Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 12/02/1955 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, integrato con legge 27 giugno 1952, n. 861, è così ulteriormente modificato: |
Art. 2. Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'art. 1, sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare, in garanzia, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo unico [...] |
§ 40.2.10 - L. 12 febbraio 1955, n. 37. [1]
Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030 e 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate.
(G.U. 2 marzo 1955, n. 50).
Il primo comma dell'articolo unico della
(Omissis).
Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'art. 1, sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare, in garanzia, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo unico della
[1] Abrogata dall'art. 24 del