§ 1.5.s78 - Decisione 25 maggio 2009, n. 470.
Decisione n. 2009/470/CE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/05/2009
Numero:470


Sommario
Art. 1. La presente decisione stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a
Art. 2. Le azioni veterinarie specifiche comprendono
Art. 3. 1. Il presente articolo è applicabile qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie seguenti
Art. 4. 1. Il presente articolo e l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, si applicano nel caso in cui l’influenza aviaria si manifesti nel territorio di uno Stato membro
Art. 5. Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo [...]
Art. 6. 1. L’articolo 3 è applicabile in caso di recrudescenza delle malattie elencate all’articolo 3, paragrafo 1 anche se il territorio in cui la malattia si sviluppa è oggetto di un programma di [...]
Art. 7. 1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, di aggiungere all’elenco figurante all’articolo 3, paragrafo 1, una malattia [...]
Art. 8. 1. Lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie di cui all’articolo 3, paragrafo [...]
Art. 9. 1. La Comunità può decidere, su richiesta di uno Stato membro, di far costituire dagli Stati membri scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie di cui all’articolo 3, [...]
Art. 10. 1. Se la comparsa o la propagazione in un paese terzo di una delle malattie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 1 all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 1 e [...]
Art. 11. 1. La Commissione effettua controlli in loco in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare, sotto l’aspetto veterinario, l’applicazione delle misure previste
Art. 12. Per le azioni previste nella presente sezione, l’importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio
Art. 13. Il contributo finanziario della Comunità non è concesso qualora l’importo complessivo dell’azione sia inferiore a 10000 EUR
Art. 14. 1. Il presente articolo è applicabile qualora nel territorio di uno Stato membro si manifesti l’afta epizootica
Art. 15. Ogni azione decisa dalla Comunità a favore della lotta contro l’afta epizootica all’esterno della Comunità, e particolarmente quelle decise in applicazione degli articoli 8 e 10, può beneficiare di [...]
Art. 16. Le azioni e modalità di esecuzione delle azioni di cui all’articolo 15, le condizioni cui possono essere soggette e l’entità del contributo finanziario della Comunità sono fissate secondo la [...]
Art. 17. La costituzione di riserve comunitarie di vaccini antiaftosi, prevista dalla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell’ 11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l’afta [...]
Art. 18. Per le azioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 l’importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio
Art. 19. La Comunità partecipa all’attuazione di una politica d’informazione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti di origine [...]
Art. 20. Le azioni di cui all’articolo 19, nonché le relative modalità di esecuzione e l’entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 40, [...]
Art. 21. Per le azioni previste nella presente sezione, l’importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio
Art. 22. La Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organizzazioni internazionali ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel [...]
Art. 23. Le azioni di cui all’articolo 22 nonché le relative modalità di esecuzione e l’entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo [...]
Art. 24. Per le azioni previste nella presente sezione l’importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio
Art. 25. Il contributo finanziario della Comunità all’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini è fissato, fatto salvo l’articolo 28, paragrafo 1, dalla direttiva 77/391/CEE [...]
Art. 26. 1. Il contributo finanziario della Comunità all’eradicazione della peste suina classica è fissato dalla decisione 80/1096/CEE
Art. 27. 1. Ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi [...]
Art. 28. 1. Nonostante gli articoli 25, 26 e 27, il livello del contributo finanziario della Comunità a programmi concernenti malattie menzionate in tali articoli è stabilito dalla Commissione, secondo la [...]
Art. 29. Gli impegni di bilancio della Comunità per il cofinanziamento dei programmi sono eseguiti annualmente. Gli impegni di spesa per i programmi pluriennali sono decisi in applicazione dell’articolo 76, [...]
Art. 30. La Comunità contribuisce a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari
Art. 31. 1. Può beneficiare di un aiuto comunitario qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria, che svolga gli [...]
Art. 32. 1. Ogni Stato membro elabora un programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario
Art. 33. L’articolo 32, paragrafi 6 e 7 è applicabile ai programmi varati a norma della decisione prevista dalle direttive del Consiglio 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi [...]
Art. 34. 1. La Commissione può organizzare, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti, periodi di tirocinio o riunioni di perfezionamento per il personale nazionale, in particolare per quello [...]
Art. 35. 1. La creazione di sistemi d’identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell’ambito della normativa sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, [...]
Art. 36. 1. Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso per l’informatizzazione delle procedure veterinarie inerenti
Art. 37. 1. Se uno Stato membro, per attuare la politica di controlli richiesta dal funzionamento del mercato interno per gli animali vivi e i prodotti di origine animale, incontra, dal punto di vista [...]
Art. 38. Per le azioni previste nella presente sezione, l’importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio
Art. 39. Le spese soggette a finanziamento ai sensi della presente decisione sono gestite direttamente dalla Commissione a norma dell’articolo 148, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Art. 40. 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del [...]
Art. 41. Ogni quattro anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione sanitaria degli animali e sul rapporto costo-efficacia dei programmi dei vari Stati [...]
Art. 42. La decisione n. 90/424/CEE è abrogata
Art. 43. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.s78 - Decisione 25 maggio 2009, n. 470.

