Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 15/07/1999 |
Numero: | 466 |
Sommario |
Art. 1. Gli Stati membri e le regioni elencati rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi. |
Art. 2. La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999. |
Art. 3. La decisione 97/175/CE è abrogata. |
Art. 4. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999. |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.463 - Decisione 15 luglio 1999, n. 466. [1]
Decisione (CE) n. 1999/466 della Commissione che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/175/CE [notificata con il numero C 1999 2092] (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 181).
Gli Stati membri e le regioni elencati rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi.
La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999.
La
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
STATI MEMBRI DICHIARATI UFFICIALMENTE
INDENNI DA BRUCELLOSI FINO AL 31 DICEMBRE 1999
Danimarca
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi (1)
Austria
Finlandia
Svezia
(1) Dal 1 agosto 1999.
ALLEGATO II [2]
REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE
UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI
Gran Bretagna (Regno Unito)
Provincia di Bolzano (Italia)
Regione Emilia-Romagna (Italia)
Isole di Pico, Graciosa, Flores e Corvo (Regione autonoma delle Azzorre, Portogallo).
[1] Decisione abrogata dall’art. 4 della
[2] Allegato modificato dall'art. 1 della