§ 40.2.171 - Deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34.
Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:23/02/2005
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Oggetto e finalità
Art. 3.  Modalità per il ritiro dell'energia elettrica
Art. 4.  Prezzi dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004
Art. 5.  Prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW
Art. 6.  Costi riconosciuti al gestore di rete
Art. 7.  Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo [...]
Art. 8.  Obblighi informativi
Art. 9.  Verifiche
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 40.2.171 - Deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34.

Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

(G.U. 15 marzo 2005, n. 61)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 23 febbraio 2005;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/1989);

il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/1990);

il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/1992);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);

il decreto 19 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive in materia di direttive alla società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

la direttiva 2004/8 CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201 (di seguito: deliberazione n. 42/02);

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);

il documento di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza < MVA e ³ 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione);

le osservazioni al documento di consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorità.

Considerato che:

l'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:

a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: GRTN) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonchè della deliberazione n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;

b) impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito dei provvedimenti con convenzioni di cessione pluriennali già richiamate alla precedente lettera a), fino alla loro scadenza;  il comma 41 della legge n. 239/2004 prevede che l'Autorità determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta:

a) da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;

b) ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;

c) da impianti di potenza qualsiasi, entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, che continua ad essere ritirata dal GRTN fino a scadenza delle convenzioni in essere;  il comma 41 della legge n. 239/2004, nel consentire una modalità di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza inferiore a 10 MVA e agli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999, conferma, in materia di fonti rinnovabili, il disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, visto che la tipologia di impianto e la sua eventuale partecipazione al mercato non possono dipendere dalla data di entrata in esercizio;

l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;

l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 10/1991;

l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 387/2003 prevede che, dopo la scadenza delle convenzioni di cessione destinata, la relativa energia elettrica venga destinata al mercato, con l'unica eccezione delle fonti rinnovabili non in grado di partecipare al sistema delle offerte (impianti di potenza fino a 10 MVA e impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza qualsiasi), per le quali l'Autorità deve definire le modalità di ritiro tenendo conto di condizioni economiche di mercato;

il comma 41, ultimo periodo, della legge n. 239/2004, nel consentire una modalità di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza fino a 10 MVA, agli impianti di cui al secondo periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e agli impianti alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999, intende garantire il ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti non in grado di partecipare al sistema delle offerte;

l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà fissata con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato;

la data di entrata a regime del mercato elettrico verrà fissata con decreto dal Ministro delle attività produttive e che, pertanto, le disposizioni del presente provvedimento per quanto riguarda le fonti rinnovabili si applicano a decorrere da tale data;

rispetto allo schema proposto nel documento di consultazione, in cui tutti i rapporti commerciali delle imprese distributrici e della società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) confluivano nel GRTN, la quasi totalità delle osservazioni pervenute ha richiesto che l'Acquirente unico rappresenti l'interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN, al fine di semplificare i rapporti contrattuali e le compensazioni economiche a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;

il ruolo dell'Acquirente unico quale interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente di ampliare la base di acquisto dell'Acquirente unico, con conseguente diminuzione del fattore di rischio connesso alla quota di energia acquistata sul mercato, e di ottenere una riduzione dei prezzi di acquisto per effetto della quota di energia da fonti non rinnovabili ritirata a prezzi inferiori a quelli delle fonti rinnovabili;

il ruolo dell'Acquirente unico come interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente anche di scomputare dagli acquisti di energia elettrica effettuati dalle imprese distributrici medesime presso l'Acquirente unico il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004;

le ragioni, esposte nel documento di consultazione, che hanno portato a proporre il GRTN come interfaccia unica e finale si porranno solo a medio-lungo termine in quanto:  l'Acquirente unico è destinato a svolgere un ruolo significativo ancora per diversi anni, continuando a garantire le forniture di energia elettrica ai clienti che, pur avendo le caratteristiche di idoneità, preferiscono rimanere vincolati, come previsto dal comma 30 della legge n. 239/2004, che integra l'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999;

il controllo, anche a fini statistici, delle quantità di energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 da parte del GRTN può essere comunque garantito prevedendo adeguati scambi informativi tra le imprese distributrici e il GRTN;

i commi 85, 86, 87, 88 e 89 della legge n. 239/2004 prevedono semplificazioni negli iter autorizzativi per impianti di microgenerazione, definiti come gli impianti di potenza fino a 1 MW;

gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili presentano, congiuntamente ad elevate potenzialità di sviluppo delle fonti marginali o residuali, elevati costi di produzione, come anche evidenziato dalle Associazioni dei piccoli produttori nelle osservazioni al documento di consultazione.

