§ 1.5.B59 - Decisione 31 ottobre 2001, n. 767.
Decisione n. 2001/767/CE della Commissione che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/10/2001
Numero:767


Sommario
Art. 1.      L'allegato II della decisione 93/402/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B59 - Decisione 31 ottobre 2001, n. 767.

Decisione n. 2001/767/CE della Commissione che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 1 novembre 2001, n. L 288).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare gli articoli 14 e 22,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia, dal Paraguay e dall'Uruguay sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione, del 10 giugno 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud, modificata da ultimo dalla decisione 2001/538/CE.

     (2) L'insorgenza di focolai di afta epizootica è stata confermata in Uruguay a partire dal 23 aprile 2001 ed è stato introdotto un programma di vaccinazione dei bovini contro tale malattia.

     (3) Con la decisione 2001/388/CE, la Commissione ha sospeso le importazioni nella Comunità di tutte le categorie di carni fresche delle specie sensibili all'afta epizootica.

     (4) Dal 25 al 29 giugno una missione della Commissione ha esaminato la situazione epidemiologica dell'afta epizootica e le misure di controllo messe in atto.

     (5) Le autorità veterinarie competenti dell'Uruguay hanno affrontato i problemi segnalati da questa missione e la situazione della malattia si è ora stabilizzata. E’ pertanto opportuno revocare la sospensione delle importazioni nella Comunità di carni fresche disossate ottenute da animali delle specie bovina, ovina e caprina e destinate al consumo umano nonché di determinate carni e frattaglie utilizzate per l'alimentazione di animali da compagnia.

     (6) Fermo restando quanto precede, le carni fresche prodotte in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2001/388/CE saranno ancora autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore al momento della macellazione degli animali da cui le carni sono state ottenute.

     (7) Occorre pertanto modificare la decisione 93/402/CEE.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato II della decisione 93/402/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).