Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/06/2003 |
Numero: | 1040 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.E98 - Regolamento 11 giugno 2003, n. 1040.
Regolamento (CE) n. 1040/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 per quanto concerne l'utilizzo dei punti di sosta.
(G.U.U.E. 19 giugno 2003, n. L 151).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il
(3) Talune epidemie di afta epizootica conclamate nella Comunità nel 2001 erano connesse al mescolarsi degli animali in un punto di sosta. Le indagini relative a tali epidemie hanno rivelato l'inosservanza delle misure sanitarie nonché dell'obbligo di registrare i movimenti degli animali.
(4) La
(5) I punti di sosta possono rappresentare un rischio, in particolare se non sono utilizzati in modo corretto dal punto di vista della salute animale. Di conseguenza, le norme zoosanitarie applicabili ai punti di sosta dovrebbero essere rafforzate in particolare per quel che riguarda la pulizia e la disinfezione.
(6) Alla luce dell'esperienza acquisita appare altresì necessario fare in modo che, nei punti di sosta, transitino solo animali in regola con i requisiti sanitari comunitari, previsti per le specie per le quali è approvato il punto di sosta, e che, dopo una permanenza obbligatoria in un'unica azienda, sono transitate attraverso un unico centro di raccolta riconosciuto.
(7) In conformità del principio di proporzionalità, al fine di raggiungere l'obiettivo fondamentale della protezione della qualifica sanitaria comunitaria degli animali è necessario ed opportuno stabilire norme sulle modalità di utilizzo dei punti di sosta. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato.
(8) L'evolversi della situazione sanitaria degli animali della Comunità può rendere necessario un adattamento delle condizioni di utilizzo dei punti di sosta. Occorre pertanto disporre una procedura che consenta di adattare le disposizioni tecniche del regolamento (CE) n. 1255/97 per tener conto di tale evoluzione.
(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
(10) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili alle infrazioni al regolamento (CE) n. 1255/97 e assicurarne l'attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(11) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/97,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1255/97 è modificato come segue:
1) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'autorità competente rilascia un numero di riconoscimento a ciascun punto di sosta approvato. Tale riconoscimento può essere limitato ad una o più specie particolari o ad alcune categorie di animali e di qualifica sanitaria.
Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei punti di sosta approvati, nonché gli eventuali aggiornamenti.
Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare il periodo di utilizzo come punti di sosta e la duplice finalità delle installazioni approvate. La Commissione comunica tali informazioni agli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.»
2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4.
1. I punti di sosta sono usati esclusivamente per accogliere, nutrire, abbeverare, far riposare, alloggiare, accudire e inoltrare a destinazione gli animali che vi transitano.
2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono inoltre riconoscere come punti di sosta tutti i centri di raccolta quali definiti all'articolo 2, lettera o), della
3. Gli animali possono essere presenti contemporaneamente in un punto di sosta solo se:
a) hanno la medesima qualifica sanitaria certificata, comprese, se del caso, tutte le ulteriori garanzie concesse in base alla legislazione comunitaria, e
b) la loro qualifica sanitaria è certificata
i) conformemente ai requisiti applicabili alla categoria di animali delle specie corrispondenti secondo quanto previsto dalla normativa veterinaria comunitaria inclusa nell'elenco di cui all'allegato A della
Salvo se diversamente previsto dai rispettivi requisiti zoosanitari, la certificazione supplementare garantisce che gli animali sono rimasti per almeno 21 giorni in un'unica azienda o dalla nascita nell'azienda di origine, se gli animali sono di età inferiore a 21 giorni, prima di essere inoltrati a destinazione da tale azienda o direttamente o transitando attraverso un unico centro di raccolta riconosciuto e che, nel caso degli ovini e caprini, rispettano le condizioni dell'articolo 4 ter, paragrafo 4, della direttiva 91/68/CEE, oppure
ii) nel caso dei bovini e suini destinati all'esportazione in un paese terzo in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della
c) appartengono alla categoria di animali per cui il punto di sosta è approvato.»
3) L'articolo 5 è così modificato:
a) La lettera b) è soppressa.
b) La lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) a notificare entro un giorno lavorativo dalla partenza di una partita all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato I, parte C, punto 7, a tenere un registro o una base dati di tali informazioni, a conservarlo e a metterlo a disposizione dell'autorità competente per almeno tre anni;».
4) Sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 6 bis.
Le modifiche dell'allegato I del presente regolamento necessarie ad adeguarlo alla situazione zoosanitaria sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 della
Art. 6 ter.
Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della
5) Il testo seguente è aggiunto all'allegato I, parte A:
«5. Prima di accettare gli animali, i punti di sosta:
a) hanno avviato le operazioni di pulizia e disinfezione come minimo 24 ore dopo la partenza di tutti gli animali che vi si trovavano precedentemente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento;
b) sono rimasti evacuati dagli animali fino a completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, in modo giudicato soddisfacente dal veterinario ufficiale.»
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.