Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 12/06/2009 |
Numero: | 498 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 639/2003 è così modificato |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.1.741 - Regolamento 12 giugno 2009, n. 498.
Regolamento (CE) n. 498/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione
(G.U.U.E. 13 giugno 2009, n. L 150)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 1 del
(2) Secondo le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 gennaio 2008 nelle cause riunite C-37/06 e C-58/06 e del 13 marzo 2008 nella causa C-96/06, deve essere chiarito il collegamento esistente tra il
(3) È necessario definire chiaramente le norme sul benessere degli animali contenute nel
(4) L’articolo 168 del
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce NC 0102 (di seguito "animali") ai sensi dell’articolo 168 del
2) all’articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L’importo totale della restituzione all’esportazione per animale, calcolato in conformità del secondo comma, non è versato per:
a) gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2;
b) gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale;
c) gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli articoli 2 e 3 e da 4 a 9 del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10.
[3] GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
[****] GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.";