Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 09/04/2003 |
Numero: | 639 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Controlli nella Comunità |
Art. 3. Controlli nei paesi terzi |
Art. 4. Procedura di pagamento delle restituzioni all'esportazione |
Art. 5. Non pagamento delle restituzioni all'esportazione |
Art. 6. Sanzioni |
Art. 7. Recupero degli importi indebitamente pagati |
Art. 8. Comunicazioni |
Art. 9. Abrogazione |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 1.1.311 - Regolamento 9 aprile 2003, n. 639. [1]
Regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione.
(G.U.U.E. 10 aprile 2003, n. L 93).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 9, del
(2) Il regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione ha stabilito modalità di applicazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto. L'esperienza ha messo in luce l'esigenza di migliorare l'applicazione delle norme in materia di benessere degli animali ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione di tali animali. Occorre pertanto rafforzare i controlli e le sanzioni previsti da tale regolamento. A fini di chiarezza, è inoltre opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 615/98.
(3) Per garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali, è opportuno istituire un sistema di sorveglianza che comprenda controlli obbligatori al punto di uscita dalla Comunità e dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità qualora vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto nonché nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
(4) Per agevolare il compimento di controlli adeguati all'uscita dalla Comunità, è necessario stabilire i punti di uscita.
(5) Poiché la valutazione delle condizioni fisiche e dello stato di salute degli animali richiede una competenza ed un'esperienza specifiche, è necessario che i controlli siano effettuati da un veterinario. Inoltre, occorre chiarire la portata di tali controlli e stabilire un modello di relazione affinché i controlli in questione siano accurati e armonizzati.
(6) È opportuno che i controlli nei paesi terzi ai fini del presente regolamento siano obbligatori e vengano effettuati da agenzie degli Stati membri o da società internazionali di controllo e di sorveglianza (in appresso denominate «SCS») riconosciute e controllate dagli Stati membri conformemente al
(7) Oltre al provvedimento di non pagare la restituzione all'esportazione, occorre applicare adeguate sanzioni qualora sia comprovata l'inosservanza della
(8) Occorre che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza e delle relazioni sull'applicazione del presente regolamento.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Campo di applicazione
Il pagamento delle restituzioni all'esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce NC 0102 (in appresso denominati «animali») ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 9, secondo comma, del
Ai fini del presente regolamento, quando il trasporto viene effettuato su strada, con l'espressione “primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale” si intende il luogo in cui il primo animale è definitivamente scaricato dall'autoveicolo, escludendo pertanto un luogo in cui il viaggio viene interrotto per lasciar riposare, nutrire o abbeverare gli animali [2].
Art. 2. Controlli nella Comunità
1. L'uscita degli animali dal territorio doganale della Comunità può effettuarsi esclusivamente attraverso i seguenti punti:
a) un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto in virtù di una decisione della Commissione ai fini dei controlli veterinari sugli ungulati vivi provenienti dai paesi terzi; oppure
b) un punto di uscita stabilito dallo Stato membro.
2. Per gli animali per i quali è accettata una dichiarazione di esportazione, il veterinario ufficiale del punto di uscita dalla Comunità verifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 96/93/CE del Consiglio, se:
a) le disposizioni della
b) le condizioni di trasporto per il resto del viaggio sono conformi alle disposizioni della
Il veterinario ufficiale che ha effettuato i controlli redige una relazione conforme al modello di cui all'allegato I certificando se i risultati dei controlli eseguiti conformemente al primo comma sono soddisfacenti o non soddisfacenti.
L'autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni. Una copia di tale relazione è inviata all’organismo pagatore. [3]
3. Il veterinario ufficiale del punto di uscita, se constata che le disposizioni del paragrafo 2 sono rispettate, certifica tale constatazione apponendo l'indicazione:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del
nonché il proprio timbro e la firma sul documento che comprova l'uscita dal territorio doganale della Comunità, nella casella J dell'esemplare di controllo T 5 oppure nel punto più adatto del documento nazionale. [4]
4. Il veterinario ufficiale del punto di uscita indica nel documento di cui al paragrafo 3 il numero totale di animali per i quali era stata accettata una dichiarazione di esportazione sottraendo il numero di animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto, gli animali morti e quelli per i quali non sono state rispettate le norme della
5. Gli Stati membri possono fare obbligo all'esportatore di preavvertire dell'arrivo della partita il veterinario ufficiale del punto di uscita.