Ritenuto opportuno:

prevedere che l'Acquirente unico svolga un ruolo di interfaccia unica e finale per:

le imprese distributrici che destinano direttamente ai propri clienti vincolati l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, cedendo all'Acquirente unico l'eventuale quantità di energia elettrica eccedente il fabbisogno dei propri clienti vincolati;

il GRTN, che cede all'Acquirente unico l'energia elettrica ritirata dagli impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale;

prevedere che il ritiro dell'energia elettrica eccedente le quantità ritirate nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003, e fino alla loro scadenza, sia svolto dal GRTN, anzichè dal gestore di rete, in modo da continuare ad avere una unica controparte contrattuale per il ritiro dell'intera quantità di energia prodotta e immessa in rete, semplificandone di conseguenza la gestione amministrativa;

escludere il prezzo zonale orario che si forma nel sistema delle offerte come prezzo riconosciuto per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, poichè tale prezzo:

viene comunque riconosciuto ai produttori che scelgono di partecipare al sistema delle offerte;

è soggetto ai rischi e alle imprevedibilità del sistema delle offerte;

non è un parametro in grado di influire sulla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che dipende invece da fattori localizzativi legati alla disponibilità locale di risorse rinnovabili;

introduce l'esigenza di compensazioni a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;

prevedere che il gestore di rete riconosca ai produttori il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato per l'energia elettrica ritirata da impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, essendo tale prezzo riferito a condizioni economiche di mercato, già riconosciuto nel periodo transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003;

prevedere, in alternativa al prezzo di cui al precedente alinea e su richiesta del produttore, un prezzo di cessione unico e indifferenziato per fasce orarie, al fine di tener conto delle peculiarità di alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;

prevedere, in considerazione delle peculiarità e dei vantaggi che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione presentano rispetto agli altri impianti, che il gestore di rete riconosca ai produttori per l'energia elettrica da fonti non rinnovabili ritirata ai sensi del comma 41 della legge n. 239/2004:

il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la deliberazione n. 42/2002;

il parametro Ct per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che non soddisfano la deliberazione n. 42/2002;

prevedere per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW l'esclusione dall'obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione, al fine di semplificare le condizioni di accesso alla rete per detti impianti non collegati alla rete di trasmissione nazionale, per i quali sia la direttiva 2001/77/CE, che la direttiva 2004/8/CE, nonchè la legge n. 239/2004, prevedono procedure di accesso alla rete e autorizzative semplificate;

riconoscere agli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, prezzi minimi garantiti tali da assicurare la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività;

orientare al mercato la cessione di rilevanti quantitativi di energia elettrica prodotta da impianti di rilevanti dimensioni, garantendo invece il ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione;

prevedere che alle eccedenze di energia elettrica prodotte dagli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purchè nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, il gestore di rete riconosca il parametro Ct;

prevedere, al fine di evitare comportamenti opportunistici, che il produttore che si avvale delle modalità di ritiro ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 debba:

richiedere il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003;

sottoscrivere con il gestore di rete una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A);

prevedere l'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/2003 per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW e un'applicazione graduale di detti corrispettivi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali ibride;

prevedere corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi sostenuti, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed equità; prevedere che i corrispettivi di cui al precedente alinea siano a carico dei produttori, al fine di evitare ulteriori aggravi al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;

 

Delibera:

 

Art. 1. Definizioni

     1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/2003, le definizioni di cui all'art. 1 del Testo integrato, nonchè le ulteriori definizioni formulate come segue:

     a) energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 è l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonchè dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonchè della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA alimentati dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;

     b) energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 è l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purchè nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonchè della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;

     c) GRTN è il Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;

     d) gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonchè delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il GRTN e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999.

 

     Art. 2. Oggetto e finalità

     2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

 

     Art. 3. Modalità per il ritiro dell'energia elettrica

     3.1. L'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. Il produttore che si avvale di detta facoltà, presenta istanza al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, fornendo tutte le informazioni atte a dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o dal comma 41 della legge n. 239/2004.

     3.2. Il produttore che intende avvalersi dei benefici di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 richiede al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003.

     3.3. Il gestore di rete riconosce ai produttori, per l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, i prezzi di cui all'art. 4.

     3.4. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributrice, il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 viene scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati dall'impresa distributrice medesima presso l'Acquirente unico. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è il GRTN o un gestore di rete diverso dalle imprese distributrici, l'Acquirente unico riconosce a tali soggetti i prezzi di cui all'art. 4. Se il ritiro dell'energia di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 avviene in porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, il controvalore dell'energia ritirata viene remunerato secondo le modalità previste dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

     3.5. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributrice che non dispone di un bacino di clienti vincolati nel proprio ambito territoriale sufficiente ad assorbire l'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, la medesima impresa distributrice cede la parte eccedente i propri fabbisogni all'Acquirente unico, che la destina ad altre imprese distributrici per i clienti del mercato vincolato. Per detta energia l'Acquirente unico riconosce all'impresa distributrice i prezzi di cui all'art. 4.

     3.6. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 conclude con il medesimo una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema riportato nell'Allegato A al presente provvedimento.

     3.7. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 conclude con il GRTN, direttamente o attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete:

     a) il contratto per il servizio di trasmissione di cui all'art. 19 del Testo integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 168/2003;

     b) il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai sensi dall'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 168/2003, solo se l'impianto è di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW, in deroga alla medesima deliberazione.

