§ 1.5.A46 - Regolamento 8 luglio 2002, n. 1226.
Regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione che modifica l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/07/2002
Numero:1226


Sommario
Art. 1.      L'allegato B della direttiva 64/432/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.5.A46 - Regolamento 8 luglio 2002, n. 1226.

Regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione che modifica l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

(G.U.C.E. 9 luglio 2002, n. L 179).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L'11 ottobre 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato una relazione concernente l'adeguamento degli allegati tecnici della direttiva 64/432/CEE per tener conto degli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.

     (2) Secondo tale relazione, le prove per la tubercolosi devono essere effettuate conformemente al Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), terza edizione, 1996.

     (3) Nell'agosto 2001 l'OIE ha pubblicato la quarta edizione del suddetto manuale, che contiene alcune modifiche della descrizione delle prove per la tubercolosi.

     (4) Nel gennaio 2002 la direzione europea per la qualità dei medicinali ha pubblicato la quarta edizione della Farmacopea europea, che contiene le monografie 0535 e 0536 sul derivato proteico purificato della tubercolina bovina e aviaria.

     (5) È quindi necessario modificare l'allegato B della direttiva 64/432/CEE in modo da definire le procedure di prova da applicare ai fini della sorveglianza e degli scambi all'interno della Comunità, tenendo conto del parere del comitato scientifico veterinario.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato B della direttiva 64/432/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)