§ 1.5.960 - Direttiva 28 gennaio 1991, n. 68.
Direttiva n. 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/01/1991
Numero:68


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di ovini e di caprini
Art. 2.      Ai sensi della presente direttiva sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Inoltre si intende per
Art. 3.      1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4
Art. 4.      1. Gli ovini e i caprini
Art. 5.      Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli ovini e i caprini, da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in [...]
Art. 6.      Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti
Art. 7.      1. Qualora uno Stato membro disponga, per tutto il suo territorio o parte di esso, di un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante [...]
Art. 8.      1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato B, rubrica III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9.      Gli ovini e i caprini oggetto di scambi tra Stati membri devono essere accompagnati, durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato conforme all'allegato E (modelli [...]
Art. 10.      1. Sono applicabili le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE specialmente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere [...]
Art. 11.      1. Esperti veterinari della Comunità possono, ove ciò si riveli necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva ed in collaborazione con le autorità nazionali competenti, [...]
Art. 12.      Gli Stati membri che istituiscono un regime di controllo alternativo che offra garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 5 ed all'articolo 6, lettere a) e c) per quanto riguarda i [...]
Art. 13.      Le disposizioni della presente direttiva saranno oggetto di un riesame anteriormente al 1° gennaio 1993 nell'ambito delle proposte che sono intese ad assicurare il completamento del mercato [...]
Art. 14.      L'allegato A è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
Art. 15. 
Art. 16.      La Commissione può adottare per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime previsto dalla [...]
Art. 17.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi
Art. 18.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.960 - Direttiva 28 gennaio 1991, n. 68.

Direttiva n. 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(G.U.C.E. 19 febbraio 1991, n. L 46).

 

Art. 1.

     La presente direttiva definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di ovini e di caprini.

 

     Art. 2.

     Ai sensi della presente direttiva sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Inoltre si intende per:

     1) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati nelle condizioni stabilite all'articolo 6 della direttiva 64/432/CEE;

     2) ovini o caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto 1), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

     3) azienda: l'azienda quale definita all'articolo 2, punto 4) della direttiva 90/425/CEE;

     4) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, rubrica I;

     5) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2;

     6) scambi: gli scambi tra Stati membri, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;

     7) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie che sono elencate nell'allegato B, rubrica I e la cui presenza o sospetta presenza deve essere notificata all'autorità competente dello Stato membro [1];

     8) veterinario ufficiale: il veterinario designato dell'autorità centrale competente dello Stato membro;

     9) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti o acquistati e/o in cui sono raccolti, caricati o imbarcati ovini o caprini e che è conforme all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE ed all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i) della direttiva 90/425/CEE per quanto riguarda i mercati o i centri di raccolta riconosciuti;

     10) regione: una parte del territorio della Comunità secondo la definizione dell'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE.

 

     Art. 3.

     1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4.

     2. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8.

     Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri destinatari possono accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità. Gli Stati membri che utilizzano questa autorizzazione informano la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

 

     Art. 4.

     1. Gli ovini e i caprini:

     a) devono essere identificati e registrati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE, il termine di notifica dei sistemi nazionali d'identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini inizia a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva;

     b) non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale, questa ispezione deve aver luogo nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico degli ovini e dei caprini;

     c) non devono essere stati acquistati in un'azienda o essere venuti a contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria, restando inteso che:

     i) tale divieto è connesso con il manifestarsi di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:

     - brucellosi,

     - rabbia,

     - carbonchio ematico,

     ii) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contaminato, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:

     - 42 giorni in caso di brucellosi,

     - 30 giorni in caso di rabbia,

     - 15 giorni in caso di carbonchio ematico,

     e non devono provenire da un'azienda o essere stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione che è stabilita e le cui uscite di animali sono vietate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della direttiva 64/432/CEE;

     d) non devono essere oggetto di misure di polizia sanitaria a norma della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica, modificata dalla direttiva 90/423/CEE.

     Inoltre sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4-bis della direttiva 64/432/CEE.

     2. Gli Stati membri vigilano inoltre perché siano esclusi dagli scambi gli ovini e i caprini:

     - che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste nell'allegato C della direttiva 90/425/CEE o nell'allegato B, rubrica I della presente direttiva;

     - che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 36 del trattato.