     3.8. Il produttore che richiede l'interposizione del gestore di rete per la stipula dei contratti di cui al comma 3.7, è tenuto a fornire al gestore di rete tutte le informazioni necessarie alla stipula e gestione dei medesimi.

     3.9. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 non è tenuto alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'art. 17, comma 17.1, della deliberazione n. 168/2003.

     3.10. Agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per le unità di produzione che cedono la propria energia ai sensi del comma 3.2, con riferimento ai predetti punti e limitatamente all'energia elettrica immessa, non si applica la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03.

     3.11. In deroga a quanto previsto dal comma 3.2, i produttori che cedono parte dell'energia elettrica prodotta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03 richiedono al GRTN, anzichè al gestore di rete, il ritiro dell'energia elettrica eccedente dette convenzioni, fino alla loro scadenza.

 

     Art. 4. Prezzi dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004

     4.1. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 riconosce ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettere a), b) e c) del Testo integrato [1].

     4.2. Fatto salvo quanto previsto dai punti 4 e 5 della deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06, il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie e viene determinato dall'Acquirente unico come media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all'art. 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato [2].

     4.3. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 riconosce ai produttori un prezzo pari al:

     a) prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;

     b) nel caso di impianti diversi da quelli di cui alla lettera a), la media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì [3].

     4.4. Per l'energia elettrica prodotta da centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA, il gestore di rete che la ritira riconosce ai produttori un prezzo pari al:

     a) prezzo di cui al comma 4.1, limitatamente alla produzione imputabile;

     b) prezzo di cui al comma 4.3, lettera a), per la rimanente quantità di energia elettrica nel caso in cui l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, o al prezzo di cui al comma 4.3, lettera b), nel caso in cui tale definizione non viene soddisfatta.

 

     Art. 5. Prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW

     5.1. Per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, ai primi due (2) milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto dal gestore di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, vengono riconosciuti, per scaglioni progressivi, i seguenti prezzi minimi garantiti [4]:

     a) fino a 500.000 kWh annui, 95 euro/MWh; da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 80 euro/MWh; da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 70 euro/MWh;

     b) il prezzo di cui al comma 4.1 per l'energia elettrica ritirata annualmente eccedente i primi due (2) milioni di kWh.

     5.2. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1 si applicano, con le stesse modalità, anche agli impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03.

     5.3. Il comma 5.1 si applica per l'intero anno di durata della convenzione di cui all'art. 3, comma 3.6, su richiesta del produttore presentata al gestore di rete in occasione dell'emissione della prima fatturazione mensile in applicazione del presente provvedimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno solare.

     5.4. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1, lettera a), sono aggiornati, su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale [5].

     5.5. La differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori, ai sensi del comma 5.1, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, è posta a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.

     5.6. I prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui al presente articolo sono pari, in ciascun anno, limitatamente ai primi 2.000.000 di kWh ritirati, al maggior valore tra il prezzo calcolato ai sensi del comma 5.1, lettera a), ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2 [6].

 

     Art. 6. Costi riconosciuti al gestore di rete

     6.1. Per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 i produttori riconoscono al gestore di rete cui l'impianto è connesso:

     a) un corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi amministrativi;

     b) un ulteriore corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un ulteriore corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi gestionali nel caso in cui il gestore di rete gestisce, per conto del produttore, i contratti di cui al comma 3.7.

     6.2 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera a), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro [7].

     6.3 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera b), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro [8].

 

     Art. 7. Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004

     7.1. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA si applicano i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03.

     All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, i corrispettivi unitari per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sono pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato l'impianto e la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, ad eccezione:

     a) degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti corrispettivi sono nulli;

     b) degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali ibride, per i quali detti corrispettivi vengono moltiplicati per il fattore R pari a:

     R =(P-1)/4

     arrotondato, con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove P è la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con tre decimali [9].

     7.2. Ai fini della quantificazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 7.1, il programma di immissione di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03 è assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi.

     7.3. Ai fini di quanto previsto dai commi 5.1 e 7.1, per impianto si intende, di norma, l'insieme delle unità di produzione di energia elettrica poste a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi.

 

     Art. 8. Obblighi informativi

     8.1. Il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, pubblicato dall'Acquirente unico nel proprio sito Internet ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Testo integrato, viene anche pubblicato nel sito internet dell'Autorità.

     8.2. Il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'acquirente unico all'Autorità e viene pubblicato nel sito internet dell'acquirente unico e dell'Autorità [10].

     8.3. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2006, le imprese di distribuzione e i gestori di rete diversi dalle imprese distributrici che ritirano energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, trasmettono al GRTN un elenco contenente denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e quantità annuali di energia elettrica ritirata.

     8.4. Il GRTN integra le informazioni di cui al comma 8.3 con quelle relative agli impianti la cui energia elettrica è ritirata dal GRTN ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, trasmettendo, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno 2006, all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrido l'elenco completo degli impianti, contenente le informazioni di cui al comma 8.3.

