Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/12/2005 |
Numero: | 932 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.O06 - Decisione 21 dicembre 2005, n. 932.
Decisione n. 2005/932/CE della Commissione che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 23 dicembre 2005, n. L 340).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L’allegato E della direttiva 91/68/CEE stabilisce i modelli di certificato sanitario per lo scambio intracomunitario di ovini e caprini, per l’abbattimento, l’ingrasso e l’allevamento, sotto forma di modello I, II e III rispettivamente.
(2) Problemi di certificazione si sono verificati negli Stati membri in cui il veterinario ufficiale non è stato in grado di certificare i requisiti di residenza e di immobilizzazione, informazione nota solo all’agricoltore.
(3) I certificati sanitari devono evidenziare che la certificazione concernente i requisiti di residenza e di immobilizzazione si basano su una dichiarazione dell’agricoltore o su un esame delle registrazioni conservate in conformità del
(4) La direttiva 91/68/CEE deve perciò essere modificata di conseguenza.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L’allegato E della direttiva n. 91/68/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 15 febbraio 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
L’allegato E della direttiva n. 91/68/CEE è modificato come segue.
1) Nel modello I, inserire il seguente punto prima del punto 12.4.1:
«12.4. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o ad un esame del registro dell’azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità del
2) Nei modelli II e III, il punto 12.4 è sostituito dal seguente:
«12.4. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o ad un esame del registro dell’azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità del