§ 1.5.G90 – Decisione 26 gennaio 2004, n. 102.
Decisione n. 2004/102/CE della Commissione recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/01/2004
Numero:102


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.G90 – Decisione 26 gennaio 2004, n. 102. [1]

Decisione n. 2004/102/CE della Commissione recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 4 febbraio 2004, n. L 30).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

     vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/680/CE della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle è stata modificata in modo sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

     (2) Sia l'influenza aviaria che la malattia di Newcastle sono malattie che colpiscono le specie avicole.

     (3) I criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle figurano rispettivamente nell'allegato VI della direttiva 92/40/CEE e nell'allegato VII della direttiva 92/66/CEE.

     (4) I criteri per i piani di emergenza indicati nei due allegati di cui sopra sono identici.

     (5) Le misure di lotta da applicare nel caso di epidemie di influenza aviaria o di malattia di Newcastle seguono gli stessi principi e riguardano gli allevatori di pollame, gli operatori dei macelli e degli impianti di fusione delle carcasse, i veterinari del settore e i laboratori diagnostici. È pertanto possibile elaborare un piano di emergenza che si applichi sia per l'influenza aviaria che per la malattia di Newcastle.

     (6) Gli Stati membri hanno presentato per approvazione piani nazionali di emergenza, nei quali sono elencate e specificate le misure da attuare nel caso di epidemie di influenza aviaria o di malattia di Newcastle.

     (7) Dagli esami effettuati risulta che tali piani soddisfano i criteri stabiliti e consentono il raggiungimento dell'obiettivo perseguito se applicati in modo efficace.

     (8) È opportuno che gli Stati membri conducano studi prospettici ed esercizi di simulazione al fine di assicurare l'efficacia dei piani.

     (9) Gli Stati membri devono aggiornare regolarmente i piani.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Sono approvati i piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle presentati dagli Stati membri di cui all'allegato I.

 

          Art. 2.

     La decisione 2000/680/CE è abrogata.

     I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     Belgio

     Danimarca

     Germania

     Grecia

     Spagna

     Francia

     Irlanda

     Italia

     Lussemburgo

     Paesi Bassi

     Austria

     Portogallo

     Finlandia

     Svezia

     Regno Unito

 

 

ALLEGATO II

 

Decisione abrogata e relativa modificazione

 

Decisione 2000/680/CE della Commissione                  (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21)

Decisione 2001/525/CE della Commissione                  (GU L 190 del 12.7.2001, pag. 24)

 

 

ALLEGATO III

 

Tavola di concordanza

 

Decisione 2000/680/CE

Presente decisione

 

Articolo 1

 

Articolo 1

 

 

Articolo 2

 

Articolo 2

 

Articolo 3

 

Allegato

 

Allegato I

 

 

Allegato II

 

 

Allegato III

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 3 della decisione n. 2004/402/CE.