§ 1.1.311 - Regolamento 9 aprile 2003, n. 639.
Regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:09/04/2003
Numero:639


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Controlli nella Comunità
Art. 3.  Controlli nei paesi terzi
Art. 4.  Procedura di pagamento delle restituzioni all'esportazione
Art. 5.  Non pagamento delle restituzioni all'esportazione
Art. 6.  Sanzioni
Art. 7.  Recupero degli importi indebitamente pagati
Art. 8.  Comunicazioni
Art. 9.  Abrogazione
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 1.1.311 - Regolamento 9 aprile 2003, n. 639. [1]

Regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione.

(G.U.U.E. 10 aprile 2003, n. L 93).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1254/1999, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi della specie bovina è soggetto alla conformità con la normativa comunitaria relativa al benessere degli animali, in particolare con la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE.

     (2) Il regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione ha stabilito modalità di applicazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto. L'esperienza ha messo in luce l'esigenza di migliorare l'applicazione delle norme in materia di benessere degli animali ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione di tali animali. Occorre pertanto rafforzare i controlli e le sanzioni previsti da tale regolamento. A fini di chiarezza, è inoltre opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 615/98.

     (3) Per garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali, è opportuno istituire un sistema di sorveglianza che comprenda controlli obbligatori al punto di uscita dalla Comunità e dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità qualora vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto nonché nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

     (4) Per agevolare il compimento di controlli adeguati all'uscita dalla Comunità, è necessario stabilire i punti di uscita.

     (5) Poiché la valutazione delle condizioni fisiche e dello stato di salute degli animali richiede una competenza ed un'esperienza specifiche, è necessario che i controlli siano effettuati da un veterinario. Inoltre, occorre chiarire la portata di tali controlli e stabilire un modello di relazione affinché i controlli in questione siano accurati e armonizzati.

     (6) È opportuno che i controlli nei paesi terzi ai fini del presente regolamento siano obbligatori e vengano effettuati da agenzie degli Stati membri o da società internazionali di controllo e di sorveglianza (in appresso denominate «SCS») riconosciute e controllate dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003. Per svolgere i controlli ai fini del presente regolamento occorre in particolare che le SCS soddisfino i requisiti per il riconoscimento e il controllo stabiliti dall'allegato VI del regolamento (CE) n. 800/1999 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     (7) Oltre al provvedimento di non pagare la restituzione all'esportazione, occorre applicare adeguate sanzioni qualora sia comprovata l'inosservanza della direttiva 91/628/CEE per un numero elevato di animali. Inoltre, qualora l'inosservanza consegua dalla totale inadempienza delle norme in materia di benessere degli animali, è necessario disporre la perdita integrale della restituzione.

     (8) Occorre che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza e delle relazioni sull'applicazione del presente regolamento.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     Il pagamento delle restituzioni all'esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce NC 0102 (in appresso denominati «animali») ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999 è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni della direttiva n. 91/628/CEE e del presente regolamento.

     Ai fini del presente regolamento, quando il trasporto viene effettuato su strada, con l'espressione “primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale” si intende il luogo in cui il primo animale è definitivamente scaricato dall'autoveicolo, escludendo pertanto un luogo in cui il viaggio viene interrotto per lasciar riposare, nutrire o abbeverare gli animali [2].

 

          Art. 2. Controlli nella Comunità

     1. L'uscita degli animali dal territorio doganale della Comunità può effettuarsi esclusivamente attraverso i seguenti punti:

     a) un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto in virtù di una decisione della Commissione ai fini dei controlli veterinari sugli ungulati vivi provenienti dai paesi terzi; oppure

     b) un punto di uscita stabilito dallo Stato membro.