Decisione n. 2009/470/CE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario

(G.U.U.E. 18 giugno 2009, n. L 155)

 

(Versione codificata)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 37,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [2], ha subito numerose e sostanziali modificazioni. [3]. È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale decisione.

 

(2) Gli animali vivi e i prodotti di origine animale figurano nell’elenco di cui all’allegato I del trattato. L’allevamento e la commercializzazione dei prodotti di origine animale rappresentano una fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola.

 

(3) Lo sviluppo razionale del settore e il miglioramento della produttività implicano la realizzazione di azioni veterinarie intese a tutelare e a migliorare il livello di protezione sanitaria e zoosanitaria nella Comunità.

 

(4) Per il conseguimento di questo obiettivo occorre prevedere un aiuto della Comunità per le azioni che sono state avviate o che lo saranno.

 

(5) È opportuno contribuire, mediante una partecipazione finanziaria della Comunità, all’eradicazione quanto più rapida possibile di qualsiasi focolaio di malattie contagiose gravi.

 

(6) È altresì opportuno prevenire e ridurre, mediante misure di controllo appropriate, l’apparizione di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute dell’uomo.

 

(7) Alla luce dell’adozione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie [4], il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso anche per le misure di eradicazione adottate dagli Stati membri per lottare contro altre malattie degli animali d’acquacoltura, fatte salve le disposizioni comunitarie di controllo.

 

(8) I contributi finanziari comunitari destinati alla lotta contro le malattie degli animali d’acquacoltura dovrebbero essere oggetto di un esame volto a verificare il rispetto delle disposizioni di lotta stabilite dalla direttiva 2006/88/CE, secondo le procedure applicabili a tale esame e controllo per alcune malattie degli animali terrestri.

 

(9) Il funzionamento del mercato interno richiede una politica in materia di controlli che presuppone un sistema di controllo armonizzato per i prodotti provenienti dai paesi terzi. È opportuno agevolare l’applicazione di questa politica tramite una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione e allo sviluppo di questo regime.

 

(10) Per l’armonizzazione delle esigenze fondamentali in materia di protezione della salute pubblica, della salute degli animali e della protezione degli animali è opportuno prevedere la designazione di laboratori comunitari di collegamento e di riferimento nonché attuare una serie di azioni di carattere tecnico e scientifico. È opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità. In particolare nel settore della protezione degli animali è utile creare una base di dati per raccogliere le informazioni necessarie e suscettibili di essere diffuse.

 

(11) La raccolta di informazioni è indispensabile ai fini di una migliore messa a punto e attuazione della legislazione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. Inoltre, si avverte l’urgente esigenza di diffondere il più ampiamente possibile in tutta la Comunità le informazioni relative alla legislazione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. È auspicabile, pertanto, includere la salute animale e la sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale nel finanziamento della politica d’informazione nel campo della protezione degli animali.

 

(12) Talune azioni comunitarie di eradicazione di alcune malattie degli animali beneficiano già di un aiuto finanziario della Comunità. A tale proposito vanno citate la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un’azione della Comunità per l’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini [5]; la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e istituisce un’azione complementare della Comunità per l’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini [6]; la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell’ 11 novembre 1980, che instaura un’azione finanziaria della Comunità in vista dell’eradicazione della peste suina classica [7]; e la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un’azione comunitaria per l’elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione [8]. È opportuno che la partecipazione finanziaria della Comunità per l’eradicazione di ciascuna delle malattie summenzionate sia fissata dalla corrispondente decisione.

 

(13) È opportuno prevedere un’azione finanziaria della Comunità per l’eradicazione, il controllo e la sorveglianza di talune malattie degli animali. È opportuno raggruppare in un unico capitolo tutte le azioni finanziarie della Comunità relative all’eradicazione, al controllo e alla sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi comportanti spese obbligatorie a carico del bilancio della Comunità.

 

(14) È opportuno che la Commissione gestisca direttamente le spese, data la natura delle medesime, fatto salvo il fondo di cui alla presente decisione.

 

(15) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9],

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

CAPO I

 

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1.

La presente decisione stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a:

 

- azioni veterinarie specifiche,

 

- azioni di controllo nel settore veterinario,

 

- programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.

 

La presente decisione non pregiudica la possibilità per taluni Stati membri di beneficiare di un contributo finanziario della Comunità superiore al 50 %, in virtù del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’ 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [10].

 

CAPO II

 

AZIONI VETERINARIE SPECIFICHE

 

SEZIONE 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 2.

Le azioni veterinarie specifiche comprendono:

 

- interventi d’emergenza,

 

- una campagna contro l’afta epizootica,

 

- una politica d’informazione in materia di salute animale, salvaguardia del benessere degli animali e sicurezza alimentare,

 

- azioni tecniche o scientifiche,

 

- una partecipazione ad azioni nazionali di eradicazione di talune malattie.

 

SEZIONE 2

 

Interventi d’urgenza

 

     Art. 3.

