Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/03/2003 |
Numero: | 156 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.D95 - Decisione 6 marzo 2003, n. 156.
Decisione n. 2003/156/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2003/153/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 7 marzo 2003, n. L 64).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) I Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria.
(2) Data l'elevata mortalità causata dall'infezione e la rapida diffusione di quest'ultima, le autorità olandesi hanno adottato immediatamente le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri e nei paesi terzi.
(3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la
(4) Tenuto conto dell'evoluzione della malattia, è opportuno prorogare le misure protettive stabilite dalla
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. All'articolo 2 della
2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
«Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.