§ 1.5.942 - Direttiva 6 febbraio 2002, n. 8.
Direttiva n. 2002/8/CE della Commissione che modifica le direttive n. 72/168/CEE e n. 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/02/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.      La direttiva 72/168/CEE è modificata come segue
Art. 2.      La direttiva 72/180/CEE è modificata come segue
Art. 3.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2002. Essi ne informano [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.942 - Direttiva 6 febbraio 2002, n. 8.

Direttiva n. 2002/8/CE della Commissione che modifica le direttive n. 72/168/CEE e n. 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente, delle specie delle piante agricole.

(G.U.C.E. 7 febbraio 2002, n. L 37).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

     vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione di sementi di ortaggi, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e la direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole, hanno fissato i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri, nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.

     (2) Recentemente il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95, ha emanato alcune linee direttrici per gli esami suddetti per determinate specie.

     (3) Occorre garantire la coerenza tra le suddette linee direttrici, da un lato, e la determinazione di caratteri minimi delle specie da esaminare e delle condizioni minime per l'esecuzione degli esami suddetti, dall'altro.

     (4) Occorre pertanto modificare le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE.

     (5) Le nuove disposizioni devono inoltre applicarsi a tutte le varietà che non sono state accettate entro il 31 marzo 2002 ai fini dell'inclusione nei cataloghi comuni.

     (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 72/168/CEE è modificata come segue:

     1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) Nell'allegato I, i punti 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 e 33 sono soppressi.

     3) Nell'allegato II, parte A, i punti 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 e 33 sono soppressi.

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La direttiva 72/180/CEE è modificata come segue:

     1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) Nell'allegato I, parte A:

     a) al punto 39, i termini "frumento tenero" e "Triticum aestivum L." sono soppressi;

     b) il punto 41 è soppresso.

     3) All'allegato II:

     a) la formulazione "3.1 Specie autogame" è sostituita dalla formulazione

     (Omissis);

     b) il punto 3.3 è soppresso.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. La presente direttiva si applica a tutte le varietà che alla data del 31 marzo 2002 non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o, secondo i casi, nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
     Qualora gli esami ufficiali effettuati ai fini dell'ammissione delle varietà siano iniziati anteriormente a tale data, e siano in parte o in tutto conformi alle disposizioni originarie delle direttive 72/168/CEE o 72/180/CEE, le varietà in questione non devono essere sottoposte a un nuovo esame per dimostrarne la conformità con le nuove disposizioni.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.