1. Il presente articolo è applicabile qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie seguenti:

 

- peste bovina,

 

- peste dei piccoli ruminanti,

 

- malattia vescicolosa dei suini,

 

- febbre catarrale degli ovini,

 

- malattia di Teschen,

 

- vaiolo degli ovi-caprini,

 

- febbre della valle del Rift,

 

- dermatite nodulare contagiosa,

 

- peste equina africana,

 

- stomatite vescicolosa,

 

- encefalite equina virale venezuelana,

 

- malattia emorragica epizootica dei cervi,

 

- peste suina classica,

 

- peste suina africana,

 

- pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini,

 

- necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN),

 

- sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS),

 

- infezione da Bonamia exitiosa,

 

- infezione da Perkinsus marinus,

 

- infezione da Microcytos mackini,

 

- sindrome di Taura nei crostacei,

 

- malattia della testa gialla nei crostacei.

 

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione della malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa sotto sequestro dell’azienda dal momento in cui si sospetta la presenza della malattia, e dal momento della conferma ufficiale della presenza della malattia:

 

- l’abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la loro distruzione,

 

- la distruzione degli alimenti contaminati o dei materiali contaminati, nella misura in cui non possano essere disinfettati conformemente al terzo trattino,

 

- la pulizia e la disinfezione dell’azienda e del materiale presente nell’azienda,

 

- la creazione di zone di protezione,

 

- l’applicazione di disposizioni atte a evitare il rischio di propagazione delle infezioni,

 

- la fissazione di un termine da osservare prima del ripopolamento dell’azienda dopo l’abbattimento,

 

- l’indennizzo rapido e adeguato degli allevatori.

 

3. Lo Stato membro in questione beneficia altresì della partecipazione finanziaria della Comunità allorché, all’atto del manifestarsi di un focolaio di una delle malattie elencate nel paragrafo 1, due o più Stati membri collaborano strettamente all’attuazione dell’indagine epidemiologica e delle misure di sorveglianza della malattia. Fatte salve le misure previste nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato in causa, la partecipazione finanziaria specifica della Comunità è decisa secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

4. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. Non appena possibile, il comitato di cui all’articolo 40, paragrafo 1, di seguito "comitato", esamina la situazione. Il contributo finanziario specifico della Comunità viene determinato secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, fatte salve le misure previste nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato interessate.

 

5. Se, a causa dell’evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l’azione di cui al paragrafo 2 e all’articolo 4, può essere adottata, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 6, primo trattino. Al momento dell’adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell’azione e, in particolare, misure diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

 

6. Fatte salve le misure di sostegno dei mercati che devono essere prese nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato, il contributo finanziario della Comunità, ripartito, se del caso, in più quote, dovrebbe ammontare:

 

- al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per il risarcimento dei proprietari per l’abbattimento e la distruzione degli animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinfezione, la disinsettizzazione dell’azienda e del materiale e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati di cui al paragrafo 2, secondo trattino,

 

- nel caso in cui la vaccinazione sia stata decisa conformemente al paragrafo 5, al 100 % delle forniture di vaccino e al 50 % delle spese sostenute per l’esecuzione della vaccinazione stessa.

 

     Art. 4.

1. Il presente articolo e l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, si applicano nel caso in cui l’influenza aviaria si manifesti nel territorio di uno Stato membro.

 

2. Lo Stato membro interessato ottiene un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’influenza aviaria se sono state applicate in modo completo ed efficace, in ottemperanza della legislazione comunitaria in materia, le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria [11] e se, nel caso della soppressione di animali di specie sensibili colpiti o contaminati o che si suppone che siano stati colpiti o contaminati, i proprietari del bestiame sono stati indennizzati in modo rapido e adeguato.

 

3. Il contributo finanziario della Comunità ripartito, se del caso, in più quote, ammonta:

 

- al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l’indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività e per il valore delle uova distrutte,

 

- al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per la distruzione degli animali e dei loro prodotti, pulizia e disinfezione dell’azienda e del materiale, distruzione degli alimenti contaminati e distruzione dei materiali contaminati, qualora questi non possano essere disinfettati,

 

- nel caso in cui la vaccinazione di emergenza sia stata decisa a norma dell’articolo 54 della direttiva 2005/94/CE, al 100 % delle spese per la fornitura del vaccino e al 50 % delle spese per l’esecuzione della vaccinazione stessa.

 

     Art. 5.

Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca [12], per l’eradicazione delle malattie esotiche degli animali d’acquacoltura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, secondo le procedure di cui all’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della presente decisione, purché siano rispettate le misure minime di lotta ed eradicazione stabilite nella sezione 3 del capo V della direttiva 2006/88/CE.

 

     Art. 6.

1. L’articolo 3 è applicabile in caso di recrudescenza delle malattie elencate all’articolo 3, paragrafo 1 anche se il territorio in cui la malattia si sviluppa è oggetto di un programma di eradicazione conformemente all’articolo 27.

 

2. L’articolo 3 è applicabile qualora sul territorio di uno Stato membro si manifesti la malattia di Newcastle.

 

Tuttavia non sarà accordato alcun contributo finanziario della Comunità per la fornitura del vaccino o l’esecuzione della vaccinazione, salvo che la Commissione decida, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, di autorizzare il ricorso alla vaccinazione a talune condizioni e per un periodo e una regione limitati.

