§ 1.5.C67 - Decisione 30 ottobre 2000, n. 680.
Decisione n. 2000/680/CE della Commissione recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/10/2000
Numero:680


Sommario
Art. 1.      Sono approvati i piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle presentati dagli Stati membri di cui all'allegato
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C67 - Decisione 30 ottobre 2000, n. 680. [1]

Decisione n. 2000/680/CE della Commissione recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e a malattia di Newcastle.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 7 novembre 2000, n. L 281).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

     vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Sia l'influenza aviaria che la malattia di Newcastle sono malattie che colpiscono le specie avicole.

     (2) I criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle figurano rispettivamente nell'allegato VI della direttiva 92/40/CEE e nell'allegato VII della direttiva 92/66/CEE.

     (3) I criteri per i piani di emergenza indicati nei due allegati di cui sopra sono identici.

     (4) Le misure di lotta da applicare nel caso di epidemie di influenza aviaria o i malattia di Newcastle seguono gli stessi principi e riguardano gli allevatori di pollame, gli operatori dei macelli e degli impianti di fusione delle carcasse, i veterinari del settore e i laboratori diagnostici. E’ pertanto possibile elaborare un piano di emergenza che si applichi sia per l'influenza aviaria che per la malattia di Newcastle.

     (5) Gli Stati membri hanno presentato per approvazione piani nazionali di emergenza, nei quali sono elencate e specificate le misure da attuare nel caso di epidemie di influenza aviaria o i malattia di Newcastle.

     (6) Dagli esami effettuati risulta che tali piani soddisfano i criteri stabiliti e consentono il raggiungimento dell'obiettivo perseguito se applicati in modo efficace.

     (7) E’ opportuno che gli Stati membri conducano studi prospettici ed esercizi di simulazione al fine di assicurare l'efficacia dei piani.

     (8) Gli Stati membri devono aggiornare regolarmente i piani.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Sono approvati i piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle presentati dagli Stati membri di cui all'allegato.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato [2]

 

     Belgio

     Danimarca

     Germania

     Grecia

     Spagna

     Francia

     Irlanda

     Italia

     Lussemburgo

     Paesi Bassi

     Austria

     Portogallo

     Finlandia

     Svezia

     Regno Unito


[1] Decisione abrogata dall’art. 2 della decisione n. 2004/102/CE.

[2] Allegato così sostituito dall'allegato della decisione n. 2001/525/CE.