Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 28/11/2001 |
Numero: | 842 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati I, II e III della decisione 93/402/CEE sono sostituiti dai corrispondenti allegati della presente decisione |
Art. 2. La decisione 2001/410/CE è abrogata |
Art. 3. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001, dopo l'esame da parte del comitato veterinario permanente previsto il 20 e 21 novembre 2001 |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B33 - Decisione 28 novembre 2001, n. 842.
Decisione n. 2001/842/CE della Commissione che modifica la decisione 93/402/CEE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud, in particolare per quanto riguarda il Brasile.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 30 novembre 2001, n. L 313).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia, dal Paraguay e dall'Uruguay sono stabilite dalla
(2) L'insorgenza di focolai di afta epizootica è stata confermata nella regione di Rio Grande do Sul in Brasile a partire dal 9 maggio 2001 ed è stato introdotto un programma di vaccinazione dei bovini contro tale malattia.
(3) Con la
(4) Dal 22 al 29 ottobre 2001 una missione della Commissione ha esaminato la situazione epidemiologica dell'afta epizootica e le misure di controllo messe in atto.
(5) Dall'esame è emerso che le competenti autorità veterinarie del Brasile hanno affrontato i problemi rilevati nelle precedenti missioni e che la situazione della malattia si è ora stabilizzata. E’ pertanto opportuno revocare la sospensione delle importazioni nella Comunità di carni fresche disossate destinate al consumo umano nonché di determinate carni e frattaglie utilizzate per l'alimentazione di animali da compagnia e di iscrivere nuovamente la regione Rio Grande do Sul nell'elenco che figura nell'allegato I della
(6) La
(7) A norma della
(8) E’ inoltre opportuno aggiornare il modello dei certificati veterinari prevedendo l'indicazione nei certificati del numero del container e del relativo numero di sigillo, nonché un attestato sulla protezione degli animali al momento della macellazione.
(9) Occorre pertanto modificare in conformità la
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Gli allegati I, II e III della
La
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001, dopo l'esame da parte del comitato veterinario permanente previsto il 20 e 21 novembre 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).