Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 29/07/2005 |
Numero: | 165 |
§ 40.2.203 - Deliberazione 29 luglio 2005, n. 165.
Modificazione e integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/2005, e approvazione di un nuovo schema di convenzione allegato alla medesima deliberazione.
(G.U. 26 agosto 2005, n. 198)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 luglio 2005;
Visti:
il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
la
il
il
la
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
il documento di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza &60; 10 MVA e \geq 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/2005, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 49/2005, e dalla deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2005, n. 64/2005 (di seguito: deliberazione n. 34/2005).
Considerato che:
lo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05 è stato proposto all'Autorità da Federutility, già Federenergia, in esito al processo di consultazione avviato con il documento 20 ottobre 2004, che prevedeva «in ragione della molteplicità delle implicazioni tecniche e contrattuali, Federenergia, di intesa con Enel Distribuzione S.p.a., sentite le principali Associazioni dei produttori, il GRTN e l'AU, può proporre all'Autorità, ..., uno schema di convenzione di durata annuale, rinnovabile, volto a definire le modalità tecniche, economiche e contrattuali per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
nel corso del seminario di presentazione della deliberazione n. 34/05, tenutosi a Milano il 14 marzo 2005, alcune associazioni di produttori hanno segnalato che lo schema di convenzione proposto da Federutility all'Autorità non aveva trovato un approfondito confronto tra le parti;
al fine di favorire il confronto tra tutte le parti interessate, gli uffici dell'Autorità hanno costituito un gruppo di lavoro per il riesame della convenzione, coinvolgendo rappresentanti di Federutility, Enel Distribuzione S.p.a., principali associazioni dei produttori, GRTN e Acquirente unico (di seguito: gruppo di lavoro);
alcune associazioni dei produttori hanno fatto rilevare che, ai fini dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti di micorogenerazione, il riferimento alla potenza nominale elettrica risulta particolarmente penalizzante per gli impianti idroelettrici, la cui capacità di generazione è rapportata alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua, più che a quella di targa dei generatori elettrici;
i generatori degli impianti idroelettrici di piccola taglia sono spesso sovradimensionati poichè la disponibilità della fonte idrica è spesso influenzata da fenomeni metereologici e da effetti di stagionalità delle risorse, per cui la potenza nominale installata può anche risultare notevolmente maggiore rispetto alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua;
alcuni gestori di rete, oltre che alcuni produttori e loro associazioni, hanno proposto di prevedere per gli impianti che si avvalgono della deliberazione n. 34/05, una deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, al fine di semplificare l'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT) e di evitare un doppio sistema di contabilità (CCT su base oraria; prezzo di ritiro per fasce o unico);
Ritenuto opportuno:
approvare un nuovo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, che tenga conto delle diverse osservazioni formulate dalle parti interessate nell'ambito del gruppo di lavoro, anche al fine di renderne più semplice l'applicazione;
prevedere che, ai soli fini dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti di microgenerazione, la soglia pari a 1 MW sia riferita, per gli impianti idroelettrici, alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua, e, per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, alla potenza nominale elettrica;
prevedere per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che si avvalgono delle modalità di ritiro previste dalla deliberazione n. 34/05, che il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto (CCT) sia calcolato applicando al totale dell'energia immessa mensilmente, un valore medio mensile pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato l'impianto (prezzo zonale nel mercato del giorno prima) e la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima (PUN);
modificare, per lo stesso fine di cui al precedente alinea, anche l'art. 35, comma 35.2.2, della deliberazione n. 168/03, relativo alla modalità di calcolo del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per gli impianti che si avvalgono delle modalità di ritiro previste dalla deliberazione n. 34/05;
prevedere che il prezzo unico e indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05 calcolato dall'acquirente unico venga pubblicato anche nel sito internet dell'acquirente unico, oltre che in quello dell'Autorità;
Delibera:
1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 34/05, nei termini di seguito indicati:
a) all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 34/05, e nel titolo, le parole «Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW» sono sostituite da «Per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW»;
b) l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 34/05 è sostituito dal seguente:
«7.1. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
a) degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti corrispettivi sono nulli;
b) degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del
R =(P-1)/4
arrotondato, con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove P è la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con tre decimali.
c) l'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 34/05 è sostituito dal seguente:
«8.2. Il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'acquirente unico all'Autorità e viene pubblicato nel sito internet dell'acquirente unico e dell'Autorità.».
2. di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:
a) all'art. 35, comma 35.2.2, della deliberazione n. 168/03, le parole «il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente è pari alla differenza tra i seguenti elementi» sono sostituite dalle seguenti «il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 34/2005, è pari alla differenza tra i seguenti elementi»;
3. di approvare lo schema di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
4. di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it):
l'articolato della deliberazione n. 34/2005, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1;
lo schema di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
5. di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1, oltre che lo schema di convenzione di cui al precedente punto 3, si applichino a decorrere dalle stesse date di cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/2005;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Allegato «A»
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/2003 E AL COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/2004.
Con la presente convenzione
TRA
la SOCIETÀ ...., rappresentata da ...., nella qualità di ...., nel seguito denominata brevemente «Gestore»
E
la SOCIETÀ ...., rappresentata da ...., nel seguito denominata brevemente «Produttore» nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la parte o le Parti.
Premesso che:
il
il decreto ministeriale 21 novembre 2000 ha determinato con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2001, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale;
il
il comma 41 della
l'Autorità, con deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/2005, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/2005), ha definito le modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
il Produttore esercisce l'impianto (1) denominato ...., ubicato nel comune .............................;
l'impianto (vds. nota 1) è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
il Produttore, con comunicazione in data ...., prot. n. ..........;
ha richiesto al Gestore il ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui alla alinea precedente ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
ha dato mandato al Gestore di concludere con il Gestore della rete di trasmissione nazionale il contratto per il servizio di trasmissione di cui all'art. 19 del Testo integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5.2, dell'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/2003, con successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/2003) e il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai sensi dell'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/2003, se l'impianto ha una potenza nominale elettrica superiore a 1 MW (cancellare se non richiesto);
il Produttore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa al proprio impianto e all'allacciamento del medesimo alla rete del Gestore;
(1) La convenzione può anche essere riferita alla cessione di energia elettrica prodotta da più impianti, purchè nella titolarità di un unico soggetto e collegati alla rete del medesimo Gestore. In tal caso, l'allegato n. 1 contiene la descrizione della tipologia e delle caratteristiche di ciascun impianto oggetto della convenzione.
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 1. Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto il ritiro, da parte del Gestore e su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
Ai fini della presente convenzione si applica quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità n. 34/2005.
Art. 2. Consegna dell'energia al Gestore
Il Produttore si impegna a cedere al Gestore l'energia di cui al precedente art. 1.
La consegna dal Produttore al Gestore dell'energia viene effettuata nel punto di collegamento .... sito nel comune di ....alla tensione nominale di ......... kV e alla frequenza nominale di .......... Hz.
L'energia oggetto del presente accordo è la totale energia elettrica netta immessa nella rete del Gestore, pari all'energia lorda prodotta dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore.
[Nel caso di cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica in eccesso rispetto a quella ritirata dal medesimo nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata da parte di impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione n. 34/2005, la frase precedente è sostituita dalla seguente:
L'energia oggetto del presente accordo è l'energia elettrica immessa nella rete del Gestore, pari all'energia lorda prodotta dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in essere previste dall'art. 13, comma 3, del
Eventuali quantitativi di energia prelevata dalla rete sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura da parte del Gestore, quando opera come impresa distributrice, o da parte di altri soggetti operanti nel mercato libero.
La consegna dell'energia da parte del Produttore dovrà essere effettuata, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, come previsto nel regolamento di esercizio e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore competente.
Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare, per esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni o riduzioni del ritiro dell'energia, da comunicare al Produttore con un congruo preavviso, di almeno ventiquattro ore, salvo i casi di emergenza.
Le apparecchiature di misura (AdM) necessarie per misurare l'energia elettrica consegnata alla rete, da installarsi a cura e spese del Produttore, devono essere conformi alle prescrizioni dell'Autorità in materia di misura della energia elettrica e alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore.
Art. 3. Norme generali di esercizio e responsabilità
Il produttore sottoscrive o dichiara di aver sottoscritto (cancellare la condizione che non ricorre) il Regolamento di esercizio con il Gestore relativo all'impianto oggetto della presente convenzione.
In conformità a detto regolamento e, in generale, alle regole tecniche di connessione, il Produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, concordati con il Gestore e rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonchè a fornire la relativa documentazione al Gestore. Il Produttore si assume ogni responsabilità per danno a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni. Il Produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme di esercizio del Gestore.
Art. 4. Prezzi di ritiro e corrispettivi a copertura dei costi riconosciuti al Gestore
I prezzi che saranno riconosciuti dal Gestore al Produttore sono definiti dagli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 34/2005.
I corrispettivi dovuti dal Produttore al Gestore a copertura dei costi amministrativi e a copertura dei costi di gestione contrattuale sono definiti all'art. 6 della deliberazione n. 34/2005.
Qualora successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, intervengano nuovi provvedimenti in materia di prezzi di ritiro dell'energia o di corrispettivi a copertura dei costi riconosciuti al Gestore, detti prezzi e corrispettivi verranno conseguentemente adeguati.
Nel caso di applicazione dei prezzi di ritiro articolati su scaglioni progressivi di cui all'art. 5, comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 34/2005 per periodi di validità della convenzione inferiori all'anno, gli scaglioni medesimi vengono ridotti proporzionalmente al periodo di vigenza della convenzione rispetto all'anno solare.
Qualora il produttore richieda al Gestore cui l'impianto è connesso il ritiro dell'energia elettrica prodotta da un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di potenza inferiore a 10 MVA, il Gestore riconosce:
il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/2005, durante il periodo di collaudo, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera w1), della deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002 n. 42/2002, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/2002), e durante il primo periodo di esercizio, come definito dall'art. 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201/2004;
il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione n. 34/2005 per gli anni solari in cui, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/2002;
il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/2005 per gli anni solari in cui, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non è soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/2002.
Il Produttore trasmette al Gestore, entro il termine di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/2002, copia della dichiarazione inviata al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del medesimo art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/2002, relativa alle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.
Qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non è soddisfatta la definizione di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/2002, il Produttore emette note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati [il paragrafo relativo agli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore può essere cancellato se non richiesto].
Il Produttore, qualora abbia dato mandato al Gestore di concludere con il Gestore della rete di trasmissione nazionale il contratto per il servizio di trasmissione e il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, riconosce al medesimo Gestore (o riceve dal medesimo Gestore) i corrispettivi ad essi correlati.
Art. 5. Fasce orarie
Le fasce orarie sono quelle previste dall'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/2004, in vigore dal 1° aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004, dalla deliberazione dell'Autorità n. 235/2004, per l'anno 2005, e subiranno le variazioni stabilite dagli organismi competenti con successivi provvedimenti.
Art. 6. Fattore di potenza ed energia reattiva
Il Produttore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni relative al fattore di potenza e all'energia reattiva.
1. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici, e minore o uguale a 3 MW, se termoelettrici.
Per tali impianti il fattore di potenza medio mensile deve essere pari a 1. Tale valore potrà essere modificato a seguito dell'avviamento dell'impianto, nel caso in cui il Gestore lo ritenga necessario, sulla base dei dati di esercizio della rete.
2. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 1 MW e minore o uguale a 10 MW se idroelettrici, e maggiore di 3 MW e minore o uguale a 10 MW, se termoelettrici.
Per tali impianti, in fase di immissione di energia attiva, l'immissione in rete di energia reattiva induttiva deve avvenire, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, con fattore di potenza minore o uguale a 0,9. Nelle ore di fascia F4 (ore vuote) il fattore di potenza deve essere pari a 1.
3. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 10 MW.
Per tali impianti, in fase di immissione di potenza attiva, l'immissione in rete di energia reattiva deve avvenire con fattore di potenza minore o uguale a 0,9 induttivo, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, e minore o uguale a 0,95 capacitivo, nelle ore di fascia F4 (ore vuote).
4. Impianti di generazione asincroni.
Per tali impianti, in fase di immissione in rete di energia attiva, l'assorbimento di energia reattiva induttiva deve avvenire con fattore di potenza medio mensile maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3. Nessuna condizione specifica è prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote).
Qualora l'impianto di produzione si interfacci con la rete mediante un sistema di conversione statico, in funzione delle caratteristiche di quest'ultimo, potrà essere assimilato dal Gestore ad un impianto di generazione di tipo sincrono oppure asincrono ai fini dell'oggetto del presente articolo, e pertanto assoggettato ai relativi vincoli. Se l'impianto è alimentato da fonti rinnovabili non programmabili viene assimilato dal Gestore esclusivamente ad un impianto di generazione di tipo asincrono.
Il Produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per contenere il fattore di potenza alle prescrizioni di cui sopra.
In caso di mancato rispetto da parte del Produttore delle prescrizioni sul fattore di potenza il Gestore applicherà, a titolo di penalità, i seguenti corrispettivi.
a) Impianti di generazione sincroni.
In ciascuna fascia oraria, il corrispettivo da applicare all'energia attiva immessa a titolo di penale è pari al:
1,016% se AT;
1,038% se MT;
1,095 % se BT;
del prezzo di ritiro di cui al precedente art. 4 per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile che si discosti dai limiti fissati per il produttore per le rispettive fasce orarie.
Limitatamente agli impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici e minore o uguale a 3 MW se termoelettrici, di cui al precedente punto 1, le penalità si applicano con riferimento al fattore di potenza medio mensile. Nel caso di impianti che si sono avvalsi dei prezzi di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 34/2005, il prezzo da utilizzare ai fini del calcolo della penalità è quello previsto allo stesso art. 5, comma 5.1; nei mesi interessati da scaglioni diversi, il prezzo di riferimento è quello relativo allo scaglione più economico.
b) Impianti di generazione asincroni.
Nel caso in cui i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie, espressi in kVArh, eccedano numericamente il 50% delle corrispondenti immissioni di energia attiva, espresse in kWh, il Gestore applicherà all'energia attiva immessa, a titolo di penale, un corrispettivo pari al corrispettivo per la fornitura di energia induttiva stabilito dal Gestore in caso di mancato rispetto del fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione.
Qualora l'assetto della rete lo richieda, è facoltà del Gestore stabilire, per qualunque impianto, prescrizioni diverse da quelle sopra riportate, previo accordo con il produttore (per impianti con potenza &62;10 MW il valore fissato va notificato al Gestore della rete di trasmissione nazionale). In detta eventualità le penalità suddette verranno applicate con riferimento ai diversi limiti imposti.
Art. 7. Cambio Tensione
Il Gestore ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell'energia, dandone preavviso con almeno un anno di anticipo al Produttore.
Gli oneri conseguenti agli adattamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.
Art. 8. Misura dell'energia
La misura e la registrazione dell'energia attiva e dell'energia reattiva vengono eseguite mediante apparecchiature di misura (AdM) installate nei punti di consegna dell'energia di cui all'art. 2 della presente convenzione ad eccezione di quanto diversamente previsto dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. Per la quantificazione forfetaria delle perdite ai fini della ricostruzione della misura nel punto di scambio, per gli impianti connessi in MT si rimanda ai criteri previsti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.
Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle AdM («responsabile della AdM») e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nei punti di misura («responsabile della misura») sono definiti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.
Le AdM devono essere conformi alle disposizioni in materia di installazione e attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica emanate dall'Autorità nonchè alle regole tecniche del Gestore.
Art. 9. Documentazione
Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al Gestore, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, la documentazione relativa agli impianti di cui alla presente convenzione ed ai rapporti ivi regolati, anche al fine di fornire gli elementi a supporto di quanto dichiarato nell'allegato n. 1.
Art. 10. Modalità amministrative e fiscali
Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA per cui, in caso d'uso, la convenzione stessa è soggetta a registrazione a tassa fissa.
Le fatture per tutti i corrispettivi inerenti alla cessione dell'energia, di cui al precedente art. 4, sono emesse dal Produttore e dal Gestore mensilmente.
Qualora fra la data di emissione delle fatture mensili del produttore e la scadenza di cui al terzo periodo del presente articolo intercorrono meno di quindici giorni, la scadenza sarà posticipata a venti giorni dalla data di emissione della fattura.
I pagamenti dal Gestore al Produttore sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, come previsto dall'art. 32, comma 32.6, del Testo integrato.
I pagamenti dal Produttore al Gestore sono effettuati con valuta beneficiaria entro venti giorni dalla data di emissione della fattura.
Gli eventuali conguagli derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 34/2005 vengono effettuati con valuta beneficiaria non successiva al quindicesimo giorno lavorativo del mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza. I corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 7 della deliberazione n. 34/2005 vengono corrisposti entro i termini previsti dalla deliberazione n. 168/2003.
In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine previsto, ove tale ritardo sia imputabile al Gestore o al Produttore, sono riconosciuti interessi di mora, qualora superiori a 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., per i primi sessanta giorni di ritardo, e dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della
Ferme restando le esenzioni previste dall'art. 10, comma 7, primo periodo, della
Art. 11. Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione ha decorrenza dal ...../...../......, primo giorno del mese successivo a quello in cui l'istanza del Produttore, di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 34/2005 è pervenuta al Gestore, ed avrà scadenza al 31 dicembre ..... Dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi da una delle due Parti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga.
Art. 12. Risoluzione della convenzione
Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della
Il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno trenta giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere.
Art. 13. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il presente accordo verranno inviate agli indirizzi di seguito specificati. Comunicazione verso il Gestore:
Società ....
Via ....
C.A.P. ....
Indirizzo posta elettronica: ....
Comunicazione verso il Produttore: ....
Società: ....
Via ....
C.A.P. ....
Indirizzo posta elettronica: ....
Per qualsiasi ulteriore necessità le Parti hanno individuato il riferimento nelle persone di seguito specificate.
Per il Gestore:
sig. .... tel. ........................ indirizzo posta elettronica ................................
Per il Produttore:
sig. .... tel. .... indirizzo posta elettronica ................................
Art. 14. Giurisdizione
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione della presente convenzione definitiva e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di ...............................
Letto, approvato e sottoscritto.
Data, ....
Allegato: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 34/2005 (allegato 1).
Allegato n. 1
allo schema di convenzione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
relativa alla tipologia e alle caratteristiche dell'impianto di produzione, ai sensi del
Il sottoscritto ...., nato a ...., il ..............., codice fiscale ...., (eventuale) partita IVA.