     3. Gli ovini e i caprini devono inoltre:

     - essere nati ed essere stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità,

     - oppure, se sono stati importati, provenire da un paese terzo figurante nell'elenco redatto conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE, e

     i) soddisfare le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE;

     ii) oppure, in mancanza di tali condizioni, essere sottoposti al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma della direttiva 90/425/CEE.

 

     Art. 5.

     Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli ovini e i caprini, da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare, oltre alle condizioni previste all'articolo 4, i requisiti dell'allegato A, rispettivamente capitolo 1, punto D e capitolo 2, punto D.

 

     Art. 6.

     Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:

     a) devono essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:

     i) in cui non siano state accertate clinicamente le malattie seguenti:

     - negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide "Large Colony"),

     - negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa,

     - negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo la procedura prevista all'articolo 15;

     oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, fornisca, per una o più malattie precitate nell'ambito di un programma approvato conformemente agli articoli 7 e 8, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;

     ii) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui alla lettera i) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;

     iii) il cui proprietario abbia dichiarato di essere venuto a conoscenza di tali fatti e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui alla lettera i);

     b) [2].

     c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:

     - provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis),

     - essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione,

     - essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato D o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo la procedura prevista all'articolo 15;

     d) deve essere menzionato il rispetto di questi requisiti in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.

 

     Art. 7.

     1. Qualora uno Stato membro disponga, per tutto il suo territorio o parte di esso, di un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato B, rubrica III, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

     - la situazione della malattia nello Stato membro;

     - la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici;

     - la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

     - le varie qualifiche applicabili alle aziende e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative alle prove;

     - le procedure di controllo del programma;

     - le conseguenze da trarre in caso di perdita della qualifica da parte di un'azienda per qualsiasi motivo;

     - le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati al momento di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma [3].

     2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. Essi sono approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 15. Secondo la stessa procedura, sono precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari, allo stesso tempo o al più tardi tre mesi dopo l'approvazione dei programmi. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

     3. I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura stabilita all'articolo 15. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2.

     4. I programmi approvati conformemente al presente articolo beneficiano del finanziamento comunitario di cui all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, per le malattie e alle condizioni ivi previste.

 

     Art. 8.

     1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato B, rubrica III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

     - la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul suo territorio;

     - i risultati delle prove di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica ed epidemiologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;

     - la durata della sorveglianza effettuata;

     - eventualmente, il periodo durante cui è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

     - le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia [4].

     2. La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari sono precisate secondo la procedura prevista all'articolo 15. Esse devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale. Qualora le giustificazioni siano presentate anteriormente al 1° gennaio 1992, le decisioni relative alle garanzie addizionali devono essere prese anteriormente al 1° luglio 1992.

     3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionata al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 15.

     4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi degli ovini e l'agalassia contagiosa degli ovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15 [5].

 

     Art. 8 bis. [6]

     Per quanto concerne la Finlandia e la Norvegia, ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8 e su loro richiesta, la Commissione organizza gli esami necessari per le malattie elencate nell'allegato B, rubriche II e III, affinché le decisioni appropriate possano essere adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15 prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

 

     Art. 9.

     Gli ovini e i caprini oggetto di scambi tra Stati membri devono essere accompagnati, durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato conforme all'allegato E (modelli I, II e III), firmato da un veterinario ufficiale, il quale deve essere compilato il giorno dell'ispezione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario ed ha una durata di validità di dieci giorni. Il certificato in questione deve comprendere un solo foglio.

 

     Art. 10.

     1. Sono applicabili le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE specialmente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuati dallo Stato membro destinatario, nonché per quanto riguarda le misure di salvaguardia da applicare.

     2. Nell'allegato A, rubrica I della direttiva 90/425/CEE è aggiunto il riferimento seguente:

     "Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini".

     3. Nell'allegato B, punto A della direttiva 90/425/CEE è soppresso il primo trattino.

 

     Art. 11.

     1. Esperti veterinari della Comunità possono, ove ciò si riveli necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva ed in collaborazione con le autorità nazionali competenti, procedere a controlli in loco. Lo Stato membro sul cui territorio è effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria nell'espletamento dei loro compiti. La Commissione informa gli Stati membri degli esiti dei controlli effettuati.

