§ 1.6.1240 - Regolamento 27 ottobre 2005, n. 1757.
Regolamento (CE) n. 1757/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/10/2005
Numero:1757


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1240 - Regolamento 27 ottobre 2005, n. 1757.

Regolamento (CE) n. 1757/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

(G.U.U.E. 28 ottobre 2005, n. L 285).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l’articolo 38, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione prevede un regime di acquisto di carcasse di determinate categorie di animali di età superiore a 30 mesi. Dopo aver preso in consegna le carcasse, gli Stati membri possono, tra le altre possibilità, eliminare i prodotti. In caso di eliminazione, a norma dell’articolo 7 del citato regolamento l’autorità competente adotta tutte le misure necessarie a garantire che le carni siano trasformate mediante fusione e che i prodotti così ottenuti non possano essere utilizzati per l’alimentazione umana o animale. Dal marzo 2002 non sono più state effettuate vendite nell’ambito della suddetta misura speciale di sostegno del mercato.

      (2) Dall’esperienza è emerso che nelle regioni ultraperiferiche con difficoltà di accesso e in cui sono completamente inesistenti, ad una distanza ragionevole, le infrastrutture necessarie per la fusione delle carcasse, è impossibile eliminare le carcasse acquistate nell’ambito del regime suddetto secondo le modalità previste dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 690/2001. Le carcasse acquistate in applicazione del regolamento (CE) n. 690/2001 nelle regioni ultraperiferiche negli anni 2001 e 2002 sono state sotterrate nel rispetto delle pertinenti norme veterinarie e ambientali e in linea con l’obiettivo dell’eliminazione delle carcasse stabilito dall’articolo 7 del medesimo regolamento.

      (3) In considerazione delle condizioni particolari esistenti nelle regioni ultraperiferiche, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 690/2001 e permettere l’eliminazione delle carcasse acquistate nell’ambito del regime secondo modalità diverse dalla trasformazione mediante fusione.

      (4) Appare pertanto indicato, per i motivi eccezionali suddetti, autorizzare i sotterramenti realizzati in passato nelle regioni ultraperiferiche conformemente alle pertinenti norme veterinarie e ambientali. A tal fine è necessario modificare il regolamento in esame con efficacia retroattiva al 1° luglio 2001.

      (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 690/2001.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 690/2001 sono aggiunti i seguenti commi:

     «Tuttavia, l’autorità competente può decidere che le carcasse e le mezzene siano eliminate mediante incenerimento o sotterramento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

     a) i capi siano stati macellati come previsto dal presente regolamento in stabilimenti situati in una regione ultraperiferica di difficile accesso;

     b) nella regione non sia disponibile l’infrastruttura necessaria per la trasformazione delle carcasse e delle mezzene mediante fusione, come previsto al primo comma.

     Le mezzene o le carcasse devono essere sotterrate, ai sensi del secondo comma, ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi ed in terreno adatto, per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente. Prima del sotterramento, occorre cospargere le carcasse o le mezzene con un idoneo disinfettante autorizzato dall’autorità competente.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.