'intervento.

     4. L'immissione in circolazione dei prodotti a norma del paragrafo 1 può essere effettuata soltanto previa approvazione da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     5. Se uno Stato membro intende utilizzare i prodotti immagazzinati per fornire un aiuto umanitario a un paese terzo, esso garantisce il rispetto di tutte le disposizioni applicabili nell'ambito degli accordi internazionali.

 

          Art. 10.

     I proventi delle vendite dei prodotti effettuate in conformità del presente regolamento appartengono allo Stato membro interessato.

 

          Art. 11.

     Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, esperti della Commissione, eventualmente accompagnati da esperti degli Stati membri, possono eseguire controlli sul posto per verificare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 12. [7]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica in tutti gli Stati membri, tranne il Regno Unito, dal 1° luglio 2001. Tuttavia, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente regolamento:

     — si applica negli Stati membri in cui non si applica più il regolamento (CE) n. 2777/2000 a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento,

     — può applicarsi in altri Stati membri, i quali informano la Commissione se e da quando intendono applicarlo.

 

 

ALLEGATO I [8]

Prezzi limite di cui all'articolo 2, paragrafo 2

 

 

 

(EUR/100 kg di peso carcassa)

 

Fino al 30 giugno 2001

Dal 1° luglio 2001 al 31 marzo 2002

Belgio

180,0

167,3

Danimarca

178,2

165,6

Germania

177,7

165,2

Grecia

158,0

146,9

Spagna

158,0

146,9

Francia

218,3

202,9

Irlanda

193,3

179,6

Italia

158,0

146,9

Lussemburgo

188,2

174,9

Paesi Bassi

185,2

172,1

Austria

161,5

150,1

Portogallo

158,0

146,9

Finlandia

169,4

157,4

Svezia

205,7

191,1

 

 

ALLEGATO II

Condizioni per la partecipazione alla gara

 

     Offerte

     1. Le offerte possono essere presentate solamente:

     a) dagli stabilimenti di macellazione del settore bovino riconosciuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera a), della direttiva 64/433/CEE, qualunque sia il loro statuto giuridico;

     b) dai commercianti di bestiame o carni che fanno eseguire in detti macelli la macellazione per proprio conto e che sono iscritti nel registro dell'IVA nazionale.

     2. Gli interessati partecipano alla gara con la presentazione della loro offerta alle autorità competenti degli Stati membri dove essa è stata aperta depositando l'offerta scritta dietro ricevuta di ritorno, oppure inviandola con un qualsiasi mezzo di comunicazione scritta accettato da dette autorità, sempre con ricevuta di ritorno.

     3. Ciascun interessato può presentare soltanto un'offerta per gara.

     Ogni Stato membro accerta che gli interessati siano tra loro indipendenti dal punto di vista della direzione, del personale e della gestione.

     Qualora esistano seri indizi del contrario, oppure che un'offerta non corrisponde alla realtà economica, l'ammissibilità dell'offerta stessa è subordinata alla presentazione, da parte dell'offerente, di adeguate prove del rispetto delle disposizioni del secondo comma.

     Ove si accerti che un interessato ha presentato più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili.

     4. Nell'offerta sono precisati:

     a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

     b) il quantitativo totale di prodotti delle categorie ammissibili, espresso in tonnellate;

     c) il prezzo proposto per 100 kg di prodotti della classe di riferimento della categoria D, espresso in euro con due decimali al massimo.

     5. Un'offerta è valida soltanto se:

     a) riguarda un quantitativo di almeno 10 tonnellate;

     b) è accompagnata dall'impegno scritto dell'offerente di rispettare tutte le norme della gara di cui trattasi;

     c) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di cui sotto per la gara di cui trattasi.

     6. Dopo lo scadere del termine di presentazione, l'offerta non può più essere ritirata.

     7. Viene assicurata la riservatezza delle offerte.

 

     Cauzione

     1. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la consegna dei prodotti nel luogo di presa in consegna designato entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, costituiscono obbligazioni principali il cui adempimento è garantito dalla costituzione di una cauzione di 25 EUR/100 kg.

     La cauzione è costituita presso l'autorità competente dello Stato membro dove è presentata l'offerta.

     2. La cauzione è costituita esclusivamente sotto forma di deposito in contanti secondo l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, o in una delle forme di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.

     3. Per le offerte non accettate, la cauzione è svincolata, non appena siano noti i risultati della gara.

     Per le offerte accettate, essa è svincolata alla fine della presa in consegna dei prodotti, salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4.

 

 

ALLEGATO III [9]

Date di cui all'articolo 2, paragrafo 5

 

     17 aprile 2001

     30 aprile 2001

     14 maggio 2001

     28 maggio 2001

     11 giugno 2001

     25 giugno 2001

     9 luglio 2001

     23 luglio 2001

     27 agosto 2001

     10 settembre 2001

     24 settembre 2001

     8 ottobre 2001

     22 ottobre 2001

     12 novembre 2001

     26 novembre 2001

     10 dicembre 2001

     7 gennaio 2002

     21 gennaio 2002

     11 febbraio 2002

     25 febbraio 2002

     11 marzo 2002

 

 

ALLEGATO IV [10]

Coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 3

 

Classe

 

 

S E U R

O

P

Belgio

1,13 (1)

1,00

0,74

Danimarca

1,24

1,00

0,78

Germania

1,12

1,00

0,74

Grecia

1,15

1,00

0,98

Spagna

1,27

1,00

0,67

Francia

1,22

1,00

0,88

Irlanda

1,07

1,00

0,91

Italia

1,17

1,00

0,89

Lussemburgo

1,20 (1)

1,00

0,83

Paesi Bassi

1,07

1,00

0,92

Austria

1,09

1,00

0,87

Portogallo

1,17

1,00

0,83

Finlandia

1,15

1,00

0,84

Svezia

1,09

1,00

0,76

 

(1) Laddove le carcasse sono classificate come S o E, il coefficiente è 1,87.

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2595/2001.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1648/2001.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1648/2001.

[4] Trattino così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1648/2001.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1648/2001.

[6] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1757/2005.

[7] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2595/2001.

[8] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2595/2001.

[9] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2595/2001.

[10] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2155/2001.