§ 1.5.D97 - Decisione 10 marzo 2003, n. 164.
Decisione n. 2003/164/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/03/2003
Numero:164


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.D97 - Decisione 10 marzo 2003, n. 164.

Decisione n. 2003/164/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 11 marzo 2003, n. L 66).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione, in particolare l'allegato A, parte II, punto 7,

     considerando quanto segue:

     (1) L'Italia ha presentato alla Commissione i documenti comprovanti che sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell'allegato A, parte II, punto 7, della direttiva 64/432/CEE, e in particolare che, sulla base di un calcolo effettuato il 31 dicembre di ogni anno, oltre il 99,8 % degli allevamenti bovini della regione Emilia-Romagna sono stati dichiarati ufficialmente indenni dalla brucellosi bovina almeno negli ultimi cinque anni e che ogni bovino è identificato conformemente alla legislazione comunitaria.

     (2) Pertanto, occorre dichiarare questa regione ufficialmente indenne dalla brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE.

     (3) Occorre modificare di conseguenza la decisione 1999/466/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/588/CE.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato II della decisione n. 1999/466/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE

UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI

 

     Gran Bretagna (Regno Unito)

     Provincia di Bolzano (Italia)

     Regione Emilia-Romagna (Italia)

     Isole di Pico, Graciosa, Flores e Corvo (Regione autonoma delle Azzorre, Portogallo).»