DICHIARA CHE
l'impianto per il quale chiede il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, con esclusione delle centrali ibride e degli impianti alimentati da rifiuti:
l'impianto nella titolarità di .... (o: gestito da ....), denominato ...., sito nel comune di ...., è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
l'impianto è alimentato dalla fonte rinnovabile .... (specificare quale);
la potenza dell'impianto [in MVA] è pari a .... MVA ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/2005 con riferimento alla potenza dell'impianto;
la potenza nominale elettrica dell'impianto [in MW] è pari a ....MW, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3, 5 (ad eccezione degli impianti idroelettrici) e 7 della deliberazione n. 34/2005;
la potenza nominale media annua dell'impianto [in MW] è pari a .... MW, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della deliberazione n. 34/2005 per i soli impianti idroelettrici (cancellare se non richiesto o non richiedibile);
intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/2005 (cancellare se non richiesto);
intende avvalersi dei prezzi minimi garantiti di cui all'art. 5 della deliberazione n. 34/2005 (cancellare se non richiesto o non richiedibile);
l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo;
b) centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA:
l'impianto nella titolarità di ....(o: gestito da ....), denominato ...., sito nel comune di ...., è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
l'impianto è alimentato sia da fonte rinnovabile che non rinnovabile (centrale ibrida, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera d), del
l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/2002 (cancellare se la definizione non è soddisfatta);
la potenza dell'impianto è pari a ....MVA [in MVA] e la quota della potenza dell'impianto imputabile a fonte rinnovabile è pari a .... MVA ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/2005 con riferimento alla potenza dell'impianto;
la potenza nominale elettrica dell'impianto è pari a .... MW [in MW], ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 7 della deliberazione n. 34/2005;
intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/2005, limitatamente alla quota imputabile a fonte rinnovabile (cancellare se non richiesto);
l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo;
c) impianti alimentati da rifiuti di potenza inferiore a 10 MVA:
l'impianto nella titolarità di ....(o: gestito da ....), denominato ...., sito nel comune di ...., è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
l'impianto è alimentato da rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del
la potenza dell'impianto è pari a .... MVA [in MVA], ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/2005 con riferimento alla potenza dell'impianto;
la potenza nominale elettrica dell'impianto è pari a .... MW [in MW], ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3,5 e 7 della deliberazione n. 34/2005;
intende avvalersi del prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/2005 (cancellare se non richiesto);
intende avvalersi dei prezzi minimi garantiti di cui all'art. 5 della deliberazione n. 34/2005 (cancellare se non richiesto o non richiedibile);
l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.
d) Impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA
l'impianto nella titolarità di .... (o: gestito da ....), denominato, sito nel comune di ...., è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
l'impianto è alimentato da fonte non rinnovabile (specificare quale);
l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/2002 (cancellare se la definizione non è soddisfatta);
la potenza dell'impianto è pari a ....MVA [in MVA], ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/2005 con riferimento alla potenza dell'impianto;
la potenza nominale elettrica dell'impianto è pari a .... MW [in MW], ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 7 della deliberazione n. 34/2005;
l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo;
e) impianti con potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti assimilate, da rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del
l'impianto nella titolarità di .... (o: gestito da ....), denominato ...., sito nel comune di ...., è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
l'impianto è alimentato dalla fonte .... (specificare quale);
il Produttore ha la qualifica di autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del
la potenza dell'impianto è pari a ....MVA [in MVA], ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/2005 con riferimento alla potenza dell'impianto;
l'impianto non risulta collegato ad alcuna utenza ad esclusione dei servizi ausiliari di centrale, dell'eventuale annessa officina e dei siti di autoconsumo.
INFORMATIVA
ai sensi dell'articolo 13 del
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula della convenzione per il ritiro dell'energia elettrica da lei richiesto.
I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla sua richiesta di stipula della predetta convenzione.
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal
Ai sensi dell'art. 7 del
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì, il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Può rivolgersi per tutto ciò al .... domiciliato per la carica presso la sede della società in ...., nella sua qualità di responsabile del trattamento.
I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della convenzione avente ad oggetto il ritiro dell'energia,in qualità di incaricati del trattamento.
Il conferimento dei dati da parte sua è obbligatorio in quanto necessari ai fini della predetta convenzione.
I suoi dati possono essere comunicati a Enti pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è .... .................... nella persona di ....