Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 10/03/2003 |
Numero: | 164 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.D97 - Decisione 10 marzo 2003, n. 164.
Decisione n. 2003/164/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 11 marzo 2003, n. L 66).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'Italia ha presentato alla Commissione i documenti comprovanti che sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell'allegato A, parte II, punto 7, della
(2) Pertanto, occorre dichiarare questa regione ufficialmente indenne dalla brucellosi in conformità della
(3) Occorre modificare di conseguenza la
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato II della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE
UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI
Gran Bretagna (Regno Unito)
Provincia di Bolzano (Italia)
Regione Emilia-Romagna (Italia)
Isole di Pico, Graciosa, Flores e Corvo (Regione autonoma delle Azzorre, Portogallo).»