 

3. Le disposizioni dell’articolo 3, ad esclusione di quelle previste al paragrafo 2, quarto trattino e al paragrafo 6, secondo trattino, sono applicabili in caso di comparsa di una zoonosi contemplata dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici [13], purché tale comparsa costituisca un rischio immediato per la salute pubblica. Il rispetto di tale condizione è constatato all’atto dell’adozione della decisione prevista all’articolo 3, paragrafo 4 della presente decisione.

 

     Art. 7.

1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, di aggiungere all’elenco figurante all’articolo 3, paragrafo 1, una malattia esotica che deve essere dichiarata obbligatoriamente e che è suscettibile di costituire un pericolo per la Comunità.

 

2. L’elenco figurante all’articolo 3, paragrafo 1, può essere completato, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, in funzione dell’evoluzione della situazione, al fine di includere le malattie che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità [14], e le malattie trasmissibili agli animali d’acquacoltura, o modificato o ridotto per tener conto dei progressi realizzati nell’ambito delle azioni di lotta decise a livello comunitario contro talune malattie.

 

3. Le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, possono essere completate o modificate secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, in particolare per tener conto dell’inserimento di nuove malattie nell’elenco figurante all’articolo 3, paragrafo 1, dell’esperienza acquisita o dell’adozione di disposizioni comunitarie concernenti le misure di lotta contro le malattie.

 

     Art. 8.

1. Lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafi 1 e 2 o all’articolo 14, paragrafo 1 o all’allegato I, informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure che intende adottare per proteggersi.

 

2. Non appena possibile, il comitato esamina la situazione. Secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, possono essere decise tutte le misure appropriate per far fronte alla situazione, in particolare la creazione di una zona cuscinetto vaccinale e la concessione di un contributo finanziario della Comunità a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo dell’azione intrapresa.

 

3. La decisione di cui al paragrafo 2 definisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità.

 

     Art. 9.

1. La Comunità può decidere, su richiesta di uno Stato membro, di far costituire dagli Stati membri scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafo 1 (vaccini, ceppi virali appropriati, siero per diagnosi) e, fatta salva la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1 della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica [15], all’articolo 14, paragrafo 1 della presente decisione.

 

2. L’azione di cui al paragrafo 1 nonché le sue modalità di esecuzione, relative in particolare alla scelta, alla produzione, al deposito, al trasporto e all’impiego di dette scorte, nonché l’entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

     Art. 10.

1. Se la comparsa o la propagazione in un paese terzo di una delle malattie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 1 all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 1 e all’articolo 14, paragrafo 1, può costituire un pericolo per la Comunità, quest’ultima può contribuire alle azioni di lotta di detto paese contro tale malattia, fornendo un vaccino o finanziando l’acquisto del medesimo.

 

2. L’azione di cui al paragrafo 1, nonché le sue modalità di esecuzione, le condizioni a cui la stessa può essere subordinata e il livello del contributo finanziario della Comunità sono determinati secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

     Art. 11.

1. La Commissione effettua controlli in loco in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare, sotto l’aspetto veterinario, l’applicazione delle misure previste.

 

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli di cui al paragrafo 1 e, in particolare, per garantire che gli esperti dispongano di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari per valutare la realizzazione delle azioni.

 

3. Le disposizioni generali d’attuazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, la designazione degli esperti veterinari e la procedura che questi ultimi devono seguire per elaborare la loro relazione, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

     Art. 12.

Per le azioni previste nella presente sezione, l’importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

 

     Art. 13.

Il contributo finanziario della Comunità non è concesso qualora l’importo complessivo dell’azione sia inferiore a 10000 EUR.

 

SEZIONE 3

 

Lotta contro l’afta epizootica

 

     Art. 14.

1. Il presente articolo è applicabile qualora nel territorio di uno Stato membro si manifesti l’afta epizootica.

 

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’afta epizootica a condizione che siano immediatamente applicate le misure previste all’articolo 3, paragrafo 2 e le disposizioni appropriate della direttiva 2003/85/CE.

 

3. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 4 sono applicabili.

 

4. Fatte salve le misure di sostegno che devono essere prese nell’ambito delle organizzazioni comuni dei mercati per sostenere il mercato, il contributo finanziario specifico a titolo della presente decisione è pari al 60 % delle spese sostenute dallo Stato membro per:

 

a) l’indennizzo dei proprietari per:

 

i) l’abbattimento e la distruzione degli animali;

 

ii) la distruzione del latte;

 

iii) la pulizia e la disinfezione dell’azienda;

 

iv) la distruzione degli alimenti contaminati e, qualora non possano essere disinfettati, dei materiali contaminati;

 

v) le perdite subite dagli allevatori per le restrizioni alla commercializzazione di animali d’allevamento e di ingrassamento al pascolo in seguito alla reintroduzione della vaccinazione d’urgenza, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE;

 

b) l’eventuale trasporto delle carcasse verso le imprese di lavorazione;

 

c) qualsiasi altra misura indispensabile all’eradicazione della malattia nel focolaio.