     8.5. L'Acquirente unico definisce, entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una procedura per le compensazioni di cui al comma 3.4, che viene pubblicata nel proprio sito internet.

     8.6. I prezzi di cui ai commi 4.1 e 4.2 vengono riconosciuti dai gestori di rete ai produttori, anche in acconto, rispetto alla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera a), del Testo integrato, secondo valori e modalità stabiliti dall'Acquirente unico.

 

     Art. 9. Verifiche

     9.1. Le verifiche sugli impianti che si avvalgono delle modalità di ritiro ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi sono effettuate dall'Autorità, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04.

 

     Art. 10. Disposizioni finali

     10.1. Il presente provvedimento si applica a decorrere:

     dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, per l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;

     dalla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004, per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.

     10.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

 

Allegato A

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'Art. 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/2003 E AL COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/2004

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL’ENERGIA ELETTRICA DI CUI

ALL’ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E AL

COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/04

Con la presente convenzione

tra

la SOCIETÀ……………………, rappresentata da ………………….., nella qualità di

…………………………….., nel seguito denominata brevemente “Gestore”

e

la SOCIETÀ.…………………., rappresentata da………………, nel seguito denominata brevemente “Produttore”

nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la parte o le Parti.

Premesso che

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), all’articolo 3, comma 12, ha stabilito che il “Ministro dell’Industria, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all’acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali da parte dell’Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale”;

il decreto ministeriale 21 novembre 2000 ha determinato con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dall’1 gennaio 2001, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all’acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell’Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03), all’articolo 13, commi 3 e 4, prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) determini le modalità per il ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l’impianto è collegato, e previa richiesta del produttore, dell’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, nonché ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;

il comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), stabilisce che venga ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall’impresa distributrice, rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, previa richiesta del produttore, secondo modalità determinate dall’Autorità, l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, da impianti di potenza qualsiasi entrati in esercizio dopo l’1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, nonché l’energia prodotta ai sensi dell’articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;

l’Autorità, con deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05), ha definito le modalità e condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e del comma 41 della legge n. 239/04;

il Produttore esercisce l’impianto(1) denominato…….. , ubicato nel comune …….. ;

(1) La convenzione può anche essere riferita alla cessione di energia elettrica prodotta da più impianti, purché nella

titolarità di un unico soggetto e collegati alla rete del medesimo Gestore. In tal caso, l’Allegato n. 1 contiene la

descrizione della tipologia e delle caratteristiche di ciascun impianto oggetto della convenzione.

 

l’impianto (Vds. nota 1) è soggetto al regime giuridico di cui all’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04, come risulta dalla dichiarazione del produttore allegata alla presente convenzione (vds. Allegato n. 1);

il Produttore, con comunicazione in data…, prot. n. …:

- ha richiesto al Gestore il ritiro dell’energia elettrica prodotta dall’impianto di cui alla alinea precedente ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04;

- ha dato mandato al Gestore di concludere con il Gestore della rete di trasmissione nazionale il contratto per il servizio di trasmissione di cui all’articolo 19 del Testo Integrato per l’energia elettrica prodotta e immessa in rete, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.2, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03) e il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03, se l’impianto ha una potenza nominale elettrica superiore a 1 MW (cancellare se non richiesto);

il Produttore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa al proprio impianto e all’allacciamento del medesimo alla rete del Gestore;

si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

 

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il ritiro, da parte del Gestore e su richiesta del Produttore, dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 prodotta dall’impianto (Vds. nota 1) di cui alla premessa e all’Allegato n. 1. Ai fini della presente convenzione si applica quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità n. 34/05.

 

Articolo 2

Consegna dell’energia al Gestore

Il Produttore si impegna a cedere al Gestore l’energia di cui al precedente articolo 1.

La consegna dal Produttore al Gestore dell’energia viene effettuata nel punto di collegamento ……… sito nel comune di ………. alla tensione nominale di … kV e alla frequenza nominale di … Hz.

L’energia oggetto del presente accordo è la totale energia elettrica netta immessa nella rete del Gestore, pari all’energia lorda prodotta dall’impianto al netto dell’energia assorbita dai servizi ausiliari, dall’eventuale officina, dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore.

[Nel caso di cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica in eccesso rispetto a quella ritirata dal medesimo nell’ambito delle convenzioni di cessione destinata da parte di impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione n. 34/05, la frase precedente è sostituita dalla seguente:

L’energia oggetto del presente accordo è l’energia elettrica immessa nella rete del Gestore, pari all’energia lorda prodotta dall’impianto al netto dell’energia assorbita dai servizi ausiliari, dall’eventuale officina, dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell’ambito delle convenzioni in essere previste dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03].

Eventuali quantitativi di energia prelevata dalla rete sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura da parte del Gestore, quando opera come impresa distributrice, o da parte di altri soggetti operanti nel mercato libero.

