§ 1.5.B33 - Decisione 28 novembre 2001, n. 842.
Decisione n. 2001/842/CE della Commissione che modifica la decisione 93/402/CEE della Commissione relativa alle condizioni di polizia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/11/2001
Numero:842


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I, II e III della decisione 93/402/CEE sono sostituiti dai corrispondenti allegati della presente decisione
Art. 2.      La decisione 2001/410/CE è abrogata
Art. 3.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001, dopo l'esame da parte del comitato veterinario permanente previsto il 20 e 21 novembre 2001
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B33 - Decisione 28 novembre 2001, n. 842.

Decisione n. 2001/842/CE della Commissione che modifica la decisione 93/402/CEE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud, in particolare per quanto riguarda il Brasile.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 30 novembre 2001, n. L 313).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l'articolo 15, l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia, dal Paraguay e dall'Uruguay sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione, del 10 giugno 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud, modificata da ultimo dalla decisione 2001/767/CE.

     (2) L'insorgenza di focolai di afta epizootica è stata confermata nella regione di Rio Grande do Sul in Brasile a partire dal 9 maggio 2001 ed è stato introdotto un programma di vaccinazione dei bovini contro tale malattia.

     (3) Con la decisione 2001/410/CE della Commissione, che modifica la decisione 93/402/CEE, la Commissione ha sospeso le importazioni nella Comunità, in provenienza dalla regione di Rio Grande do Sul, di tutte le categorie di carni fresche delle specie sensibili all'afta epizootica, depennando la regione suddetta dall'elenco delle regioni brasiliane da cui sono autorizzate le importazioni delle carni fresche suddette.

     (4) Dal 22 al 29 ottobre 2001 una missione della Commissione ha esaminato la situazione epidemiologica dell'afta epizootica e le misure di controllo messe in atto.

     (5) Dall'esame è emerso che le competenti autorità veterinarie del Brasile hanno affrontato i problemi rilevati nelle precedenti missioni e che la situazione della malattia si è ora stabilizzata. E’ pertanto opportuno revocare la sospensione delle importazioni nella Comunità di carni fresche disossate destinate al consumo umano nonché di determinate carni e frattaglie utilizzate per l'alimentazione di animali da compagnia e di iscrivere nuovamente la regione Rio Grande do Sul nell'elenco che figura nell'allegato I della decisione 93/402/CEE.

     (6) La decisione 2001/410/CE ha inoltre chiarito le condizioni applicabili all'Uruguay, ma tali chiarimenti sono ora consolidati nella decisione 2001/767/CE, sicché la decisione 2001/410/CE può essere interamente abrogata.

     (7) A norma della direttiva 93/119/CE del Consiglio, ai fini dell'importazione nella Comunità europea di carni in provenienza da un paese terzo il certificato sanitario che accompagna tali carni deve essere completato da un attestato comprovante che gli animali sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste da detta direttiva. E’ opportuno introdurre questo requisito di certificazione nel modello del certificato sanitario contestualmente alle altre modifiche che devono essere apportate.

     (8) E’ inoltre opportuno aggiornare il modello dei certificati veterinari prevedendo l'indicazione nei certificati del numero del container e del relativo numero di sigillo, nonché un attestato sulla protezione degli animali al momento della macellazione.

     (9) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 93/402/CEE e abrogare la decisione 2001/410/CE.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Gli allegati I, II e III della decisione 93/402/CEE sono sostituiti dai corrispondenti allegati della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La decisione 2001/410/CE è abrogata.

 

     Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001, dopo l'esame da parte del comitato veterinario permanente previsto il 20 e 21 novembre 2001.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).