Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 23/01/2006 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.O35 - Decisione 23 gennaio 2006, n. 53.
Decisione n. 2006/53/CE del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
(G.U.U.E. 2 febbraio 2006, n. L 29).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) L’influenza aviaria, in passato denominata «peste avicola», è una malattia infettiva dei volatili molto grave, che comporta rischi molto seri per la salute degli animali. Il virus dell’influenza di origine aviaria può anche rappresentare a determinate condizioni un rischio per la salute umana.
(2) La
(3) Durante le recenti epidemie di influenza aviaria focolai della malattia causati da virus a bassa patogenicità successivamente mutati in virus ad alta patogenicità hanno avuto conseguenze devastanti e hanno comportato rischi per la salute pubblica. Una volta avvenuta la mutazione, diventa estremamente difficile contrastare il virus. La
(4) Tenendo conto dell’adozione della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L’articolo 3 è modificato come segue:
a) nel paragrafo 1 il sesto trattino è soppresso;
b) nel paragrafo 2 il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— l’abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la loro distruzione;»
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se, a causa dell’evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l’azione di cui al paragrafo 2 e all’articolo 3 bis, può essere adottata, secondo la procedura di cui all’articolo 41, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell’adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell’azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.»
2) È inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 bis
1. Il presente articolo e l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano nel caso in cui l’influenza aviaria si manifesti nel territorio di uno Stato membro.
2. Lo Stato membro interessato ottiene un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’influenza aviaria se sono state applicate in modo completo ed efficace, in ottemperanza della legislazione comunitaria in materia, le misure minime di lotta previste dalla
3. Il contributo finanziario della Comunità ripartito, se del caso, in più quote, ammonta:
— al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l’indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività,
— al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per la distruzione degli animali e dei loro prodotti, pulizia e disinfezione dell’azienda e del materiale, distruzione degli alimenti contaminati e distruzione dei materiali contaminati, qualora questi non possano essere disinfettati,
— nel caso in cui la vaccinazione di emergenza sia stata decisa a norma dell’articolo 54 della
3) Nell’articolo 6, paragrafo 1, nell’articolo 7, paragrafo 1, e nell’articolo 8, paragrafo 1, è inserito, dopo il riferimento «all’articolo 3, paragrafo 1», il riferimento «all’articolo 3 bis, paragrafo 1.»
4) Nell’allegato, al gruppo 1 è aggiunto il seguente trattino:
«— influenza aviaria.»
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.