La consegna dell’energia da parte del Produttore dovrà essere effettuata, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 6, come previsto nel regolamento di esercizio e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore competente.

Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare, per esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni o riduzioni del ritiro dell’energia, da comunicare al Produttore con un congruo preavviso, di almeno 24 ore, salvo i casi di emergenza.

Le apparecchiature di misura (AdM) necessarie per misurare l’energia elettrica consegnata alla rete, da installarsi a cura e spese del Produttore, devono essere conformi alle prescrizioni dell’Autorità in materia di misura della energia elettrica e alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore.

 

Articolo 3

Norme generali di esercizio e responsabilità

Il produttore sottoscrive o dichiara di aver sottoscritto (cancellare la condizione che non ricorre) il Regolamento di esercizio con il Gestore relativo all’impianto oggetto della presente convenzione.

In conformità a detto regolamento e, in generale, alle regole tecniche di connessione, il Produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, concordati con il Gestore e rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione al Gestore. Il Produttore si assume ogni responsabilità per danno a persone o cose derivanti dall’esercizio delle proprie installazioni. Il Produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme di esercizio del Gestore.

 

Articolo 4

Prezzi di ritiro e corrispettivi a copertura dei costi riconosciuti al Gestore

I prezzi che saranno riconosciuti dal Gestore al Produttore sono definiti dagli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 34/05.

I corrispettivi dovuti dal Produttore al Gestore a copertura dei costi amministrativi e a copertura dei costi di gestione contrattuale sono definiti all’articolo 6 della deliberazione n. 34/05.

Qualora successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, intervengano nuovi provvedimenti in materia di prezzi di ritiro dell’energia o di corrispettivi a copertura dei costi riconosciuti al Gestore, detti prezzi e corrispettivi verranno conseguentemente adeguati.

Nel caso di applicazione dei prezzi di ritiro articolati su scaglioni progressivi di cui all’articolo 5, comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 34/05 per periodi di validità della convenzione inferiori all’anno, gli scaglioni medesimi vengono ridotti proporzionalmente al periodo di vigenza della convenzione rispetto all’anno solare.

Qualora il produttore richieda al Gestore cui l’impianto è connesso il ritiro dell’energia elettrica prodotta da un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di potenza inferiore a 10 MVA, il Gestore riconosce:

- il prezzo di cui all’articolo 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05, durante il periodo di collaudo, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera w1), della deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002 n. 42/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02), e durante il primo periodo di esercizio, come definito dall’articolo 2, comma 2, della deliberazione dell’Autorità 11 novembre 2004, n. 201/04. Durante il primo periodo di esercizio, il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 viene riconosciuto in acconto, salvo conguaglio, l'anno successivo, con il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione n. 34/05 qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo del medesimo primo periodo di esercizio, è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 [11];

- il prezzo di cui all’articolo 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione n. 34/05 per gli anni solari in cui, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell’anno solare precedente, è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;

- il prezzo di cui all’articolo 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 per gli anni solari in cui, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell’anno solare precedente, non è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02.

Ai soli fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05, il Produttore trasmette al Gestore e al Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a. entro il 31 dicembre di ogni anno la dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02, relativa alle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente [12].

Sulla base della dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 e dell'esito delle verifiche di cui all'art. 5 della medesima deliberazione, il Gestore effettua i conseguenti conguagli, ove necessari. Qualora il Produttore abbia fatturato corrispettivi maggiori di quelli spettanti, il medesimo Produttore emette note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati [13] [il paragrafo relativo agli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore può essere cancellato se non richiesto].

Il Produttore, qualora abbia dato mandato al Gestore di concludere con il Gestore della rete di trasmissione nazionale il contratto per il servizio di trasmissione e il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, riconosce al medesimo Gestore (o riceve dal medesimo Gestore) i corrispettivi ad essi correlati.

 

Articolo 5

Fasce orarie

Le fasce orarie sono quelle previste dall’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 5/04, in vigore dall’1 aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004, dalla deliberazione dell’Autorità n. 235/04, per l’anno 2005, e subiranno le variazioni stabilite dagli organismi competenti con successivi provvedimenti.

 

Articolo 6

Fattore di potenza ed energia reattiva

Il Produttore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni relative al fattore di potenza e all’energia reattiva.

1. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici, e minore o uguale a 3 MW, se termoelettrici.

Per tali impianti il fattore di potenza medio mensile deve essere pari a 1. Tale valore potrà essere modificato a seguito dell’avviamento dell’impianto, nel caso in cui il Gestore lo ritenga necessario, sulla base dei dati di esercizio della rete.

2. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 1 MW e minore o uguale a 10 MW, se idroelettrici, e maggiore di 3 MW e minore o uguale a 10 MW, se termoelettrici.

Per tali impianti, in fase di immissione di energia attiva, l’immissione in rete di energia reattiva induttiva deve avvenire, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, con fattore di potenza minore o uguale a 0,9. Nelle ore di fascia F4 (ore vuote) il fattore di potenza deve essere pari a 1.

3. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 10 MW.

Per tali impianti, in fase di immissione di potenza attiva, l’immissione in rete di energia reattiva deve avvenire con fattore di potenza minore o uguale a 0,9 induttivo, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, e minore o uguale a 0,95 capacitivo, nelle ore di fascia F4 (ore vuote).

4. Impianti di generazione asincroni.

Per tali impianti, in fase di immissione in rete di energia attiva, l’assorbimento di energia reattiva induttiva deve avvenire con fattore di potenza medio mensile maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3. Nessuna condizione specifica è prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote).

Qualora l’impianto di produzione si interfacci con la rete mediante un sistema di conversione statico, in funzione delle caratteristiche di quest’ultimo, potrà essere assimilato dal Gestore ad un impianto di generazione di tipo sincrono oppure asincrono ai fini dell’oggetto del presente articolo, e pertanto assoggettato ai relativi vincoli. Se l’impianto è alimentato da fonti rinnovabili non programmabili viene assimilato dal Gestore esclusivamente ad un impianto di generazione di tipo asincrono.

Il Produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per contenere il fattore di potenza alle

prescrizioni di cui sopra.

In caso di mancato rispetto da parte del Produttore delle prescrizioni sul fattore di potenza il Gestore

applicherà, a titolo di penalità, i seguenti corrispettivi.

a) Impianti di generazione sincroni.

In ciascuna fascia oraria, il corrispettivo da applicare all’energia attiva immessa a titolo di

penale è pari al:

- 1,016 % se AT;

- 1,038 % se MT;

- 1,095 % se BT;

del prezzo di ritiro di cui al precedente articolo 4 per ogni centesimo di valore del fattore di

potenza medio mensile che si discosti dai limiti fissati per il produttore per le rispettive fasce

orarie.

Limitatamente agli impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva

minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici e minore o uguale a 3 MW se termoelettrici, di cui al

precedente punto 1, le penalità si applicano con riferimento al fattore di potenza medio mensile.

Nel caso di impianti che si sono avvalsi dei prezzi di cui all’articolo 5, comma 5.1, della

deliberazione n. 34/05, il prezzo da utilizzare ai fini del calcolo della penalità è quello previsto

allo stesso articolo 5, comma 5.1; nei mesi interessati da scaglioni diversi, il prezzo di

riferimento è quello relativo allo scaglione più economico.

b) Impianti di generazione asincroni.

Nel caso in cui i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie, espressi in kVArh, eccedano numericamente il 50% delle corrispondenti immissioni di energia attiva, espresse in kWh, il Gestore applicherà all’energia attiva immessa, a titolo di penale, un corrispettivo pari al corrispettivo per la fornitura di energia induttiva stabilito dal Gestore in caso di mancato rispetto del fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione.

Qualora l’assetto della rete lo richieda, è facoltà del Gestore stabilire, per qualunque impianto, prescrizioni diverse da quelle sopra riportate, previo accordo con il produttore (per impianti con potenza > 10 MW il valore fissato va notificato al Gestore della rete di trasmissione nazionale). In detta eventualità le penalità suddette verranno applicate con riferimento ai diversi limiti imposti.

 

Articolo 7

Cambio Tensione

Il Gestore ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell’energia, dandone preavviso con almeno un anno di anticipo al Produttore.

Gli oneri conseguenti agli adattamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

 

Articolo 8

Misura dell’energia

La misura e la registrazione dell’energia attiva e dell’energia reattiva vengono eseguite mediante apparecchiature di misura (AdM) installate nei punti di consegna dell’energia di cui all’articolo 2 della presente convenzione, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. Per la quantificazione forfetaria delle perdite ai fini della ricostruzione della misura nel punto di scambio, per gli impianti connessi in MT si rimanda ai criteri previsti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il responsabile dell’installazione e della manutenzione delle AdM (“responsabile della AdM”) e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nei punti di misura (“responsabile della misura”) sono definiti dalle disposizioni dell’Autorità in materia di misura dell’energia elettrica.

Le AdM devono essere conformi alle disposizioni in materia di installazione e attivazione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica emanate dall’Autorità nonché alle regole tecniche del Gestore.

 

Articolo 9

Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al Gestore, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, la documentazione relativa agli impianti di cui alla presente convenzione ed ai rapporti ivi regolati, anche al fine di fornire gli elementi a supporto di quanto dichiarato nell’Allegato n. 1.

 

Articolo 10

Modalità amministrative e fiscali

Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA per cui, in caso d’uso, la convenzione stessa è soggetta a registrazione a tassa fissa.

Le fatture per tutti i corrispettivi inerenti alla cessione dell’energia, di cui al precedente articolo 4, sono emesse dal Produttore e dal Gestore mensilmente.

Qualora fra la data di emissione delle fatture mensili del produttore e la scadenza di cui al terzo periodo del presente articolo intercorrono meno di 15 giorni, la scadenza sarà posticipata a 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

I pagamenti dal Gestore al Produttore sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, come previsto dall’articolo 32, comma 32.6, del Testo integrato.

