§ 1.5.916 - Decisione 22 gennaio 2002, n. 45.
Decisione 2002/45/CE della Commissione che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/01/2002
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I e II della decisione 93/402/CEE sono sostituiti dai corrispondenti allegati della presente decisione.
Art. 2.      Il certificato sanitario previsto nell’allegato III, parte 2, modello A, della decisione 93/402/CE della Commissione spedito dall’Argentina deve essere completato dalla seguente attestazione:
Art. 3.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° febbraio 2002 dopo l’esame da parte del comitato veterinario permanente previsto il 22-23 gennaio 2002.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.916 - Decisione 22 gennaio 2002, n. 45.

Decisione 2002/45/CE della Commissione che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di carni fresche provenienti da paesi dell’America del Sud, in particolare per quanto riguarda l’Argentina.

(G.U.C.E. 23 gennaio 2002, n. L 20).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l’articolo 15 e l’articolo 16, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di carni fresche provenienti dall’Argentina, dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia, dal Paraguay e dall’Uruguay sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione, del 10 giugno 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di carni fresche provenienti da paesi dell’America del Sud, modificata da ultimo dalla decisione 2001/842/CE.

      (2) L’insorgenza di focolai di afta epizootica è stata confermata in Argentina a partire dal 13 marzo 2001 ed è stato introdotto un programma di vaccinazione dei bovini contro tale malattia.

      (3) Con la decisione 2001/276/CE, la Commissione ha sospeso le importazioni nella Comunità, in provenienza dall’Argentina, di tutte le categorie di carni fresche delle specie sensibili all’afta epizootica.

      (4) Dal 19 al 30 novembre 2001 una missione della Commissione ha esaminato la situazione epidemiologica dell’afta epizootica e le misure di controllo messe in atto.

      (5) Dall’esame è emerso che le competenti autorità veterinarie argentine hanno affrontato gran parte dei problemi, compresi quelli rilevati nelle precedenti missioni, e che la situazione della malattia si è ora stabilizzata in varie province. Si richiedono tuttavia garanzie supplementari.

      (6) Le competenti autorità veterinarie argentine hanno trasmesso le informazioni e le garanzie supplementari richieste. È quindi opportuno autorizzare le importazioni da alcune province di carni bovine fresche disossate destinate al consumo umano nonché di talune carni e frattaglie provenienti da animali della specie bovina destinate alla trasformazione diretta in alimenti per animali da compagnia.

      (7) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 93/402/CEE.

      (8) La presente decisione sarà riesaminata entro tre mesi alla luce dell’evoluzione della situazione sanitaria.

      (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Gli allegati I e II della decisione 93/402/CEE sono sostituiti dai corrispondenti allegati della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Il certificato sanitario previsto nell’allegato III, parte 2, modello A, della decisione 93/402/CE della Commissione spedito dall’Argentina deve essere completato dalla seguente attestazione:

“Le carni fresche disossate sopra descritte sono ottenute da animali che non provengono da una zona in cui si è manifestato un focolaio di afta epizootica nei precedenti 60 giorni. Inoltre le carni disossate non sono ottenute da animali originari delle zone limitrofe.”

 

     Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° febbraio 2002 dopo l’esame da parte del comitato veterinario permanente previsto il 22-23 gennaio 2002.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).