§ 1.6.I54 – Decisione 17 maggio 2001, n. 400.
Decisione n. 2001/400/CE della Commissione che modifica l'allegato della decisione 97/4/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/05/2001
Numero:400


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'allegato alla presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/4/CE
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione
Art. 3.      La presente decisione si applica con effetti a decorrere dal 24 maggio 2001


§ 1.6.I54 – Decisione 17 maggio 2001, n. 400.

Decisione n. 2001/400/CE della Commissione che modifica l'allegato della decisione 97/4/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame, in ordine alla Repubblica popolare cinese.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 24 maggio 2001, n. L 140).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, modificata dalla decisione 2001/4/CE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 97/4/CE della Commissione, stabilisce gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame.

     (2) Nell'allegato I della decisione 94/484/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi, modificata dalla decisione 2000/352/CE, figura la Repubblica popolare cinese tra i paesi terzi o parti di paesi terzi autorizzati a far uso dei certificati riprodotti nell'allegato II della stessa decisione.

     (3) In virtù della decisione 94/984/CE, la Repubblica popolare cinese è autorizzata a far uso del modello B del certificato sanitario unicamente per la municipalità di Shanghai, ad esclusione della contea di Chongming, e per i distretti di Weifang, Linyi e Qingdao nella provincia di Shandong.

     (4) L'autorità della Repubblica popolare cinese competente per il rilascio dei certificati che scortano le carni di pollame fresche è l'amministrazione statale "Ispezioni all'entrata e all'uscita e quarantena" (CIQ-SA).

     (5) La Repubblica popolare cinese ha trasmesso un elenco di stabilimenti, che producono carni di pollame fresche nelle regioni succitate, che le autorità competenti certificano essere conformi alle norme comunitarie.

     (6) L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha compiuto una serie di ispezioni, come previsto dalla normativa comunitaria, dalle quali è emerso che gli stabilimenti figuranti nell'elenco trasmesso dalla Repubblica popolare cinese rispettano i requisiti previsti dalla pertinente legislazione comunitaria.

     (7) È pertanto possibile redigere un elenco provvisorio di stabilimenti che producono carni fresche di pollame nella Repubblica popolare cinese, secondo la procedura stabilita dalla decisione 95/408/CE per determinati paesi.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Il testo dell'allegato alla presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/4/CE.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

     Art. 3.

     La presente decisione si applica con effetti a decorrere dal 24 maggio 2001.

 

 

Allegato

     (Omissis).