Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/10/2005 |
Numero: | 1757 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1240 - Regolamento 27 ottobre 2005, n. 1757.
Regolamento (CE) n. 1757/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine
(G.U.U.E. 28 ottobre 2005, n. L 285).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Dall’esperienza è emerso che nelle regioni ultraperiferiche con difficoltà di accesso e in cui sono completamente inesistenti, ad una distanza ragionevole, le infrastrutture necessarie per la fusione delle carcasse, è impossibile eliminare le carcasse acquistate nell’ambito del regime suddetto secondo le modalità previste dall’articolo 7 del
(3) In considerazione delle condizioni particolari esistenti nelle regioni ultraperiferiche, è opportuno modificare il
(4) Appare pertanto indicato, per i motivi eccezionali suddetti, autorizzare i sotterramenti realizzati in passato nelle regioni ultraperiferiche conformemente alle pertinenti norme veterinarie e ambientali. A tal fine è necessario modificare il regolamento in esame con efficacia retroattiva al 1° luglio 2001.
(5) Occorre pertanto modificare il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 7 del
«Tuttavia, l’autorità competente può decidere che le carcasse e le mezzene siano eliminate mediante incenerimento o sotterramento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) i capi siano stati macellati come previsto dal presente regolamento in stabilimenti situati in una regione ultraperiferica di difficile accesso;
b) nella regione non sia disponibile l’infrastruttura necessaria per la trasformazione delle carcasse e delle mezzene mediante fusione, come previsto al primo comma.
Le mezzene o le carcasse devono essere sotterrate, ai sensi del secondo comma, ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi ed in terreno adatto, per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente. Prima del sotterramento, occorre cospargere le carcasse o le mezzene con un idoneo disinfettante autorizzato dall’autorità competente.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.