Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 25/03/2002 |
Numero: | 261 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I, parte 1 a) e parte 1 b), e l’allegato II, parte 1 a) e parte 1 b), della decisione 93/198/CEE sono sostituiti dalle parti corrispondenti riportate nell’allegato I della presente [...] |
Art. 2. Il modello III dell’allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dall’allegato II della presente decisione. |
Art. 3. La presente decisione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.961 - Decisione 25 marzo 2002, n. 261.
Decisione n. 2002/261/CE della Commissione che modifica la decisione n. 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina e che modifica l’allegato E della direttiva n. 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
(G.U.C.E. 6 aprile 2002, n. L 91).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) A norma del
(3) Occorre pertanto modificare le condizioni stabilite nei certificati sanitari previsti per gli scambi intracomunitari e le importazioni di ovini e caprini da riproduzione dai paesi terzi.
(4) E’ opportuno aggiornare i certificati che scortano le importazioni di tutte le categorie di ovini e caprini e armonizzarli con i requisiti previsti per altre specie.
(5) Occorre quindi modificare gli allegati della direttiva 91/68/CEE e della
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
L’allegato I, parte 1 a) e parte 1 b), e l’allegato II, parte 1 a) e parte 1 b), della
Il modello III dell’allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
(Omissis).
ALLEGATO II
(Omissis).