6. In deroga al paragrafo 1, in caso di applicazione del regime semplificato di transito comunitario per ferrovia o grandi contenitori, previsto dall'articolo 10 del
Art. 3. Controlli nei paesi terzi
1. L'esportatore garantisce che, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, gli animali siano sottoposti a controllo:
a) ovunque vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto, tranne qualora il cambiamento non fosse stato programmato e sia dovuto a circostanze impreviste eccezionali;
b) nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
2. L'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a una società internazionale di controllo e di sorveglianza, a tal fine riconosciuta e controllata da uno Stato membro conformemente agli articoli da 16 bis a 16 septies del
L'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a un veterinario in possesso di un diploma, di un certificato o di un altro titolo in medicina veterinaria ai sensi dell'articolo 2 della
Il veterinario che ha eseguito il controllo redige una relazione su ciascun controllo effettuato a norma del paragrafo 1 secondo i modelli di cui agli allegati II e III del presente regolamento. [5]
Art. 4. Procedura di pagamento delle restituzioni all'esportazione
1. L'esportatore comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutte le informazioni necessarie sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione.
Allo stesso tempo, o al più tardi quando ne viene a conoscenza, l'esportatore informa l'autorità competente di ogni eventuale cambiamento di mezzo di trasporto.
2. Le domande di pagamento delle restituzioni all'esportazione, redatte a norma dell'articolo 49 del
a) il documento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilato;
b) le relazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Se in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore non è stato possibile effettuare il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente, su richiesta motivata dell'esportatore, può accettare altri documenti che comprovino in modo ritenuto soddisfacente il rispetto delle disposizioni della
Art. 5. Non pagamento delle restituzioni all'esportazione
1. La restituzione all'esportazione non è versata per:
a) gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2;
b) gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale;
c) gli animali per i quali l'autorità competente ritenga che non è stata rispettata la
Il peso di un animale per il quale non viene versata la restituzione è calcolato forfettariamente, dividendo il peso totale in chilogrammi indicato nella dichiarazione di esportazione per il numero totale di capi figurante nella stessa dichiarazione.
2. Qualora gli animali siano deceduti durante il trasporto per motivi di forza maggiore dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità:
a) in caso di restituzione non differenziata, viene versato l'intero importo della restituzione;
b) in caso di restituzione differenziata, viene versata la parte della restituzione definita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del
Art. 6. Sanzioni
1. La restituzione è ridotta ulteriormente di un importo pari a quello della restituzione non versata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione corrisponda:
a) a oltre l'1 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata e come minimo a due animali, oppure
b) a oltre cinque animali.
2. La restituzione è rifiutata per tutti gli animali indicati nella dichiarazione di esportazione qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, corrisponda:
a) a oltre il 5 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata e come minimo a tre animali, oppure
b) a dieci animali, ma almeno al 2 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, non si tiene conto degli animali morti durante il trasporto e degli animali che hanno figliato o abortito anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale per i quali l'esportatore fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dalla competente autorità, che la morte, il parto o l'aborto non sono imputabili al mancato rispetto della
4. La sanzione di cui all'articolo 51 del
Art. 7. Recupero degli importi indebitamente pagati
Qualora si constati, dopo il pagamento della restituzione, che non è stata rispettata la
Art. 8. Comunicazioni
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative all'applicazione del presente regolamento durante l'anno civile precedente:
a) il numero di dichiarazioni di esportazione per animali vivi per le quali è stata versata la restituzione e il numero di animali vivi per i quali è stata versata la restituzione;
b) il numero di dichiarazioni di esportazione per le quali la restituzione non è stata versata o è stata versata parzialmente e il numero di animali per i quali non è stata versata la restituzione;
c) il numero di dichiarazioni di esportazione per le quali la restituzione è stata recuperata, integralmente o parzialmente, e il numero di animali per i quali la restituzione è stata recuperata, compresi quelli per cui il recupero concerne operazioni di esportazione effettuate prima del periodo in questione;
d) i motivi del non pagamento e del recupero della restituzione per gli animali di cui alle lettere b) e c), così come il numero di tali animali registrati rispettivamente nelle categorie B, C e D di cui agli allegati I, II e III; [6]
d bis) il numero di sanzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, con il corrispondente numero di animali e gli importi delle restituzioni non versati; [7]
e) gli importi in euro delle restituzioni non versate e gli importi recuperati, compresi quelli corrispondenti ad operazioni di esportazione effettuate prima del periodo in questione;
f) il numero di dichiarazioni di esportazione e gli importi per i quali è ancora in corso la procedura di recupero;
g) eventuali altre informazioni in merito al funzionamento del presente regolamento ritenute pertinenti dagli Stati membri.
Art. 9. Abrogazione
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato IV.
Art. 10. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.
Tuttavia, la disposizione secondo cui il riconoscimento e il controllo della società internazionale di controllo e di sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, deve essere conforme agli articoli da 16 bis a 16 septies del
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
(Omissis)
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Presente regolamento |
Regolamento (CE) n. 615/98 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 6 |
Articolo 5 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 6 |
Articolo 5, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 7 |
Articolo 5, paragrafo 7 |
Articolo 8 |
|
Articolo 9 |
|
Articolo 10 |
Articolo 6 |
[1] Abrogato dall'art. 9 del
[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[4] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del
[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[6] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[7] Lettera inserita dall’art. 1 del