§ 40.2.146 - Deliberazione 25 giugno 2004, n. 103.
Aggiornamento, per il trimestre luglio-settembre 2004, di componenti e parametri della tariffa elettrica, del parametro Ct e modificazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:25/06/2004
Numero:103


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Modificazioni del testo integrato
Art. 3.  Aggiornamento del parametro Ct
Art. 4.  Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
Art. 5.  Componenti UC4 e A8


§ 40.2.146 - Deliberazione 25 giugno 2004, n. 103.

Aggiornamento, per il trimestre luglio-settembre 2004, di componenti e parametri della tariffa elettrica, del parametro Ct e modificazioni del testo integrato.

(G.U. 12 luglio 2004, n. 161)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 25 giugno 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro della attività produttive 29 gennaio 2004, recante modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03 e 27 marzo 2004, n. 46/04;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04;

la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2004, n. 79/04 (di seguito: deliberazione n. 79/04);

la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2004, n. 85/04 (di seguito: deliberazione n. 85/04);

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 102/04 (di seguito: deliberazione n. 102/04);

Viste:

la comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) e della società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il gestore della rete) in data 19 maggio 2004, prot. Autorità n. 012688 del 21 maggio 2004;

la comunicazione del gestore della rete 21 maggio 2004, prot. Autorità n. 012779 del 24 maggio 2004;

la comunicazione della Cassa del 23 giugno 2004, prot. Autorità n. 014885, del 25 giugno 2004;

la comunicazione dell'acquirente unico del 25 giugno 2004, prot. Autorità n. 014949 del 25 giugno 2004;

Considerato che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 46/04, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in aumento inferiore al 3%;

l'elemento PC della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, è fissato, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'acquirente unico, anche in considerazione degli errori di stima registrati nei trimestri precedenti;

l'art. 33, comma 33.3 del testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'acquirente unico invii all'Autorità entro venti giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;

nei mesi di aprile e maggio si è registrata una differenza dell'ordine di circa 70 milioni di euro tra i costi effettivamente sostenuti dell'acquirente unico in qualità di utente dello scambio ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il secondo trimestre 2004;

il comma 23.2, lettera b), del testo integrato prevede la fissazione dell'elemento PC come prodotto tra il parametro \lambda ed il parametro PGNb per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FBl e FB2;

il comma 4.2 della deliberazione n. 5/04, ha sospeso, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 1° luglio 2004, l'efficacia di quanto disposto dal citato comma 23.2, lettera b) del testo integrato;

la componente CCA comprende l'elemento OD a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

in esito all'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione n. 102/04, è prevista l'eventuale implementazione di misure regolamentari atte a contenere l'onere rinveniente dal mercato per il servizio di dispacciamento a livelli equivalenti a quelli del previgente regime amministrato;

è necessario eliminare gli effetti negativi derivanti dalle anticipazioni effettuate dalla Cassa al gestore della rete, relativamente al credito IVA maturato dal gestore della rete nei confronti dell'erario;

sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa e dal gestore della rete circa la situazione dei conti di gestione di cui al comma 59.1 del testo integrato:

I) il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, evidenzia una carenza di risorse che richiede una adeguamento dell'aliquota della componente A3 che finanzia detto conto;

II) il conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, alimentato dalla componente A4, evidenzia una sistematica eccedenza di gettito che consente una riduzione dell'aliquota media unitaria;

III) il conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente A5, tenuto conto delle previsioni di gettito per l'anno 2004, evidenzia una disponibilità che eccede le esigenze previste per il finanziamento delle attività di ricerca relative all'anno in corso;

IV) il conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, alimentato dalla componente A6, in attesa della fissazione dei contributi da riconoscere ai soggetti aventi diritto e della definizione della relativa tempistica dei pagamenti, evidenzia disponibilità tali da consentire una riduzione prudenziale della componente A6, a valere sul secondo semestre dell'anno in corso;

V) il conto oneri per certificati verdi, alimentato dall'elemento VE, tenuto conto dell'aggiornamento delle previsioni circa l'onere da sostenere in conseguenza dell'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99, evidenzia un gettito atteso per l'anno 2004 tale da consentire una riduzione dell'elemento VE;

l'Autorità ha inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento in materia di istituzione di nuovi oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi:

I) alle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori;

