§ 1.5.E09 - Decisione 19 marzo 2003, n. 191.
Decisione n. 2003/191/CE della Commissione in merito a misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/03/2003
Numero:191


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.E09 - Decisione 19 marzo 2003, n. 191.

Decisione n. 2003/191/CE della Commissione in merito a misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 20 marzo 2003, n. L 74).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) Dal 28 febbraio 2003 in poi, i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.

     (2) L'infezione di influenza aviaria del sottotipo H7N7 ha colpito diversi branchi di volatili nella zona detta «Gelderse Vallei».

     (3) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'industria avicola.

     (4) Tenuto conto dell'elevata mortalità e della rapida diffusione dell'infezione i Paesi Bassi hanno preso misure immediate come previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prima che la malattia fosse ufficialmente confermata.

     (5) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso di focolaio di influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora ritenute necessarie e commisurate alla gravità e tali da contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni prevalenti epidemiologiche, di allevamento, commerciali e sociali.

     (6) Inoltre, sono stati vietati tutti i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi nonché le loro spedizioni verso altri Stati membri.

     (7) Gli stessi divieti sono d'applicazione per le esportazioni verso paesi terzi per fini di protezione del loro status sanitario e di prevenzione del rischio di reintroduzione di tali spedizioni in un altro Stato membro.

     (8) Per scrupolo di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, modificata dalla decisione 2003/156/CE, previa consultazione delle autorità olandesi, rafforzando le misure adottate dai Paesi Bassi e prevedendo talune deroghe specifiche per i movimenti di pollame destinato alla macellazione e di pulcini di un giorno all'interno dei Paesi Bassi.

     (9) Con le decisioni 2003/156/CE, 2003/172/CE e 2003/186/CE della Commissione le misure previste dalla decisione 2003/153/CE sono state prorogate, tenuto conto dell'evoluzione della malattia.

     (10) Le informazione epidemiologiche attualmente disponibili e i primi risultati del programma di sorveglianza condotto su scala nazionale nei Paesi Bassi inducono a ritenere che la probabilità di propagazione del virus di influenza aviaria fortemente patogena al di fuori della «Gelderse Vallei» sia bassa.

     (11) In base all'evoluzione della malattia è opportuno prorogare ancora l'applicazione delle misure adottate con la decisione 2003/172/CE. Tuttavia, occorre prevedere una deroga per quanto riguarda i movimenti di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi in provenienza da aree situate al di fuori delle zone di sorveglianza.

     (12) Inoltre, i Paesi Bassi hanno confermato che possono essere autorizzati i movimenti di ovaiole da riforma destinate a macellazione immediata e di pollastre nei Paesi Bassi, dalle aree situate al di fuori delle zone di sorveglianza.

     (13) Gli altri Stati membri hanno già adeguato le misure che applicano agli scambi commerciali e sono sufficientemente informati dalla Commissione, in particolare nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sul periodo opportuno di relativa attuazione.

     (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio riguardo alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi procurano che:

     a) non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi e di uova da cova dai Paesi Bassi verso altri Stati membri o paesi terzi;

     b) non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno dei Paesi Bassi.

     2. In deroga del paragrafo 1, lettera b), l'autorità veterinaria competente, adottando tutte le opportune misure di biosicurezza atte a evitare la propagazione di influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto, da aree situate al di fuori delle zone di sorveglianza, di:

     a) volatili destinati a macellazione immediata, incluse ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalla competente autorità veterinaria;

     b) pulcini di un giorno e pollastre verso un'azienda sotto controllo ufficiale;

     c) uova da cova verso un centro di incubazione sotto controllo ufficiale.

 

          Art. 2.

     La presente decisione è applicabile dal 21 marzo 2003 sino alle ore 24,00 del 27 marzo 2003.

 

          Art. 3.

     I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.