§ 1.5.A7 - Decisione 20 giugno 2002, n. 477. [1]
Decisione n. 2002/477/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione n. 94/984/CE.
(G.U.C.E. 22 giugno 2002, n. L 164).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, da ultimo modificata dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l’articolo 14. B, paragrafo 2, lettera b),
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi, da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I requisiti di sanità pubblica contenuti nella decisione della Commissione 2001/471/CE, dell’8 giugno 2001, che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile dovrebbero applicarsi anche alle importazioni da paesi terzi.
(2) A tal fine, occorre tenere conto in primo luogo delle regole del paese terzo in materia di controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori che esportano carni fresche di volatili da cortile o carni fresche nella Comunità, in sede di esame dell’ottemperanza ai criteri stabiliti dall’articolo 15 della direttiva 71/118/CEE e dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, per la classificazione del paese terzo interessato.
(3) In secondo luogo, lo svolgimento di detti controlli da parte degli operatori dovrebbe essere preso in considerazione in sede di esame del loro inserimento negli elenchi di stabilimenti previsti dall’articolo 14.B, paragrafo 2, della direttiva 71/118/CEE e dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE.
(4) In terzo luogo, le garanzie che devono essere fornite in conformità dell’articolo 14.B, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 71/118/CEE e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 72/462/CEE dovrebbero figurare quanto prima possibile nei certificati sanitari inclusi nei moduli di certificato previsti rispettivamente dagli articoli 14.B della direttiva 71/118/CEE e 22 della direttiva 72/462/CEE.
(5) La direttiva 71/118/CEE prevede l’allestimento di un elenco di stabilimenti che soddisfino i requisiti specifici della legislazione comunitaria.
(6) Un elenco provvisorio di stabilimenti figura nella decisione 97/4/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fornisce un elenco provvisorio di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carne fresca di volatili da cortile, da ultimo modificata dalla decisione 2001/400/CE.
(7) La decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi, da ultimo modificata dalla decisione 2001/659/CE, è stata modificata dalla decisione 2001/598/CE per introdurre fra l’altro nei certificati di polizia sanitaria e nei certificati sanitari il modello della dichiarazione sanitaria per l’importazione di carne fresca di volatili da cortile da paesi terzi, richiesto dall’articolo 14.B, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 71/118/CEE. La decisione 94/984/CE dovrebbe essere ora modificata per integrare il predetto modello di dichiarazione conformemente agli obiettivi della presente decisione. E’ inoltre opportuno correggere nel contempo un errore materiale dell’allegato III della decisione.
(8) La direttiva 72/462/CEE prevede che, fatti salvi i requisiti di polizia sanitaria di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva stessa, gli Stati membri non devono autorizzare l’importazione di carne fresca da un paese terzo se la carne non è conforme ai requisiti di sanità pubblica da adottare. L’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva prevede che la carne fresca deve essere stata trattata conformemente alle condizioni di igiene di cui alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio. L’articolo 4 prevede l’allestimento di elenchi di stabilimenti, la cui ottemperanza alle disposizioni della direttiva ed alle condizioni igieniche richiesta dalla direttiva 64/433/CEE deve essere valutata in base ai criteri stabiliti dal paragrafo 2 del medesimo articolo e che possono essere modificati o integrati dalla Commissione in base ai risultati delle ispezioni previste dall’articolo 5.
(9) Le condizioni di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione veterinaria per l’importazione di carni fresche da un certo numero di paesi sono stati stabiliti in base all’articolo 16 della direttiva 72/462/CEE in una serie di decisioni della Commissione che dovrebbero essere rielaborate in un prossimo futuro. In tale sede, è opportuno introdurre nel certificato sanitario che figura fra i modelli di certificato, lo stesso certificato sanitario introdotto dalla presente decisione per la carne fresca di pollame.
(10) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente decisione:
Art. 1.
In sede di accertamento se un determinato paese terzo soddisfi i criteri di cui all’articolo 15 della direttiva 71/118/CEE e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE ai fini dell’inserimento nell’elenco allestito conformemente a tali direttive, la Commissione tiene conto della regolamentazione del paese terzo per quanto riguarda lo svolgimento di regolari controlli dell’igiene generale, in base ai principi dell’Analisi dei rischi e dei Punti di controllo critici e se necessario in base a controlli microbiologici svolti dagli operatori che esportano carne fresca di volatili da cortile o carni fresche nella Comunità.
Art. 2.
In sede di ispezioni in virtù delle direttive 71/118/CEE e 72/462/CEE al fine di accertare se uno stabilimento rispetta le disposizioni di dette direttive e dell’allegato I alla direttiva 64/433/CEE, e possa quindi essere inserito nell’elenco di cui all’articolo 14.B, paragrafo 2, della direttiva 71/118/CEE e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, si tiene conto dell’applicazione dei requisiti della decisione 2001/471/CE da parte degli operatori interessati.
Art. 3.
La decisione 94/984/CE è modificata come segue:
1) Nell’allegato II, punto 15, sezione II (moduli A e B), sezione II (certificazione sanitaria), è aggiunto il seguente nuovo punto 5:
(Omissis).
2) Nell’allegato III, l’espressione “Il bollo sanitario di cui all’articolo 2” è sostituita da “Il bollo sanitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2”.
Art. 4.
La presente decisione entra in vigore a decorrere dall’8 giugno 2003.
In sede di accertamento se un determinato paese terzo soddisfi le prescrizioni dell’articolo 15 della direttiva 71/118/CEE e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE ai fini dell’inserimento nell’elenco elaborato conformemente alle direttive citate, o se un’ispezione è svolta in un determinato paese terzo ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 71/118/CEE o dell’articolo 5 della direttiva 72/462/CEE, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione la Commissione tiene conto dei provvedimenti preparatori adottati dal paese interessato nell’intento di soddisfare le prescrizioni della presente decisione a decorrere dall’8 giugno 2003.
Art. 5.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.