I pagamenti dal Produttore al Gestore sono effettuati con valuta beneficiaria entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

Gli eventuali conguagli derivanti dall’aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 34/05 vengono effettuati con valuta beneficiaria non successiva al quindicesimo giorno lavorativo del mese di aprile dell’anno successivo a quello di competenza.

I corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all’articolo 7 della deliberazione n. 34/05 vengono corrisposti entro i termini previsti dalla deliberazione n. 168/03.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine previsto, ove tale ritardo sia imputabile al Gestore o al Produttore, sono riconosciuti interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., per i primi sessanta giorni di ritardo, e dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

Qualora l’interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizione in materia di usura”), e successive modifiche ed integrazioni, l’interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

In caso di emissione delle note di credito di cui all’articolo 4, il relativo titolo sarà emesso dal Produttore entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dei relativi importi da parte del Gestore, con contestuale valuta beneficiaria.

Ferme restando le esenzioni previste dall’articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, il Produttore dichiara di aver provveduto all’ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l’esercizio del proprio impianto di produzione e si impegna a provvedere alla denuncia dell’energia prodotta al competente Ufficio Tecnico di Finanza.

 

Articolo 11 [14]

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal .../.../…., primo giorno del mese successivo a quello in cui l’istanza del Produttore, di cui all’articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 34/05 è pervenuta al Gestore ovvero primo giorno successivo a quello di scadenza di una delle convenzioni pluriennali richiamate dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, ed avrà scadenza al 31/12/….. Dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi da una delle due Parti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga.

 

Articolo 12

Risoluzione della Convenzione

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall’articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere.

 

Articolo 13

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente accordo verranno inviate agli indirizzi di seguito specificati.

 

Comunicazione verso il Gestore:

Società ………………

Via ……………

CAP …………………

Indirizzo posta elettronica: ………………………

Comunicazione verso il Produttore:

Società: ………………..

Via ……………

CAP …………………

Indirizzo posta elettronica: ………………………

Per qualsiasi ulteriore necessità le Parti hanno individuato il riferimento nelle persone di seguito

specificate.

Per il Gestore:

Sig,……………………… tel. ………………… indirizzo posta elettronica …………

Per il Produttore:

Sig,……………………… tel. ………………… indirizzo posta elettronica …………

 

Articolo 14

Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all’interpretazione della presente

Convenzione definitiva e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza

esclusiva del Foro di …….

 

Letto, approvato e sottoscritto

Data

 

Allegato: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui alla

deliberazione dell’Autorità n. 34/05 (Allegato n. 1).

 

Allegato n. 1 allo schema di convenzione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA

TIPOLOGIA E ALLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE, AI

SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto…….....………..…………………….……………………………………………, nato

a ...……………………….......…............…………………………………………………, il

......…...…..........., codice fiscale ……..........……………….…….., (eventuale) partita IVA

DICHIARA CHE

l’impianto per il quale chiede il ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del

decreto legislativo n. 387/03 presenta le seguenti caratteristiche [cancellare le lettere, ed i relativi

paragrafi, riferiti alle tipologie in cui non rientra l’impianto oggetto della presente convenzione]:

a) Impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto

legislativo n. 387/03, con esclusione delle centrali ibride e degli impianti alimentati da rifiuti

l’impianto nella titolarità di ……. (o: gestito da………), denominato ……., sito nel comune di

…….., è soggetto al regime giuridico di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo

n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;

l’impianto è alimentato dalla fonte rinnovabile …… (specificare quale);

la potenza dell’impianto [in MVA] è pari a …………. MVA ai fini dell’applicazione della

deliberazione n. 34/05 con riferimento alla potenza dell’impianto;

la potenza nominale elettrica dell’impianto [in MW] è pari a …….. MW, ai fini

dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 3, 5 (ad eccezione degli impianti idroelettrici)

e 7 della deliberazione n. 34/05;

la potenza nominale media annua dell’impianto [in MW] è pari a …….. MW, ai fini

dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 della deliberazione n. 34/05 per i soli

impianti idroelettrici (cancellare se non richiesto o non richiedibile);

intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all’articolo 4, comma

4.2, della deliberazione n. 34/05 (cancellare se non richiesto);

intende avvalersi dei prezzi minimi garantiti di cui all’articolo 5 della deliberazione n. 34/05

(cancellare se non richiesto o non richiedibile);

l’impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale,

dell’eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

b) Centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA

l’impianto nella titolarità di ……. (o: gestito da………), denominato ……., sito nel comune di

…….., è soggetto al regime giuridico di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo

n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;

l’impianto è alimentato sia da fonte rinnovabile che non rinnovabile (centrale ibrida, come

definita dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 387/03);

l’impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02

(cancellare se la definizione non è soddisfatta);

la potenza dell’impianto è pari a …………. MVA [in MVA] e la quota della potenza

dell’impianto imputabile a fonte rinnovabile è pari a ….. MVA ai fini dell’applicazione della

deliberazione n. 34/05 con riferimento alla potenza dell’impianto;

la potenza nominale elettrica dell’impianto è pari a …….. MW [in MW], ai fini

dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 7 della deliberazione n. 34/05;

10

intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all’articolo 4, comma

4.2, della deliberazione n. 34/05, limitatamente alla quota imputabile a fonte rinnovabile

(cancellare se non richiesto);

l’impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale,

dell’eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

c) Impianti alimentati da rifiuti di potenza inferiore a 10 MVA

l’impianto nella titolarità di ……. (o: gestito da………), denominato ……., sito nel comune di

…….., è soggetto al regime giuridico di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo

n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;

l’impianto è alimentato da rifiuti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n.

