Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 09/07/2002 |
Numero: | 551 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2000/721/CE della Commissione è abrogata |
Art. 2. La presente decisione è applicabile dal settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.967 - Decisione 9 luglio 2002, n. 551.
Decisione n. 2002/551/CE della Commissione che abroga la decisione 2000/721/CE relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l’influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 10 luglio 2002, n. L 180).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Mediante la
(2) La sorveglianza associata effettuata sui branchi di volatili di questa zona non ha rivelato alcuna circolazione virale dall’ultimo caso registrato di influenza aviaria a bassa patogenicità nel marzo 2001.
(3) La campagna di vaccinazione iniziata nel novembre 2000 è stata sospesa il 16 maggio 2002.
(4) La
(5) Tuttavia, occorre proseguire la sorveglianza sui branchi vaccinati, anche tramite l’applicazione del test sierologico (test ILFA), approvato con la
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente decisione:
La
La presente decisione è applicabile dal settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.