 

La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, la natura di queste altre misure previste alla lettera c) del presente paragrafo suscettibili di beneficiare dello stesso contributo finanziario della Comunità, nonché i casi di applicazione della lettera a), punto v) del presente paragrafo.

 

5. Per la prima volta entro 45 giorni dalla conferma ufficiale del primo focolaio di afta epizootica e successivamente in funzione dell’andamento della situazione, il comitato esamina nuovamente la situazione. L’esame verte sulla situazione veterinaria e sulla stima delle spese già sostenute o da sostenere. A seguito di tale esame può essere adottata, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 60 % previsto al paragrafo 4. Tale decisione stabilisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità. Inoltre, al momento dell’adozione di tale decisione, possono essere prese tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato applicherà per garantire il successo dell’azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2 del presente articolo.

 

     Art. 15.

Ogni azione decisa dalla Comunità a favore della lotta contro l’afta epizootica all’esterno della Comunità, e particolarmente quelle decise in applicazione degli articoli 8 e 10, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

 

     Art. 16.

Le azioni e modalità di esecuzione delle azioni di cui all’articolo 15, le condizioni cui possono essere soggette e l’entità del contributo finanziario della Comunità sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3.

 

     Art. 17.

La costituzione di riserve comunitarie di vaccini antiaftosi, prevista dalla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell’ 11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l’afta epizootica [16], può beneficiare di un aiuto comunitario.

 

Il livello del contributo comunitario e le condizioni cui detto contributo può essere subordinato sono determinati secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3.

 

     Art. 18.

Per le azioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 l’importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

 

Qualora una grave epidemia di afta epizootica causi, ai sensi della presente sezione, spese superiori agli importi stabiliti in conformità del primo comma, la Commissione prenderà le misure necessarie nell’ambito delle proprie competenze esistenti o farà le proposte necessarie all’autorità di bilancio al fine di garantire il rispetto degli impegni finanziari di cui all’articolo 14.

 

SEZIONE 4

 

Politica d’informazione in materia di salute animale, salvaguardia del benessere degli animali e sicurezza alimentare

 

     Art. 19.

La Comunità partecipa all’attuazione di una politica d’informazione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti di origine animale fornendo un contributo finanziario per:

 

a) la creazione e lo sviluppo di strumenti informatici, tra cui una banca dati appropriata per:

 

i) la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla normativa comunitaria nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale;

 

ii) la divulgazione delle informazioni di cui al punto i) alle autorità competenti, ai produttori e ai consumatori tenendo conto, se del caso, delle interfacce con le banche dati nazionali;

 

b) la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della salvaguardia del benessere degli animali.

 

     Art. 20.

Le azioni di cui all’articolo 19, nonché le relative modalità di esecuzione e l’entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

     Art. 21.

Per le azioni previste nella presente sezione, l’importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

 

SEZIONE 5

 

Azioni tecniche e scientifiche

 

     Art. 22.

La Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organizzazioni internazionali ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario, nonché per lo sviluppo dell’insegnamento o della formazione in campo veterinario.

 

     Art. 23.

Le azioni di cui all’articolo 22 nonché le relative modalità di esecuzione e l’entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

     Art. 24.

Per le azioni previste nella presente sezione l’importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

 

CAPO III

 

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE, DI LOTTA E DI SORVEGLIANZA RELATIVI ALLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E ALLE ZOONOSI

 

     Art. 25.

Il contributo finanziario della Comunità all’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini è fissato, fatto salvo l’articolo 28, paragrafo 1, dalla direttiva 77/391/CEE e dalla direttiva 82/400/CEE.

 

     Art. 26.

1. Il contributo finanziario della Comunità all’eradicazione della peste suina classica è fissato dalla decisione 80/1096/CEE.

 

2. Il contributo finanziario della Comunità all’eradicazione della brucellosi ovina è fissato dalla decisione 90/242/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini [17].

 

     Art. 27.

1. Ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell’allegato I (di seguito "programmi") è introdotta un’azione finanziaria della Comunità.

 

L’elenco figurante nell’allegato I può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, per tener conto in particolare delle epizoozie emergenti che mettono a rischio la salute degli animali e, indirettamente, la salute pubblica o alla luce di nuovi dati epidemiologici o scientifici.

 

2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l’anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

 

I programmi presentati dopo il 30 aprile non sono ammissibili al finanziamento nell’esercizio successivo.

 

I programmi presentati dagli Stati membri contengono quanto meno:

 

a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma;

 

b) la descrizione e la delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma;

 

c) la durata prevista del programma, le misure da applicare e gli obiettivi da raggiungere alla sua scadenza;

 

d) un’analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti del programma.

 

I criteri particolareggiati, compresi quelli che interessano più Stati membri, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

In ciascun programma pluriennale presentato da uno Stato membro, le informazioni richieste secondo i criteri stabiliti nel presente paragrafo sono fornite per ciascun anno del periodo di validità del programma.

 

3. La Commissione può invitare uno Stato membro a presentare un programma pluriennale o, eventualmente, a estendere la durata del programma annuale presentato qualora essa ritenga necessaria una programmazione pluriennale onde garantire una lotta più efficiente ed efficace contro una determinata epizoozia, la sua eradicazione e sorveglianza, a fronte, in particolare, dei rischi che questa può comportare per la salute degli animali e, indirettamente, per la salute pubblica.

