Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 27/12/2006 |
Numero: | 318 |
§ 40.2.276 - Deliberazione 27 dicembre 2006, n. 318.
Aggiornamento delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005.
(G.U. 23 gennaio 2007, n. 18)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2006;
Visti:
la
la
la
il
il
il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/89);
il provvedimento del CIP 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90);
il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e sue successive modifiche e integrazioni;
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2006, n. 261/06 (di seguito: deliberazione n. 261/06) concernente appello avverso la sentenza n. 3017/2006 del Tribunale amministrativo regionale (di seguito: TAR) per il Lazio che ha respinto il ricorso proposto dall'Autorità avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
la sentenza del TAR per il Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017.
Considerato che:
l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonchè da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Gestore dei servizi elettrici S.p.A.) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonchè della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato;
il medesimo comma stabilisce che l'Autorità determini le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al precedente alinea, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che, dopo la scadenza delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'energia elettrica sia ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato, secondo modalità stabilite dall'Autorità, con riferimento a condizioni economiche di mercato;
con la deliberazione n. 34/05, l'Autorità ha stabilito le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della
in particolare, l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 34/05, stabilisce che il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
inoltre, l'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05, prevede che il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore, è riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, determinato dall'Acquirente unico seguendo le stesse modalità di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato;
l'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, dispone che l'Autorità, nel determinare le modalità di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, comma 3, del
il prezzo definito all'art. 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato;
il prezzo unico, determinato dalla media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all'art. 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato.
Considerato, inoltre, che:
in data 20 gennaio 2006, l'Autorità ha presentato ricorso avverso l'art. 11, comma 5 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (di seguito: TAR Lazio);
in data 2 maggio 2006 è stata pubblicata la sentenza del TAR Lazio n. 3017/2006, con cui è stato respinto il ricorso proposto dall'Autorità;
avverso tale sentenza l'Autorità intende proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Ritenuto opportuno:
nelle more della definizione del giudizio avverso il citato decreto ministeriale, senza con ciò voler prestare acquiescenza alla sentenza del TAR Lazio n. 3017/2006, determinare le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, comma 3, del
conseguentemente, aggiornare il prezzo di ritiro dell'energia elettrica previsto dall'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 34/05 in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
che detto aggiornamento sia disposto in via provvisoria e salvo conguaglio atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'Autorità in sede giurisdizionale farebbe venir meno con effetto retroattivo l'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
prevedere, conseguentemente:
a) che il prezzo di cui al precedente alinea sia applicato in via provvisoria e salvo conguaglio in esito della definizione del citato giudizio dinanzi al giudice amministrativo;
b) che la scelta, da parte del produttore, di percepire il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie prevista dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05 possa essere modificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
integrare la deliberazione n. 34/05 prevedendo che i prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, siano pari, in ciascun mese, al maggior valore tra il prezzo minimo garantito calcolato ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 34/05 ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione;
Delibera:
1. All'art. 4 della deliberazione n. 34/05, i commi 4.1 e 4.2 sono sostituiti dai seguenti:
«4.1. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
4.2. Fatto salvo quanto previsto dai punti 4 e 5 della deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06, il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie e viene determinato dall'Acquirente unico come media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all'art. 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato.»;
2. all'art. 5 della deliberazione n. 34/05, dopo il comma 5.5 è aggiunto il seguente:
«5.6. I prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui al presente articolo sono pari, in ciascun anno, limitatamente ai primi 2.000.000 di kWh ritirati, al maggior valore tra il prezzo calcolato ai sensi del comma 5.1, lettera a), ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2» [1];
3. i prezzi di ritiro dell'energia elettrica determinati ai precedenti punti 1. e 2. del presente provvedimento sono corrisposti in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito della definizione del giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo avverso l'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
4. entro il 31 gennaio 2007 i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05 possono richiedere al gestore di rete controparte della medesima convenzione di modificare la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia, ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 della deliberazione n. 34/05, ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione [2];
5. all'atto del conguaglio di cui al precedente punto 3, il produttore titolare della convenzione di cessione di energia elettrica di cui all'art. 3, comma 3.6 della deliberazione n. 34/05 può richiedere al gestore di rete controparte della medesima convenzione di modificare la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia, ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 della deliberazione n. 34/05 ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione;
6. il gestore di rete effettua il conguaglio di cui al precedente punto 3 facendo riferimento al prezzo indicato dal produttore ai sensi del precedente punto 5 [3];
7. gli eventuali conguagli del prezzo dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
8. il presente provvedimento non costituisce in alcun modo acquiescenza alla sentenza del TAR Lazio 6 aprile 2006, n. 3017, rispetto alla quale l'Autorità intende proporre appello;
9. la presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.
[1] Punto così modificato dalla
[2] Il termine di cui al presente punto è stato prorogato al 28 febbraio 2007 dalla
[3] Punto così sostituito dalla