     2. Per gli animali per i quali è accettata una dichiarazione di esportazione, il veterinario ufficiale del punto di uscita dalla Comunità verifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 96/93/CE del Consiglio, se:

     a) le disposizioni della direttiva 91/628/CEE sono state rispettate dal luogo di partenza, definito conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della summenzionata direttiva, fino al punto di uscita, e

     b) le condizioni di trasporto per il resto del viaggio sono conformi alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE e sono stati presi i provvedimenti necessari per garantire che vengano rispettate fino al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

     Il veterinario ufficiale che ha effettuato i controlli redige una relazione conforme al modello di cui all'allegato I certificando se i risultati dei controlli eseguiti conformemente al primo comma sono soddisfacenti o non soddisfacenti.

     L'autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni. Una copia di tale relazione è inviata all’organismo pagatore. [3]

     3. Il veterinario ufficiale del punto di uscita, se constata che le disposizioni del paragrafo 2 sono rispettate, certifica tale constatazione apponendo l'indicazione:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

     nonché il proprio timbro e la firma sul documento che comprova l'uscita dal territorio doganale della Comunità, nella casella J dell'esemplare di controllo T 5 oppure nel punto più adatto del documento nazionale. [4]

     4. Il veterinario ufficiale del punto di uscita indica nel documento di cui al paragrafo 3 il numero totale di animali per i quali era stata accettata una dichiarazione di esportazione sottraendo il numero di animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto, gli animali morti e quelli per i quali non sono state rispettate le norme della direttiva 91/628/CEE.

     5. Gli Stati membri possono fare obbligo all'esportatore di preavvertire dell'arrivo della partita il veterinario ufficiale del punto di uscita.

     6. In deroga al paragrafo 1, in caso di applicazione del regime semplificato di transito comunitario per ferrovia o grandi contenitori, previsto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 800/1999, il veterinario ufficiale effettua i controlli nei locali in cui gli animali sono sottoposti a tale regime. La certificazione e le indicazioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono apposte sul documento utilizzato ai fini del pagamento della restituzione oppure sull'esemplare di controllo T 5 nel caso descritto all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

          Art. 3. Controlli nei paesi terzi

     1. L'esportatore garantisce che, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, gli animali siano sottoposti a controllo:

     a) ovunque vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto, tranne qualora il cambiamento non fosse stato programmato e sia dovuto a circostanze impreviste eccezionali;

     b) nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

     2. L'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a una società internazionale di controllo e di sorveglianza, a tal fine riconosciuta e controllata da uno Stato membro conformemente agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, oppure a un'agenzia ufficiale di uno Stato membro.

     L'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a un veterinario in possesso di un diploma, di un certificato o di un altro titolo in medicina veterinaria ai sensi dell'articolo 2 della direttiva n. 78/1026/CEE del Consiglio. Tuttavia, gli Stati membri che hanno riconosciuto gli organismi internazionali di controllo e di sorveglianza di cui al primo comma si accertano che detti organismi verifichino che i veterinari in possesso di un titolo professionale non contemplato dalla direttiva succitata siano a conoscenza delle condizioni imposte dalla direttiva n. 91/628/CEE. Tali verifiche sono effettuate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale mediante idonee procedure.

     Il veterinario che ha eseguito il controllo redige una relazione su ciascun controllo effettuato a norma del paragrafo 1 secondo i modelli di cui agli allegati II e III del presente regolamento. [5]

 

          Art. 4. Procedura di pagamento delle restituzioni all'esportazione

     1. L'esportatore comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutte le informazioni necessarie sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione.

     Allo stesso tempo, o al più tardi quando ne viene a conoscenza, l'esportatore informa l'autorità competente di ogni eventuale cambiamento di mezzo di trasporto.

     2. Le domande di pagamento delle restituzioni all'esportazione, redatte a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 800/1999, devono essere integrate, entro i termini previsti da tale articolo, dai seguenti documenti:

     a) il documento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilato;

     b) le relazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

     3. Se in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore non è stato possibile effettuare il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente, su richiesta motivata dell'esportatore, può accettare altri documenti che comprovino in modo ritenuto soddisfacente il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE.

 

          Art. 5. Non pagamento delle restituzioni all'esportazione

     1. La restituzione all'esportazione non è versata per:

     a) gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2;

     b) gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale;

     c) gli animali per i quali l'autorità competente ritenga che non è stata rispettata la direttiva 91/628/CEE, in base ai documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e/o a qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto del presente regolamento.

     Il peso di un animale per il quale non viene versata la restituzione è calcolato forfettariamente, dividendo il peso totale in chilogrammi indicato nella dichiarazione di esportazione per il numero totale di capi figurante nella stessa dichiarazione.

     2. Qualora gli animali siano deceduti durante il trasporto per motivi di forza maggiore dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità:

     a) in caso di restituzione non differenziata, viene versato l'intero importo della restituzione;

     b) in caso di restituzione differenziata, viene versata la parte della restituzione definita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

          Art. 6. Sanzioni

     1. La restituzione è ridotta ulteriormente di un importo pari a quello della restituzione non versata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione corrisponda:

     a) a oltre l'1 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata e come minimo a due animali, oppure

     b) a oltre cinque animali.

     2. La restituzione è rifiutata per tutti gli animali indicati nella dichiarazione di esportazione qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, corrisponda:

     a) a oltre il 5 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata e come minimo a tre animali, oppure

     b) a dieci animali, ma almeno al 2 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata.

     3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, non si tiene conto degli animali morti durante il trasporto e degli animali che hanno figliato o abortito anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale per i quali l'esportatore fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dalla competente autorità, che la morte, il parto o l'aborto non sono imputabili al mancato rispetto della direttiva 91/628/CEE.

     4. La sanzione di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applica all'importo non pagato, né all'importo della riduzione di cui all'articolo 5 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

          Art. 7. Recupero degli importi indebitamente pagati

     Qualora si constati, dopo il pagamento della restituzione, che non è stata rispettata la direttiva 91/628/CEE, la parte corrispondente della restituzione, compresa eventualmente la sanzione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, è considerata indebitamente pagata e viene recuperata conformemente alle disposizioni dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

          Art. 8. Comunicazioni

     Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative all'applicazione del presente regolamento durante l'anno civile precedente:

     a) il numero di dichiarazioni di esportazione per animali vivi per le quali è stata versata la restituzione e il numero di animali vivi per i quali è stata versata la restituzione;

     b) il numero di dichiarazioni di esportazione per le quali la restituzione non è stata versata o è stata versata parzialmente e il numero di animali per i quali non è stata versata la restituzione;

     c) il numero di dichiarazioni di esportazione per le quali la restituzione è stata recuperata, integralmente o parzialmente, e il numero di animali per i quali la restituzione è stata recuperata, compresi quelli per cui il recupero concerne operazioni di esportazione effettuate prima del periodo in questione;

     d) i motivi del non pagamento e del recupero della restituzione per gli animali di cui alle lettere b) e c), così come il numero di tali animali registrati rispettivamente nelle categorie B, C e D di cui agli allegati I, II e III; [6]

     d bis) il numero di sanzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, con il corrispondente numero di animali e gli importi delle restituzioni non versati; [7]

     e) gli importi in euro delle restituzioni non versate e gli importi recuperati, compresi quelli corrispondenti ad operazioni di esportazione effettuate prima del periodo in questione;

     f) il numero di dichiarazioni di esportazione e gli importi per i quali è ancora in corso la procedura di recupero;

     g) eventuali altre informazioni in merito al funzionamento del presente regolamento ritenute pertinenti dagli Stati membri.

 

          Art. 9. Abrogazione

     Il regolamento (CE) n. 615/1998 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle dichiarazioni di esportazione accettate prima dell'applicazione del presente regolamento.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato IV.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.

     Tuttavia, la disposizione secondo cui il riconoscimento e il controllo della società internazionale di controllo e di sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, deve essere conforme agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999 è applicabile alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

 

Presente regolamento

Regolamento (CE) n. 615/98

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 6

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 5, paragrafi 4 e 5

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 8

 

Articolo 9

 

Articolo 10

Articolo 6

 


[1] Abrogato dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 817/2010.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2187/2003.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 354/2006.

[4] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 687/2004 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1979/2004.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 354/2006.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 354/2006.

[7] Lettera inserita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 354/2006.