§ 1.5.F83 - Decisione 4 aprile 2001, n. 276.
Decisione n. 2001/276/CE che modifica la decisione n. 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/04/2001
Numero:276


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 93/402/CEE è modificata come segue:
Art. 2. 
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.F83 - Decisione 4 aprile 2001, n. 276.

Decisione n. 2001/276/CE che modifica la decisione n. 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Argentina. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 5 aprile 2001, n. L 95)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare gli articoli 3 e 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/755/CE.

     (2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché delle diverse parti dei loro territori.

     (3) Le autorità veterinarie responsabili dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi e le loro regioni risultano indenni da almeno dodici mesi da peste bovina e afta epizootica. Esse debbono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore dalla conferma, l'insorgere di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.

     (4) Il 2 marzo 2001 le autorità argentine hanno comunicato alla Commissione che, a seguito dell'introduzione illegale, da paesi limitrofi, di animali risultati positivi all'afta epizootica, è stata introdotta una nuova politica di regionalizzazione e di vaccinazione contro l'afta epizootica, diretta a proteggere le zone frontaliere e una parte delle zone d'allevamento e di ingrasso dell'Argentina centrale.

     (5) Dalle informazioni trasmesse dalle autorità argentine risulta, tra l'altro, che nelle zone frontaliere settentrionali (zona tampone) e in una zona centrale separata (zona soggetta a restrizioni), è stata reintrodotta la vaccinazione del bestiame contro l'afta epizootica, che non veniva più praticata dal 1999. Inoltre, il 13 marzo 2001, è stato segnalato all'UIE un focolaio di afta epizootica. Appare pertanto opportuno riconsiderare la qualifica del paese alla luce di tali cambiamenti, in quanto le norme attuali sono basate su una diversa strategia di lotta contro la malattia e di controllo dei movimenti degli animali.

     (6) Inoltre, secondo informazioni provenienti dall'Argentina, tale paese ha sospeso le esportazioni di carne verso il Canada, il Cile e gli Stati Uniti, ma continua a esportare nella Comunità europea.

     (7) È quindi necessario sospendere l'autorizzazione a importare nella Comunità tutte le categorie di carni fresche delle specie sensibili all'afta epizootica, almeno fino a quando non sia stata effettuata una missione d'ispezione della Commissione al fine di esaminare la nuova situazione in loco o fino a quando la situazione non sia stata adeguatamente chiarita.

     (8) È necessario adeguare le tabelle con gli elenchi dei paesi sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente decisione da parte delle autorità.

     (9) Occorre pertanto sospendere l'autorizzazione a importare nella Comunità carni fresche di bovini e ovini.

     (10) La decisione 93/402/CEE deve essere modificata di conseguenza.

     (11) La presente decisione dovrà essere riesaminata alla luce dei risultati della prossima missione d'ispezione veterinaria della Commissione e/o di qualsiasi cambiamento della situazione sanitaria in Argentina, notificato nel frattempo alla Commissione.

     (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 93/402/CEE è modificata come segue:

     1) l'allegato I è sostituito dall'allegato A della presente decisione;

     2) l'allegato II è sostituito dall'allegato B della presente decisione.

 

          Art. 2. [1]

     Gli Stati membri accettano le partite prodotte e certificate fino al 13 marzo 2001 incluso.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO A

 

     "ALLEGATO I

     DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

     (Omissis)"

 

 

ALLEGATO B

 

     "ALLEGATO II

     (Versione n. 02/2001)

     GARANZIA DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE

     (Omissis)"

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2001/322/CE.