§ 1.5.D6 – Decisione 18 maggio 2001, n. 388.
Decisione n. 2001/388/CE della Commissioneche modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/05/2001
Numero:388


Sommario
Art. 1.      La decisione 93/402/CEE è modificata come segue
Art. 2.      1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione
Art. 3.      La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'esito della campagna di vaccinazione che si concluderà il 24 maggio 2001
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.D6 – Decisione 18 maggio 2001, n. 388.

Decisione n. 2001/388/CE della Commissioneche modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 19 maggio 2001, n. L 137).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare gli articoli 14 e 22,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/325/CE.

     (2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori.

     (3) Le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi o le loro regioni risultano indenni da almeno 12 mesi da peste bovina e afta epizootica. Esse devono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore, la conferma dell'insorgenza di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.

     (4) In data 23 aprile 2001 le autorità competenti dell'Uruguay hanno confermato un focolaio di afta epizootica nel dipartimento di Soriano. Ulteriori focolai della stessa malattia sono stati segnalati in altre regioni e si sta effettuando una vaccinazione di emergenza.

     (5) Il 23 aprile 2001 le autorità competenti dell'Uruguay hanno sospeso la certificazione di carni fresche delle specie sensibili destinate all'esportazione verso la CE, in attesa che la situazione si chiarifichi.

     (6) La malattia si è propagata ad un certo numero di regioni e le autorità competenti dell'Uruguay hanno introdotto un programma di vaccinazione dei bovini sull'intero territorio nazionale, programma che sarà completato entro il 24 maggio 2001.

     (7) Pur essendo necessario continuare a sostenere la sospensione delle importazioni di carni fresche decisa dalle autorità uruguaiane, è possibile autorizzare l'importazione dall'Uruguay di carni disossate e di frattaglie da sottoporre a trattamento, prodotte conformemente ai requisiti prescritti dalla decisione 93/402/CEE della Commissione fino al 23 aprile 2001 compreso. Gli Stati membri non autorizzano invece l'importazione di carni fresche non disossate e di frattaglie destinate al consumo umano diretto, eccetto quelle prodotte e certificate fino al 23 marzo 2001 compreso.

     (8) Non appena le autorità uruguaiane avranno fornito informazioni sul completamento del programma di vaccinazione e la malattia potrà considerarsi sotto controllo, la presente decisione sarà riveduta allo scopo di riprendere le importazioni di carni fresche disossate dopo che siano trascorsi 30 giorni dal completamento della vaccinazione.

     (9) La decisione 93/402/CEE deve essere modificata di conseguenza.

     (10) La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 93/402/CEE è modificata come segue:

     l'allegato II è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione:

     a) di carni fresche di animali delle specie sensibili all'afta epizootica provenienti dall'Uruguay, prodotte fino al 23 marzo 2001 compreso e certificate conformemente ai requisiti prescritti dalla decisione 93/402/CEE [1];

     b) di carni fresche disossate e di frattaglie di animali delle specie sensibili all'afta epizootica da sottoporre a trattamento provenienti dall'Uruguay, prodotte dopo il 23 marzo 2001 e fino al 23 aprile 2001 e certificate conformemente ai requisiti prescritti dalla decisione 93/402/CEE [2].

     2. E’ vietata l'importazione nella Comunità di carni fresche non disossate e di frattaglie di animali delle specie sensibili all'afta epizootica destinate al consumo umano, diverse da quelle di cui alla lettera b) del paragrafo 1, prodotte dopo il 23 marzo 2001 [3].

 

     Art. 3.

     La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'esito della campagna di vaccinazione che si concluderà il 24 maggio 2001.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).


[1] Lettera così modificata dall'art. 3 della decisione n. 2001/410/CE.

[2] Lettera così modificata dall'art. 3 della decisione n. 2001/410/CE.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 3 della decisione n. 2001/410/CE.