§ 41.2.1c - Legge 27 giugno 1952, n. 861.
Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:27/06/1952
Numero:861


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, è cosi integrato


§ 41.2.1c - Legge 27 giugno 1952, n. 861.

Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.

(G.U. 17 luglio 1952, n. 164).

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, è cosi integrato:

     "Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, e con enti ed istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali".