§ 1.5.O06 - Decisione 21 dicembre 2005, n. 932.
Decisione n. 2005/932/CE della Commissione che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/12/2005
Numero:932


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.O06 - Decisione 21 dicembre 2005, n. 932.

Decisione n. 2005/932/CE della Commissione che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 23 dicembre 2005, n. L 340).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) L’allegato E della direttiva 91/68/CEE stabilisce i modelli di certificato sanitario per lo scambio intracomunitario di ovini e caprini, per l’abbattimento, l’ingrasso e l’allevamento, sotto forma di modello I, II e III rispettivamente.

      (2) Problemi di certificazione si sono verificati negli Stati membri in cui il veterinario ufficiale non è stato in grado di certificare i requisiti di residenza e di immobilizzazione, informazione nota solo all’agricoltore.

      (3) I certificati sanitari devono evidenziare che la certificazione concernente i requisiti di residenza e di immobilizzazione si basano su una dichiarazione dell’agricoltore o su un esame delle registrazioni conservate in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

      (4) La direttiva 91/68/CEE deve perciò essere modificata di conseguenza.

      (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato E della direttiva n. 91/68/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 15 febbraio 2006.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato E della direttiva n. 91/68/CEE è modificato come segue.

     1) Nel modello I, inserire il seguente punto prima del punto 12.4.1:

     «12.4. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o ad un esame del registro dell’azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare nelle parti B e C dell’allegato del predetto regolamento:».

     2) Nei modelli II e III, il punto 12.4 è sostituito dal seguente:

     «12.4. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall’allevatore o ad un esame del registro dell’azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare nelle parti B e C dell’allegato del predetto regolamento, sono rimasti presso la stessa azienda d’origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del caricamento o sin dalla nascita, se di età inferiore ai 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell’azienda d’origine nei 21 giorni precedenti al caricamento, nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell’azienda d’origine nei 30 giorni precedenti alla spedizione da parte dell’azienda d’origine, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva n. 91/68/CEE;».