II) alle «misure di compensazione territoriale» di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 314/03;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

mantenere invariato il valore del parametro Ct;

adeguare il valore dell'elemento VE e delle componenti tariffarie A3, A4, A5 e A6;

dati gli esiti registrati dal sistema delle offerte e considerato 1'impatto delle deliberazioni dell'Autorità n. 79/04 e n. 85/04 sulla composizione del portafoglio di approvvigionamento dell'acquirente unico, modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'acquirente unico rispetto al secondo trimestre dell'anno 2004, adeguando coerentemente il valore della componente PC;

mantenere invariato il valore dell'elemento OD della componente CCA, in attesa degli esiti dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione n. 102/04, in esito alla quale l'onere medio relativo al servizio di dispacciamento è destinato a permanere, su base annua, ai livelli del previgente regime amministrato;

adeguare conseguentemente il valore della componente CCA;

modificare il testo integrato prevedendo che la componente tariffaria A3 venga fatturata direttamente dal gestore della rete alle imprese distributrici direttamente interconnesse;

abrogare i commi 61.3 e 61.4 del testo integrato e procedere, entro il 31 dicembre 2005, al recupero delle anticipazioni effettuate dalla Cassa al gestore della rete sul credito IVA maturato dal gestore stesso nei confronti dell'erario;

confermare per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 l'applicazione della componente UC4 e la sospensione della componente A3;

 

Delibera:

 

Art. 1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

 

     Art. 2. Modificazioni del testo integrato

2.1. Ai comma 54.1 del testo integrato, dopo le parole «Le imprese distributrici» sono aggiunte le parole «salvo quanto disposto dal comma 54.3,».

2.2. Dopo il comma 54.2 del testo integrato è aggiunto il seguente comma: «54.3. Le imprese distributrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscono al gestore della rete il gettito della componente tariffaria A3, quale maggiorazione del servizio di trasmissione di cui al comma 17.1, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato.».

2.3. I commi 61.3 e 61.4 del testo integrato sono soppressi.

2.4. Al comma 61.6 del testo integrato, dopo le parole «di cui al comma 61.5» sono aggiunte le parole « per la quota parte non coperta dal gettito della componente A3 fatturato dal gestore della rete ai sensi del comma 54.3. Qualora il gettito della componente A3 fatturato dal gestore della rete ai sensi del comma 54.3 sia superiore all'ammontare di cui al comma 61.5, il gestore della rete versa l'eccedenza alla Cassa, che la registra sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate; la suddetta eccedenza non viene versata dal gestore della rete nel caso in cui sussistano suoi crediti allo stesso titolo, asseverati dalla Cassa» [1].

2.5. Dopo il comma 61.6 del testo integrato sono aggiunti i seguenti commi:

«61.6-bis. Il gestore della rete riconosce, altresì, mensilmente alla Cassa gli importi corrispondenti al debito IVA eventualmente maturato nei confronti dell'erario a livello di gruppo societario sino a concorrenza di quanto già anticipato dalla Cassa stessa a titolo di copertura del credito IVA.

61.6-ter. Il recupero delle anticipazioni effettuate dalla Cassa al gestore della rete sul credito IVA maturato dal gestore stesso nei confronti dell'erario, di cui comma 61.6-bis, deve essere completato entro l'anno 2005.».

 

     Art. 3. Aggiornamento del parametro Ct

3.1. Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 è confermato il valore del parametro Ct, di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04.

 

     Art. 4. Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

4.1. I valori dell'elemento PC e della componente CCA per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3, allegate alla presente deliberazione. Per gli elementi OD, CD e INT, sono confermati i valori fissati con deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04.

4.2. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 sono fissati nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente deliberazione.

4.3. L'elemento VE per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 è pari a 0,07 centesimi di euro/kWh.

4.4. Per l'elemento DP per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 è confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04.

4.5. I valori delle componenti tariffarie A e delle componenti tariffarie UC3, UC5 e UC6 sono fissate come indicato nelle tabelle 5 e 6 allegate alla presente deliberazione.

 

     Art. 5. Componenti UC4 e A8

5.1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 settembre 2004, la tariffa per il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del testo integrato comprende anche la componente UC4 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.

5.2. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 settembre 2004, le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del testo integrato comprendono anche la componente UC4 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.

5.3. L'applicazione della componente tariffaria A8 di cui al comma 52.2, lettera f) del testo integrato, è sospesa.

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore dal 1° luglio 2004.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità l'allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.

 

 

TABELLE


[1] Comma così rettificato dalla Deliberazione 30 giugno 2004, n. 108.