 

La Commissione può coordinare i programmi regionali che coinvolgono più Stati membri, in cooperazione con gli Stati membri interessati.

 

4. La Commissione esamina, sotto i profili veterinario e finanziario, i programmi presentati dagli Stati membri.

 

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni supplementari pertinenti che quest’ultima ritiene necessarie ai fini della valutazione del programma.

 

La data di scadenza annuale del periodo previsto per la raccolta delle informazioni relative ai programmi è il 15 settembre.

 

5. Entro il 30 novembre di ogni anno è approvato quanto segue, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3:

 

a) i programmi, eventualmente modificati per tener conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo;

 

b) l’ammontare del contributo finanziario della Comunità;

 

c) l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità;

 

d) eventuali condizioni cui può essere soggetto il contributo finanziario della Comunità.

 

I programmi sono approvati al massimo per sei anni.

 

6. Le modifiche da apportare ai programmi sono approvate secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3.

 

7. Per ciascun programma approvato gli Stati membri presentano alla Commissione le seguenti relazioni:

 

a) relazioni tecniche e finanziarie intermedie;

 

b) entro il 30 aprile di ogni anno una relazione tecnica particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute nell’esercizio precedente.

 

8. Le domande di rimborso delle spese sostenute da uno Stato membro nell’anno precedente per un determinato programma sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile.

 

In caso di ritardo nella presentazione delle domande di rimborso, il contributo finanziario della Comunità è ridotto il 1 giugno del 25 %, il 1 agosto del 50 %, il 1 settembre del 75 % e il 1 ottobre dello stesso anno del 100 %.

 

Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione decide in merito al finanziamento da parte della Comunità, sulla base delle relazioni tecniche e finanziarie presentate, a norma del paragrafo 7, dallo Stato membro interessato.

 

9. Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con l’autorità competente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un’applicazione uniforme della presente decisione, a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [18].

 

Nel realizzare tali controlli, gli esperti della Commissione possono essere coadiuvati da un gruppo di esperti istituito secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

10. Le modalità d’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

11. Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per l’eradicazione delle malattie degli animali d’acquacoltura di cui all’allegato I della presente decisione.

 

I fondi sono assegnati secondo le procedure di cui al presente articolo, con i seguenti adattamenti:

 

a) l’aliquota dell’aiuto è conforme a quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1198/2006;

 

b) il paragrafo 8 del presente articolo non si applica.

 

L’eradicazione va effettuata a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE o nel quadro di un programma di eradicazione elaborato.

 

     Art. 28.

1. Nonostante gli articoli 25, 26 e 27, il livello del contributo finanziario della Comunità a programmi concernenti malattie menzionate in tali articoli è stabilito dalla Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, al 50 % delle spese sostenute nello Stato membro indennizzando i proprietari per l’abbattimento del bestiame e per le malattie in questione.

 

2. Su domanda di uno Stato membro, la Commissione procede, in seno al comitato, al riesame della situazione per quanto riguarda le malattie disciplinate dagli articoli 25, 26 e 27. Questo riesame riguarda sia la situazione veterinaria che la stima delle spese già sostenute o da sostenere. In seguito a questo esame è adottata, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3, ogni nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’indennizzo degli allevatori per l’abbattimento degli animali per la malattia in questione.

 

Al momento dell’adozione di tale decisione possono essere adottate tutte le misure necessarie che devono essere attuate dallo Stato membro interessato per assicurare il buon esito dell’azione.

 

     Art. 29.

Gli impegni di bilancio della Comunità per il cofinanziamento dei programmi sono eseguiti annualmente. Gli impegni di spesa per i programmi pluriennali sono decisi in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [19]. Nel caso dei programmi pluriennali, il primo impegno di bilancio è effettuato dopo la loro approvazione. Ogni impegno successivo da parte della Commissione è effettuato sulla base della decisione di accordare un contributo finanziario di cui all’articolo 27, paragrafo 5 della presente decisione.

 

CAPO IV

 

CONTROLLI VETERINARI

 

SEZIONE 1

 

Disposizioni introduttive

 

     Art. 30.

La Comunità contribuisce a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari:

 

- tramite la concessione di un aiuto finanziario a laboratori di collegamento o di riferimento,

 

- partecipando finanziariamente all’attuazione dei controlli intesi a prevenire le zoonosi,

 

- partecipando finanziariamente all’attuazione della politica in materia di controlli richiesti per il funzionamento del mercato interno.

 

SEZIONE 2

 

Laboratori di collegamento o di riferimento

 

     Art. 31.

1. Può beneficiare di un aiuto comunitario qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria, che svolga gli incarichi e che soddisfi i requisiti ivi previsti.

 

2. Le modalità per la concessione degli aiuti contemplati al paragrafo 1, le condizioni cui essi possono essere subordinati, nonché la loro entità, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

3. Per le azioni previste nella presente sezione, l’importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

 

SEZIONE 3

 

Politica in materia di controlli

 

     Art. 32.