387/03;

la potenza dell’impianto è pari a …………. MVA [in MVA], ai fini dell’applicazione della

deliberazione n. 34/05 con riferimento alla potenza dell’impianto;

la potenza nominale elettrica dell’impianto è pari a …….. MW [in MW], ai fini

dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 3, 5 e 7 della deliberazione n. 34/05;

intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all’articolo 4, comma

4.2, della deliberazione n. 34/05 (cancellare se non richiesto);

intende avvalersi dei prezzi minimi garantiti di cui all’articolo 5 della deliberazione n. 34/05

(cancellare se non richiesto o non richiedibile);

l’impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale,

dell’eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

d) Impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA

l’impianto nella titolarità di ……. (o: gestito da………), denominato ……., sito nel comune di

…….., è soggetto al regime giuridico di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo

n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;

l’impianto è alimentato da fonte non rinnovabile …… (specificare quale);

l’impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02

(cancellare se la definizione non è soddisfatta);

la potenza dell’impianto è pari a …….. MVA [in MVA], ai fini dell’applicazione della

deliberazione n. 34/05 con riferimento alla potenza dell’impianto;

la potenza nominale elettrica dell’impianto è pari a …….. MW [in MW], ai fini

dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 7 della deliberazione n. 34/05;

l’impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale,

dell’eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

e) Impianti con potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti assimilate, da rifiuti

di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, da fonti rinnovabili diverse da

quella eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica ad acqua fluente

l’impianto nella titolarità di ……. (o: gestito da………), denominato ……., sito nel comune di

…….., è soggetto al regime giuridico di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo

n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;

l’impianto è alimentato dalla fonte ………….…… (specificare quale);

il Produttore ha la qualifica di autoproduttore, come definito dall’articolo 2, comma 2, del

decreto legislativo n. 79/99;

11

la potenza dell’impianto è pari a …………. MVA [in MVA], ai fini dell’applicazione della

deliberazione n. 34/05 con riferimento alla potenza dell’impianto;

l’impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale,

dell’eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula della convenzione per il ritiro dell’energia elettrica

da lei richiesto.

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla sua richiesta di

stipula della predetta convenzione.

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni,

con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di ……..…………. e/o da soggetti terzi che abbiano con

essa rapporti di servizio.

Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. n. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e

come essi vengono utilizzati,

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Ha altresì, il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto a fini di

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche

di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Può rivolgersi per tutto ciò al ………………………………….,

domiciliato per la carica presso la sede della società in ……………………….., nella sua qualità di responsabile del

trattamento.

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della convenzione avente ad oggetto il ritiro

dell’energia , in qualità di incaricati del trattamento

Il conferimento dei dati da parte sua è obbligatorio in quanto necessari ai fini della predetta convenzione.

I suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle

prescrizioni del d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad

altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è …………………, nella persona di

………………………………………………………………………………

 

 


[1] Comma così sostituito dalla Deliberazione 27 dicembre 2006, n. 318.

[2] Comma così sostituito dalla Deliberazione 27 dicembre 2006, n. 318.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 300.

[4] Alinea così modificato dalla Deliberazione 29 luglio 2005, n. 165.

[5] Comma così modificato dalla Deliberazione 24 marzo 2005, n. 49, con la decorrenza ivi prevista al punto 3.

[6] Comma aggiunto dalla Deliberazione 27 dicembre 2006, n. 318.

[7] Comma aggiunto dalla Deliberazione 24 marzo 2005, n. 49, n. 49, con la decorrenza ivi prevista al punto 3.

[8] Comma aggiunto dalla Deliberazione 24 marzo 2005, n. 49, n. 49, con la decorrenza ivi prevista al punto 3.

[9] Comma così sostituito dalla Deliberazione 29 luglio 2005, n. 165.

[10] Comma così sostituito dalla Deliberazione 29 luglio 2005, n. 165.

[11] Capoverso così modificato dalla Deliberazione 2 dicembre 2005, n. 256.

[12] Frase così sostituita dalla Deliberazione 2 dicembre 2005, n. 256.

[13] Frase così sostituita dalla Deliberazione 2 dicembre 2005, n. 256.

[14] Articolo così modificato dalla Deliberazione 2 dicembre 2005, n. 256.