     2. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15.

     Secondo la medesima procedura sono stabilite le regole da seguire al momento dei controlli di cui al presente articolo.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri che istituiscono un regime di controllo alternativo che offra garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 5 ed all'articolo 6, lettere a) e c) per quanto riguarda i movimenti di ovini e caprini nel loro territorio, possono concedersi reciprocamente una deroga all'ispezione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) ed all'obbligo del certificato previsto all'articolo 9. Essi ne informano la Commissione.

 

     Art. 13.

     Le disposizioni della presente direttiva saranno oggetto di un riesame anteriormente al 1° gennaio 1993 nell'ambito delle proposte che sono intese ad assicurare il completamento del mercato interno e su cui il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

 

     Art. 14.

     L'allegato A è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Gli allegati B, C e D sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15.

 

     Art. 15. [7]

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 16.

     La Commissione può adottare per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime previsto dalla presente direttiva.

 

     Art. 17.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi:

     i) agli articoli 7 e 8 della presente direttiva due mesi dopo la data di notifica della presente direttiva, resta inteso che le disposizioni nazionali corrispondenti restano applicabili fino all'approvazione dei programmi e, in mancanza di programmi, fino alla data prevista alla lettera ii);

     ii) alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1992.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 18.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO A

 

Capitolo I

 

     I. Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)

     A. Concessione della qualifica

     E’ considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis):

     1) l'azienda in cui:

     a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno dodici mesi;

     b) non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva;

     c) sono state praticate due prove con esito negativo, conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;

     d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,

     ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B;

     2) un'azienda situata in uno Stato membro o in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente al punto II.

     B. Mantenimento della qualifica

     1) Per le aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) che non sono situate in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda, di età superiore a sei mesi. La qualifica dell'azienda può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

     In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

     - tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi,

     - tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,

     - il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere controllate.

     2) Per una regione che non è ufficialmente indenne e in cui più del 99% delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), la periodicità del controllo delle aziende ovine o caprine ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché le aziende che non sono ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale o siano sottoposte ad un programma di eradicazione.

     C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

     1) Allorché, in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

     a) si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'azienda è ritirata dall'autorità competente. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengano immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (B. melitensis);

     b) la presenza della brucellosi (B. melitensis) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata dall'autorità competente solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se tutti gli animali di età superiore a sei mesi presenti nell'azienda sono sottoposti a due prove che sono effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi e che danno esito negativo.

     2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 è situata in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis), lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

     L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

     a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali delle specie che possono essere contaminate nell'azienda in questione. Lo Stato membro interessato tiene al corrente la Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione;

     b) sia effettuata un'indagine epidemiologica; gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti alle prove di cui al punto 1, lettera b).

     3) Se la brucellosi è confermata, conformemente al punto 2 la Commissione dopo aver valutato le circostanze e la recrudescenza della brucellosi (B. melitensis), adotta, secondo la procedura dell'articolo 15, se detta valutazione lo giustifica, una decisione per sospendere o ritirare la qualifica di questa regione. Se la qualifica è ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura, le condizioni di una nuova qualifica.

     D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)

     Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi solo ovini o caprini che rispondono alle condizioni seguenti:

     1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

     2) oppure:

     - provengono da un'azienda indenne da brucellosi,

     - sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva,

     - non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni. Possono tuttavia essere introdotte femmine di età superiore a due anni vaccinate prima dei sette mesi di età, e

     - sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a due prove con esito negativo effettuate ad almeno sei mesi di intervallo, conformemente all'allegato C.

 

     II. Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi

     Possono esser riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10):

     1) a) in cui almeno il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o

     b) che rispettano le condizioni seguenti:

     i) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;

     ii) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;

     iii) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni e

     c) per cui il rispetto di queste condizioni è stato constatato secondo la procedura prevista all'articolo 15 della presente direttiva;

     2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:

     i) - il primo anno successivo al riconoscimento dello Stato membro o della regione come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99%, che meno dello 0,2% delle aziende sono contaminate oppure almeno il 10% degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C;

     - annualmente, a partire dal secondo anno successivo al riconoscimento dello Stato membro o della regione come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 95%, che meno dello 0,2% delle aziende sono contaminate oppure almeno il 5% degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C;

     - le disposizioni previste dai primi due trattini possono essere modificate in base alla procedura di cui all'articolo 15 [8].

     ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

 

Capitolo 2

 

     Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

     A. Concessione della qualifica

     E’ considerata come un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis) l'azienda:

     1) in cui:

     a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi,

     b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva. Gli animali vaccinati debbono essere vaccinati prima dell'età di sette mesi,

     c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a diciotto mesi al momento della prova,

     d) sono state praticate due prove, con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a sei mesi al momento delle prove, e

     e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o provenienti da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D, e

     2) in cui, dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

     B. Mantenimento della qualifica

     Ogni anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda. La qualifica dell'azienda è mantenuta unicamente se gli esiti delle prove sono negativi.

     In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre a controllo è costituita da:

     - tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a sei mesi,

     - tutti gli animali maschi non castrati e vaccinati di età superiore a diciotto mesi,

     - tutti gli animali introdotti per la prima volta nell'azienda dall'ultimo controllo eseguito,

     - il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui sono presenti meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso debbono essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.

     C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

     1) Allorché in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dall'azienda è sospesa, l'animale o gli animali sospetti vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (B. melitensis).

     2) Se la presenza della brucellosi (B. melitensis) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono stati abbattuti e se due prove, effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C ad un intervallo di almeno tre mesi,

     - su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se sono stati vaccinati,

     - su tutti gli animali di età superiore a sei mesi, se non sono stati vaccinati,

     hanno dato un esito negativo.

     D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

     Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi soltanto:

     1) ovini o caprini provenienti da un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (B. melitensis);

     2) oppure, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla decisione 90/242/CEE, ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni seguenti:

     a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;

     b) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

     c) i) - non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,

     - sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C, con esito negativo, o

     ii) sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi quindici giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione;

     E. Modifica della qualifica

     Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis) può acquisire la qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) dopo un intervallo minimo di due anni, se:

     a) non è presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi (B. melitensis) da almeno due anni;

     b) le condizioni di cui al punto D. 2) sono state sempre rispettate nel corso di questi due anni;

     c) al termine del secondo anno, gli animali di età superiore a sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova effettuata conformemente all'allegato C.

 

 

ALLEGATO B

 

I [1]

- Afta epizootica

- Brucellosi (B. melitensis)

- Epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis)

- Carbonchio ematico

- Rabbia

II [1] [9]

III

- Agalassia contagiosa

- Paratubercolosi

- Linfadenite caseosa

- Adenomatosi polmonare

- Maedi-Visna

- Artrite encefalite virale caprina

 

[1] Malattie soggette a denuncia obbligatoria.

 

 

ALLEGATO C

Prove per la ricerca della brucellosi (B. melitensis)

 

     La ricerca della brucellosi (B. melitensis) ai fini della qualifica di un'azienda viene effettuata mediante la prova Rose Bengel o la prova di fissazione del complemento descritta nell'allegato della decisione 90/242/CEE o qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura definita all'articolo 15 della presente direttiva. La prova di fissazione del complemento è riservata agli esami da effettuare in animali individuali.

     Allorché nel corso di tale ricerca mediante la prova Rose Bengel più del 5% degli animali dell'azienda dà esito positivo, viene praticato un controllo complementare su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.

     Per la prova di fissazione del complemento, il siero contenente almeno 20 unità ICFT/ml deve essere considerato positivo.

     Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus.

 

 

ALLEGATO D

Prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis)

 

     Prova di fissazione del complemento

     L'antigene specifico utilizzato deve essere riconosciuto dal laboratorio nazionale e deve essere standardizzato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis.

     Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.

     Il siero contenente almeno 50 unità internazionali per ml deve essere considerato positivo.

 

 

ALLEGATO E [10]

 

     (Omissis)

 


[1] Punto così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 2001/10/CE.

[2] Lettera soppressa dall'art. 1 della direttiva n. 2001/10/CE.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 2001/10/CE.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 2001/10/CE.

[5] Paragrafo aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

[6] Articolo inserito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[8] Punto modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia e così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 94/953/CE.

[9] Punto abrogato dall'art. 1 della direttiva n. 2001/10/CE.

[10] Allegato sostituito dalla decisione n. 94/164/CE e modificato dall’allegato I della decisione 2001/298/CE, dall’allegato II della decisione n. 2002/261/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2004/554/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2005/932/CE.