§ 1.5.D94 - Decisione 3 marzo 2003, n. 153.
Decisione n. 2003/153/CE della Commissione recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:03/03/2003
Numero:153


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.     


§ 1.5.D94 - Decisione 3 marzo 2003, n. 153. [1]

Decisione n. 2003/153/CE della Commissione recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. L 59).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/ 33/CE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) Nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2003 le autorità veterinarie dei Paesi Bassi hanno informato la Commissione che nutrivano forti sospetti dell'esistenza dell'influenza aviaria in molti allevamenti di volatili della provincia di Gelderland.

     (2) L'influenza aviaria è una malattia dei volatili molto contagiosa, che può costituire una grave minaccia per l'industria avicola.

     (3) Le autorità olandesi hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, prima della conferma ufficiale della malattia, introducendo misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, mentre parallelamente sono in atto ulteriori procedure di diagnosi per la conferma della malattia.

     (4) Inoltre, in cooperazione con la Commissione, i Paesi Bassi hanno disposto il fermo del trasporto, su scala nazionale, di volatili vivi e di uova da cova, che comprende il divieto di spedizione di volatili vivi e di uova da cova agli altri Stati membri e ai paesi terzi. Tuttavia, in considerazione delle peculiarità della produzione avicola, possono essere autorizzati, all'interno dei Paesi Bassi, i movimenti di pulcini di un giorno e di pollame destinato alla macellazione immediata.

     (5) Per ragioni di chiarezza e trasparenza è necessario che le suddette misure siano adottate a livello comunitario.

     (6) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 5 marzo 2003,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le misure adottate dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono a che:

     a) non si spediscano volatili vivi o uova da cova dai Paesi Bassi a destinazione di altri Stati membri o di paesi terzi;

     b) non si trasportino all'interno dei Paesi Bassi volatili vivi o uova da cova.

     2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), previa adozione di tutte le misure di biosicurezza intese ad evitare la diffusione della malattia, le autorità veterinarie competenti possono autorizzare, a partire dal 4 marzo, il trasporto di:

     a) volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità competente;

     b) pulcini di un giorno, fino ad un'azienda sotto controllo ufficiale.

 

          Art. 2. [2]

     Le misure previste dalla presente decisione si applicano fino alle ore 12 del 13 marzo 2003.

 

          Art. 3. [3]

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 3 della decisione n. 2004/159/CE.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/156/CE.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/156/CE.