1. Ogni Stato membro elabora un programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario.

 

2. Nell’ambito del comitato, la Commissione procede con gli Stati membri a un coordinamento dei programmi di scambio.

 

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie alla realizzazione dei programmi coordinati di scambio.

 

4. Ogni anno si procede in seno al comitato ad un esame dello stato di avanzamento dei programmi di scambio, in base alla relazione degli Stati membri.

 

5. Gli Stati membri tengono conto dell’esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambio.

 

6. Un aiuto finanziario della Comunità può essere accordato per la realizzazione efficace dei programmi di scambio, in particolare attraverso tirocini di formazione integrativa, quali quelli contemplati all’articolo 34, paragrafo 1. L’entità del contributo finanziario della Comunità nonché le eventuali condizioni cui può essere subordinato sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

7. Ai fini del presente articolo sono applicabili gli articoli 23 e 24.

 

     Art. 33.

L’articolo 32, paragrafi 6 e 7 è applicabile ai programmi varati a norma della decisione prevista dalle direttive del Consiglio 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [20], e 97/78/CE, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [21], per organizzare i controlli veterinari alle frontiere esterne per i prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti nella Comunità.

 

     Art. 34.

1. La Commissione può organizzare, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti, periodi di tirocinio o riunioni di perfezionamento per il personale nazionale, in particolare per quello incaricato dei controlli veterinari di cui all’articolo 33.

 

I tirocini o le riunioni di perfezionamento in questione possono essere accessibili, in funzione delle disponibilità, a richiesta delle autorità competenti e previo accordo della Commissione, al personale dei paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità accordi di cooperazione in materia di controlli veterinari e a diplomati in scienze veterinarie desiderosi di completare la loro formazione nel settore della normativa comunitaria.

 

2. Le modalità per l’organizzazione delle azioni di cui al paragrafo 1 nonché il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

 

     Art. 35.

1. La creazione di sistemi d’identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell’ambito della normativa sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità.

 

2. Le modalità per l’organizzazione dell’azione di cui al paragrafo 1 e il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, previa consultazione del comitato.

 

     Art. 36.

1. Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso per l’informatizzazione delle procedure veterinarie inerenti:

 

a) agli scambi commerciali intracomunitari e alle importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale;

 

b) alla realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici integrati nel settore veterinario ivi comprese, se del caso, le interfacce con le banche dati nazionali.

 

2. Le modalità organizzative dell’azione di cui al paragrafo 1 e il livello della partecipazione finanziaria della Comunità sono fissati secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo2.

 

     Art. 37.

1. Se uno Stato membro, per attuare la politica di controlli richiesta dal funzionamento del mercato interno per gli animali vivi e i prodotti di origine animale, incontra, dal punto di vista strutturale o geografico, difficoltà in materia di personale o di infrastruttura, esso può beneficiare, a titolo transitorio, di un’assistenza finanziaria decrescente della Comunità.

 

2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un programma nazionale che sia inteso a migliorare il sistema di controllo vigente e che sia corredato di tutte le informazioni finanziarie appropriate.

 

3. Ai fini del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell’articolo 27, paragrafi da 3 a 11.

 

     Art. 38.

Per le azioni previste nella presente sezione, l’importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 39.

Le spese soggette a finanziamento ai sensi della presente decisione sono gestite direttamente dalla Commissione a norma dell’articolo 148, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

     Art. 40.

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [22].

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

 

     Art. 41.

Ogni quattro anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione sanitaria degli animali e sul rapporto costo-efficacia dei programmi dei vari Stati membri, compresa un’illustrazione dei criteri adottati.

 

     Art. 42.

La decisione n. 90/424/CEE è abrogata.

 

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

 

     Art. 43.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] Parere del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

 

[3] Cfr. allegato II.

 

[4] GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

 

[5] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 44.

 

[6] GU L 173 del 19.6.1982, pag. 18.

 

[7] GU L 325 dell’1.12.1980, pag. 5.

 

[8] GU L 223 del 2.8.1989, pag. 19.

 

[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[10] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

 

[11] GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

 

[12] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

 

[13] GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

 

[14] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

 

[15] GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

 

[16] GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.

 

[17] GU L 140 dell’1.6.1990, pag. 123.

 

[18] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[19] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[20] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

 

[21] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

 

[22] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

MALATTIE DEGLI ANIMALI E ZOONOSI

 

- Tubercolosi bovina

 

- Brucellosi bovina

 

- Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

 

- Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

 

- Peste suina africana

 

- Malattia vescicolare dei suini

 

- Peste suina classica

 

- Antrace

 

- Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

 

- Influenza aviaria

 

- Rabbia

 

- Echinococcosi

 

- Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)

 

- Campilobatteriosi

 

- Listeriosi

 

- Salmonellosi (salmonella zoonotica)

 

- Trichinosi

 

- E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)

 

- Setticemia emorragica virale (VHS)

 

- Necrosi ematopoietica infettiva

 

- Virus erpetico delle carpe koi (KHV)

 

- Anemia infettiva del salmone

 

- Infezione da Marteilia refringens

 

- Infezione da Bonamia ostreae

 

- Malattia dei punti bianchi nei crostacei.

