Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 06/10/2003 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni [...] |
Art. 2. Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), [...] |
Art. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla [...] |
Art. 4. La direttiva n. 72/168/CEE è abrogata |
Art. 5. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la [...] |
Art. 6. 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano [...] |
Art. 7. La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Art. 8. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.1.753 - Direttiva 6 ottobre 2003, n. 91.
Direttiva n. 2003/91/CE della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi
(G.U.U.E. 8 ottobre 2003, n. L 254)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal
(3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.
(4) La
(5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.
(6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.
(7) Occorre pertanto abrogare la
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della
2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:
a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei "Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità", formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;
b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.
Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.
Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.
La
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:
a) della
b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,
le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:
a) nella
b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 23.
(2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.
(3) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 6.
(4) GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.
(5) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.
(6) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UCVV
Porro, protocollo TP/85/1 del 15.11.2001
Asparago, protocollo TP/130/1 del 27.3.2002
Cavolfiore, protocollo TP/45/1 del 15.11.2001
Cavolo broccolo, protocollo TP/151/1 del 27.3.2002
Cavolo di Bruxelles, protocollo TP/54/1 del 27.3.2002
Cavolo verza, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001
Cavolo cappuccio bianco, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001
Cavolo cappuccio rosso, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001
Peperone, protocollo TP/76/1 del 27.3.2002
Indivia, protocollo TP/118/1 del 27.3.2002
Melone, protocollo TP/104/1 del 27.3.2002
Cetriolo/Cetriolino, protocollo TP/61/1 del 27.3.2002
Carota, protocollo TP/49/6 del 27.3.2002
Lattuga, protocollo TP/13/1 del 15.11.2001
Pomodoro, protocollo TP/44/2 del 15.11.2001
Fagiolo, protocollo TP/12/1 del 15.11.2001
Ravanello, protocollo TP/64/6 del 27.3.2002
Spinacio, protocollo TP/55/6 del 27.3.2002
Valeriana, protocollo TP/75/6 del 27.3.2002
Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.eu.int).
ALLEGATO II
ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UPOV
Cipolletta, linea direttrice TG/161/3 dell'1.4.1998
Aglio, linea direttrice TG/162/4 del 4.4.2001
Sedano, linea direttrice TG/82/4 del 17.4.2002
Bietola da coste, linea direttrice TG/106/3 del 7.10.1987
Barbabietola rossa, linea direttrice TG/60/6 del 18.10.1996
Cavolo laciniato, linea direttrice TG/90/6 del 17.4.2002
Cavolo rapa, linea direttrice TG/65/4 del 17.4.2002
Cavolo cinese, linea direttrice TG/105/4 del 9.4.2003
Rapa, linea direttrice TG/37/10 del 4.4.2001
Cicoria Witloof, linea direttrice TG/173/3 del 5.4.2000
Cicoria a foglie, linea direttrice TG/154/3 del 18.10.1996
Cicoria industriale, linea direttrice TG/172/3 del 4.4.2001
Cocomero, linea direttrice TG/142/3 del 26.10.1993
Zucca, linea direttrice TG/155/3 del 18.10.1996
Zucchina, linea direttrice TG/119/4 del 17.4.2002
Carciofo, linea direttrice TG/184/3 del 4.4.2001
Finocchio, linea direttrice TG/183/3 del 4.4.2001
Prezzemolo, linea direttrice TG/136/4 del 18.10.1991
Fagiolo di Spagna, linea direttrice TG/9/5 del 9.4.2003
Pisello, linea direttrice TG/7/9 del 4.11.1994 (rettifica 18.10.1996)
Rabarbaro, linea direttrice TG/62/6 del 24.3.1999
Scorzonera, linea direttrice TG/116/3 del 21.10.1988
Melanzana, linea direttrice TG/117/4 del 17.4.2002
Fava, linea direttrice TG/206/1 del 9.4.2003
Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).