§ 1.5.C21 - Decisione 16 luglio 2001, n. 538.
Decisione n. 2001/538/CE della Commissione che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/07/2001
Numero:538


Sommario
Art. 1.      L'allegato II della decisione 93/402/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione
Art. 2.      La decisione 2001/537/CE è abrogata
Art. 3.      La presente decisione si applica a decorrere dal 16 luglio 2001
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C21 - Decisione 16 luglio 2001, n. 538.

Decisione n. 2001/538/CE della Commissione che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay.

(G.U.C.E. 17 luglio 2001, n. L 193).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare gli articoli 14 e 22,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia, dal Paraguay e dall'Uruguay sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/537/CE.

     (2) L'insorgenza di focolai di afta epizootica è stata confermata in Uruguay a partire dal 23 aprile 2001 ed è stato introdotto un programma di vaccinazione dei bovini contro tale malattia.

     (3) Con la decisione 2001/388/CE, la Commissione ha sospeso le importazioni nella Comunità di tutte le categorie di carni fresche delle specie sensibili all'afta epizootica.

     (4) Dal 25 al 29 giugno 2001 una missione della Commissione ha esaminato la situazione epidemiologica dell'afta epizootica e le misure di controllo messe in atto.

     (5) I risultati della missione hanno sollevato inquietudini su alcune misure di controllo predisposte in Uruguay per far fronte alla situazione attuale dell'afta epizootica, in particolare per quanto concerne il numero di focolai, il controllo dei movimenti degli animali e il processo di maturazione delle carni.

     (6) Le competenti autorità veterinarie dell'Uruguay stanno affrontando tali problemi ed è quindi necessario prorogare la sospensione delle importazioni nella Comunità di tutte le categorie di carni fresche provenienti da specie sensibili all'afta epizootica, in conformità della decisione 2001/388/CE, almeno fintanto che non sia posto rimedio alle carenze riscontrate e la situazione della malattia non sia stabilizzata.

     (7) Per chiarire le condizioni d'importazione è necessario abrogare la decisione 2001/537/CE e modificare in conformità la decisione 93/402/CEE.

     (8) La presente decisione sarà riesaminata in base all'evolversi dalla situazione.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato II della decisione 93/402/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La decisione 2001/537/CE è abrogata.

 

     Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 16 luglio 2001.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).