 

 

ALLEGATO II

 

DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

 

Decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19) | |

 

Decisione 91/133/CEE del Consiglio (GU L 66 del 13.3.1991, pag. 18) | |

 

Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1) | limitatamente all’articolo 10, paragrafo 1 |

 

Decisione 92/337/CEE del Consiglio (GU L 187 del 7.7.1992, pag. 45) | |

 

Decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27) | limitatamente all’articolo 11 |

 

Direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38) | limitatamente all’articolo 9, paragrafo 2 |

 

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69) | limitatamente all’articolo 23, paragrafo 2 |

 

Decisione 93/439/CEE della Commissione (GU L 203 del 13.8.1993, pag. 34) | |

 

Decisione 94/77/CE della Commissione (GU L 36 dell’8.2.1994, pag. 15) | |

 

Decisione 94/370/CE del Consiglio (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31) | |

 

Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103) | limitatamente all’articolo 17 |

 

Decisione 2001/12/CE del Consiglio (GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27) | |

 

Decisione 2001/572/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16) | |

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) | limitatamente al punto 9 dell’allegato III |

 

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31) | limitatamente all’articolo 16 |

 

Decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37) | |

 

Decisione 2006/782/CE del Consiglio (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57) | |

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) | limitatamente ai riferimenti alla decisione 90/424/CEE al secondo trattino dell’articolo 1, paragrafo 2 e al punto 3 della parte 5B (I) nell’allegato |

 

Decisione 2006/965/CE del Consiglio (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22) | limitatamente all’articolo 1 |

 

Decisione 2008/685/CE della Commissione (GU L 224 del 22.8.2008, pag. 11) | |

 

 

ALLEGATO III

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Decisione 90/424/CEE

Presente decisione |

 

 

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2 |

 

 

Art. 3, paragrafi 1 e 2

Art. 3, paragrafi 1 e 2 |

 

 

Art. 3, paragrafo 2, lettera a)

Art. 3, paragrafo 3 |

 

 

Art. 3, paragrafo 3

Art. 3, paragrafo 4 |

 

 

Art. 3, paragrafo 4

Art. 3, paragrafo 5 |

 

 

Art. 3, paragrafo 5

Art. 3, paragrafo 6 |

 

 

Art. 3 bis

Art. 4 |

 

 

Art. 3 ter

Art. 5 |

 

 

Art. 4

Art. 6 |

 

 

Art. 5

Art. 7 |

 

 

Art. 6

Art. 8 |

 

 

Art. 7

Art. 9 |

 

 

Art. 8

Art. 10 |

 

 

Art. 9

Art. 11 |

 

 

Art. 10

Art. 12 |

 

 

Art. 10 bis

Art. 13 |

 

 

Art. 11, paragrafi da 1 a 5

Art. 14, paragrafi da 1 a 5 |

 

 

Art. 11, paragrafo 6

— |

 

 

Art. 12

Art. 15 |

 

 

Art. 13

Art. 16 |

 

 

Art. 14

Art. 17 |

 

 

Art. 15

Art. 18 |

 

 

Art. 16

Art. 19 |

 

 

Art. 17

Art. 20 |

 

 

Art. 18

Art. 21 |

 

 

Art. 19

Art. 22 |

 

 

Art. 20

Art. 23 |

 

 

Art. 21

Art. 24 |

 

 

Art. 22, paragrafo 1

Art. 25 |

 

 

Art. 22, paragrafo 2

— |

 

 

Art. 23, paragrafo 1

Art. 26, paragrafo 1 |

 

 

Art. 23, paragrafo 2

— |

 

 

Art. 23, paragrafo 3

Art. 26, paragrafo 2 |

 

 

Art. 23, paragrafo 4

— |

 

 

Art. 24

Art. 27 |

 

 

Art. 25, paragrafi 1 e 2

Art. 28, paragrafi 1 e 2 |

 

 

Art. 25, paragrafo 3

— |

 

 

Art. 25, paragrafo 4

— |

 

 

Art. 26

Art. 29 |

 

 

Art. 27

Art. 30 |

 

 

Art. 28

Art. 31 |

 

 

Art. 34

Art. 32 |

 

 

Art. 35

Art. 33 |

 

 

Art. 36

Art. 34 |

 

 

Art. 37

Art. 35 |

 

 

Art. 37 bis

Art. 36 |

 

 

Art. 38

Art. 37 |

 

 

Art. 39

Art. 38 |

 

 

Art. 40 bis

Art. 39 |

 

 

Art. 41, paragrafo 1

Art. 40, paragrafo 1 |

 

 

Art. 41, paragrafo 2

Art. 40, paragrafo 2 |

 

 

Art. 42, paragrafo 1

— |

 

 

Art. 42, paragrafo 2

Art. 40, paragrafo 3 |

 

 

Art. 41, paragrafo 3

Art. 40, paragrafo 4 |

 

 

Art. 43, paragrafo 1

— |

 

 

Art. 43, paragrafo 2

— |

 

 

Art. 43 bis

Art. 41 |

 

 

Art. 42 |

 

 

Art. 44

Art. 43 |

 

 

Allegato

Allegato I |

 

 

Allegato II |

 

 

Allegato III |